Alfredo Clerici - 19 Giugno 2007
Le allergie alimentari sono sempre esistite.
Probabilmente, in passato, i sintomi legati ad un’allergia
alimentare potevano essere attribuiti ad altre cause, per poca
conoscenza dei medici o per scarsa attenzione da parte della
popolazione.
Da qualche tempo però i consumatori stanno prendendo coscienza
del problema, anche a causa della dieta sempre più variata,
costituita da cibi elaborati ed, a volte, «nuovi» (frutti
esotici, cucina orientale, ecc.).
Mentre da un lato la ricerca medica ha studiato, e continua a
studiare, cause e possibili rimedi, dall’altro il legislatore ha
iniziato a chiedersi come poter prevenire.
La conclusione, ovvia, è stata: mettere il consumatore in
condizioni di conoscere quello che consuma, utilizzando lo
strumento dell’etichettatura.
Un buon punto d’inizio della nostra breve retrospettiva è la
ormai «mitica» 79/112 (Direttiva 79/112/CEE del Consiglio,
del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore
finale, nonché la relativa pubblicità), dalla quale hanno
preso origine molte delle attuali disposizioni comunitarie e
nazionali riguardanti l’etichettatura.
Dando un’occhiata alle considerazioni che aprivano la 79/112,
però, non troviamo traccia del problema di cui ci stiamo
occupando:
“ …
- considerando che qualsiasi regolamentazione relativa
all’etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata
anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i
consumatori;
- considerando che è pertanto necessario stabilire l'elenco
delle diciture che devono figurare in linea di principio
nell’etichettatura di tutti i prodotti alimentari;
- considerando tuttavia che il carattere orizzontale della
presente direttiva non permette, in un primo tempo, di
includere tra le indicazioni obbligatorie tutte quelle che
devono aggiungersi all'elenco applicabile in linea di massima a
tutti i prodotti alimentari; che sarà necessario adottare in
un secondo momento delle disposizioni comunitarie che completino
le norme qui stabilite e che, a tal fine, appare necessario
adottare in via prioritaria delle disposizioni comunitarie per
l'indicazione di taluni ingredienti nella denominazione di
vendita oppure indicandone la quantità;
… ”
Non vi è nessuno spirito polemico nelle nostre osservazioni: ci
rendiamo ben conto che, all’inizio, i problemi da affrontare
erano molti e molto complessi.
Tra questi vi era certamente quello relativo agli ingredienti
composti.
Un ingrediente è, per così dire, semplice, quando è costituito
essenzialmente da un solo prodotto alimentare: latte, olio
d’oliva, farina di frumento, zucchero, ecc. sono ingredienti
semplici.
Gli ingredienti composti sono quelli costituiti da più
ingredienti semplici. La frutta candita, ad esempio, può essere
costituita dall’insieme di frutti diversi, zuccheri, eventuali
aromi, ecc. Un prodotto finito che utilizzi più di un
ingrediente composto rischierebbe di avere un elenco degli
ingredienti lunghissimo se il fabbricante fosse costretto a
dichiarare, oltre agli ingredienti semplici, anche i componenti
degli ingredienti composti.
Per «limitare i danni» fu introdotta la cosiddetta regola del
25 %:
Se un ingrediente composto costituisce più del 25 % del prodotto
finito, i suoi componenti devono essere dichiarati uno per uno,
in caso contrario l’ingrediente composto può essere dichiarato
con il proprio nome e basta.
Questa regola, comincia ad essere messa in discussione solo
negli ultimi anni.
Dobbiamo arrivare al novembre 2001 per leggere questa relazione,
presentata dalla Commissione CE:
“Nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare la Commissione
annunciava l'intenzione di proporre una modifica alla
direttiva 2000/13/CE (che ha sostituito la 79/112) relativa
all'etichettatura, in particolare per quanto riguarda la
possibilità di non indicare i componenti degli ingredienti
composti che rappresentano meno del 25% del prodotto finito.
…
L'articolo 6, paragrafo 8, ammette che un ingrediente
composto figuri nell'elenco degli ingredienti sotto la propria
denominazione, purché sia immediatamente seguito
dall'enumerazione dei propri ingredienti; tale enumerazione non
è tuttavia obbligatoria se l'ingrediente composto rappresenta
meno del 25% del prodotto finito (la "regola del 25%") …
Per quanto riguarda le modalità di semplificazione è possibile,
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, indicare uno degli
ingredienti di un alimento soltanto attraverso il nome della
categoria cui appartiene (ad es.: "olio" seguito dall'aggettivo
"vegetale" o "animale" secondo i casi; "frutta candita",
"pesce", ecc.).
Una conseguenza delle suddette modalità è che il consumatore
è spesso male informato quanto alla composizione esatta dei
prodotti acquistati.
La Commissione ritiene che occorra fornire maggiori
informazioni circa la composizione dei prodotti alimentari,
abolendo la "regola del 25%" fin qui applicata agli ingredienti
composti.
La suddetta regola, introdotta nella normativa comunitaria più
di venti anni fa allo scopo di non allungare inutilmente
l'elenco degli ingredienti, si basa sul principio secondo il
quale il consumatore conosce la composizione degli ingredienti
composti e può dedurne, ad esempio, che la confettura aggiunta
ai biscotti è preparata con frutta e zucchero.
La produzione degli alimenti si è fatta però sempre più
complessa, così come il consumo di alimenti preparati è
aumentato notevolmente. Negli ultimi anni i consumatori
hanno reiteratamente richiesto di essere informati meglio sugli
alimenti da loro acquistati, in particolare per quanto riguarda
la composizione, anche se l'enumerazione completa degli
ingredienti sulle etichette allunga inevitabilmente gli elenchi.
Va aggiunto che le numerose emergenze sanitarie recenti hanno
rafforzato quest'esigenza di maggiore informazione.
Già nel 1997, al momento della pubblicazione dei Libro verde
sui principi generali della legislazione in materia alimentare
nell'Unione europea, gli Stati membri erano unanimi in merito, e
tutti richiedevano una modifica delle normativa in vigore. È
opportuno notare che, prima della loro adesione all'UE, alcuni
Stati membri avevano fatto a meno di introdurre la regola del
25% nella propria legislazione, e questo non aveva causato
problemi particolari alla leggibilità dell'elenco degli
ingredienti sulle etichette dei prodotti alimentari al consumo.
La questione della regola del 25% dev'essere esaminata non
soltanto nel contesto di una migliore informazione per tutti i
consumatori, ma anche tenendo conto delle allergie alimentari,
un tema che fa capo al settore della sicurezza alimentare e
della salute.
Sembra, infatti, che il numero delle persone interessate da
reazioni indesiderate in seguito all'ingestione di determinati
alimenti sia in aumento. Dette reazioni possono assumere diverse
forme, da quelle che sono all'origine di alcune malattie o di
una riduzione della qualità della vita fino a reazioni
allergiche mortali. La dose di allergeni alimentari necessaria
per indurre una risposta immunologica varia ma, nella gran parte
dei casi, può essere estremamente bassa, in particolare quando
si tratta di allergie mortali. Spesso, il solo trattamento
possibile consiste nell'evitare totalmente l'allergene;
pertanto, è necessario che la legislazione garantisca a tutte le
persone interessate da fenomeni allergici la disponibilità delle
opportune informazioni.
Per alcuni consumatori affetti da allergia o intolleranza a
determinate sostanze, l'assenza d'informazioni particolareggiate
costituisce un grave svantaggio, dal momento che tali
consumatori non possono mai essere sicuri che il prodotto
acquistato non contenga l'allergene che non devono assolutamente
ingerire.
Nella sua relazione del 22 settembre 1995 sulle reazioni
indesiderate agli alimenti e ingredienti alimentari, il Comitato
scientifico dell'alimentazione umana ha sottolineato che
l'incidenza delle allergie alimentari è tale che queste ultime
condizionano la vita di numerose persone, provocando loro
malattie di cui alcune sono benigne, ma altre possono anche
rivelarsi letali. Il Comitato scientifico dell'alimentazione
umana riconosce che, tra gli allergeni alimentari più diffusi,
si trovano il latte vaccino, la frutta, le leguminose (in
particolare le arachidi e la soia), le uova, i crostacei, le
noci, i pesci, gli ortaggi (sedano e altri alimenti della
famiglia delle Ombrellifere), il grano e altri cereali; esso
ritiene anche che gli additivi alimentari possano provocare
reazioni indesiderate e che spesso sia difficile evitarli, dal
momento che non tutti sono indicati sulle etichette dei prodotti.
*
Inoltre, lo studio dei fattori nutrizionali che intervengono
nelle allergie e nelle intolleranze alimentari, realizzato nel
1997 nel quadro del programma di ricerca e sviluppo tecnologico
nei settori dell'agricoltura e dell'agroindustria, sottolinea
chiaramente che: "gli allergeni alimentari più diffusi,
come il latte, le uova, la soia e il grano, rientrano nei
componenti di una grande varietà di alimenti preparati e,
nella maggior parte dei casi, l'etichettatura di questi prodotti
è incompleta e spesso ingannevole. Questo stato di cose può
avere conseguenze disastrose per una persona che soffre di
un'allergia alimentare: infatti, praticamente tutte le
persone decedute in seguito a un'anafilassi alimentare avevano
avuto reazioni allergiche all'allergene responsabile del loro
decesso, ma ignoravano la presenza dello stesso negli alimenti
da loro consumati.
Pertanto è assolutamente indispensabile che tutti gli
alimenti preparati in commercio nei paesi della Comunità europea
siano provvisti di un'etichetta chiara, riportante un elenco
degli ingredienti e dei prodotti di base". (prof. C.
Ortolani, capo del dipartimento di prevenzione, diagnosi e
trattamento delle malattie allergiche, Ospedale Niguarda,
Milano, e prof. E.A. Pastorello, professore di allergologia e
immunologia clinica, Università di Milano - Policlinico).
Lo stesso studio conclude asserendo che, fino a che i
progressi scientifici e tecnologici non consentiranno di ridurre
il potenziale allergenico degli alimenti, "la migliore
politica per l'UE consiste nel provvedere affinché l'utente
riceva informazioni corrette e dettagliate su ogni tipo di
alimento e su ogni ingrediente che partecipa alla composizione
del prodotto finito, e nel fare in modo che i fabbricanti
rispettino i suddetti requisiti".
La Commissione ritiene che occorra aiutare per quanto
possibile i consumatori affetti da allergie o intolleranze
alimentari, fornendo loro informazioni più complete sulla
composizione dei prodotti. In tal modo si potrebbe garantire una
migliore informazione dei consumatori in generale circa la
composizione dei prodotti alimentari, fornendo allo stesso tempo
le informazioni necessarie a quei consumatori che, per ragioni
sanitarie o etiche, devono o desiderano evitare determinati
ingredienti alimentari…
Si propone pertanto di modificare la direttiva 2000/13/CE,
abolendo la "regola del 25%", redigendo un elenco di allergeni
che dovranno figurare obbligatoriamente sulle etichette dei
prodotti alimentari e sopprimendo la possibilità di utilizzare
il nome della categoria per alcuni ingredienti. ”
Come è noto, la modifica della direttiva 2000/13 si è
concretizzata nella direttiva 2003/89/CE e nel suo recepimento
italiano, il decreto legislativo 114/06.
Alfredo Clerici
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