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Relatori internazionali si sono confrontati a Parma, nell’ambito di Cibus Tec

Nutrizione ed Informazione del consumatore al Convegno ASSICA

Il Convegno ha approfondito le applicazioni in Italia, del nuovo Regolamento comunitario, con il focus sui prodotti carnei

© IVSI.it - Pubblicata il 18/10/2007

 
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Parma, 18 ottobre 2007 – Il Convegno organizzato da ASSICA – Associazione Industriali delle Carni aderente alla Confindustria - per l’edizione 2007 di CIBUS TEC (Fiera internazionale che si tiene a Parma, dedicata alle tecnologie agro-alimentari) è incentrato sulla nutrizione e l’informazione al consumatore.

Il mondo istituzionale si sta attivando per promuovere e facilitare da parte dei consumatori l’assunzione di abitudini alimentari salutari – in attuazione alle strategie elaborate in sede di Organizzazione Mondiale della Sanità – responsabilizzando le aziende alimentari perché assumano comportamenti coerenti sia in ambito produttivo che commerciale.
In tale contesto l’informazione ai consumatori si conferma strumento privilegiato per indirizzare le scelte verso produzioni alimentari rispondenti alle moderne tendenze nutrizionali e salutistiche.
A tal riguardo – dal 1° luglio 2007 – è entrato in applicazione il regolamento CE n. 1924 del parlamento Europeo 2006, nuova disciplina comunitaria cui devono assoggettarsi tutte le comunicazioni commerciali fornite per i prodotti alimentari.

In base a queste premesse ASS.I.CA. ha deciso di dedicare un Convegno sul rapporto tra nutrizione ed informazione del consumatore, in particolare approfondendo i contenuti fortemente innovativi del Regolamento “CLAIMS” (indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari) per quanto riguarda la sua applicazione al settore dei prodotti carnei.

Il Principio sul quale si basa il Regolamento è il seguente: tutto quello non espressamente autorizzato sarà proibito. Tale situazione rappresenta l’esatto contrario di quanto successo fino ad ora dove tutto quello non espressamente proibito viene permesso con la sola condizione di non trarre in inganno il consumatore, condizione peraltro soggetta a diverse interpretazioni da parte degli Stati membri.

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