Alfredo Clerici - 9 Luglio 2007
L’argomento delle bibite di fantasia e dell’articolo 9 della
Comunitaria 2007 è gia stato affrontato in un nostro precedente
articolo (vedi
Bibite di fantasia: un’altra occasione persa…).
Riteniamo utile riprenderlo, per rendere nota ai lettori di
NEWSFOOD.com la posizione assunta sull’argomento da ASSOBIBE,
l’Associazione di categoria che rappresenta le industrie
produttrici di bevande analcoliche (http://www.assobibe.it/
).
Così scriveva Assobibe, il 9 maggio scorso (prima, cioè, della
eliminazione dell’articolo 9):
NESSUNA PREOCCUPAZIONE PER LE ARANCIATE AL 12% MINIMO DI
SUCCO
ASSOBIBE, l’Associazione che riunisce i produttori di bevande
analcooliche, ritiene opportuno rassicurare dai falsi allarmismi
diffusi in questi giorni in merito alla proposta del Governo di
abrogare una Legge del 1961 sui coloranti nelle bibite “di
fantasia” poiché in contrasto con il Diritto Comunitario.
Dal 1958 la legislazione italiana prevede differenti tipologie
di bevande in ragione della denominazione di vendita:
● bevande analcooliche a base di frutta a succo;
● bevande analcooliche a base di un frutto non a succo;
● bevande analcooliche di fantasia.
Il Direttore di ASSOBIBE, David Dabiankov, precisa che
“la norma proposta riguarda solo le bevande c.d. di fantasia,
non le bevande a succo tra cui figurano ad esempio le
aranciate.”
“Non è prevista alcuna modifica al contenuto minimo obbligatorio di
succo nelle bibite a succo, che rimane al 12% (rispetto ad una media del 5% degli altri
Paesi dell’Unione europea).”
“Oggi come ieri, gli operatori del settore continuano ad operare
seguendo rigidi criteri di qualità delle proprie produzioni con
la dovuta attenzione per il consumatore e nel pieno rispetto
delle normative vigenti, sia in tema di produzione che di
informazione, garantendo le indicazioni in etichetta utili ad
agevolare la scelta tra differenti categorie di prodotti.”
E ancora, nei giorni scorsi:
“ Dopo la recente approvazione da parte del Senato del nuovo
testo del disegno di legge privo della norma abrogativa proposta
dal Governo inizialmente all’art. 9, non possiamo che
evidenziare che si è persa una occasione per agevolare il lavoro
degli organi di vigilanza e delle imprese attraverso un
chiarimento su una norma datata 1961 superata dal quadro
normativo comunitario e mai abrogata esplicitamente.
Ribadiamo che la proposta del Governo non toccava il livello
minimo obbligatorio di succo (12%) per le bibite a base di
succo, quali le aranciate. Mirava a semplificare l’attività
degli operatori ma evidentemente, oggi come ieri, questo tema
non sembra tra le priorità. Così come latita uno spirito per
garantire alle imprese un quadro utile a competere con gli
operatori degli altri Paesi UE (che vendono in Italia con regole
di produzione stabilite non certo nel dopoguerra, come nel
nostro caso). ”
Ci paiono considerazioni assolutamente condivisibili ed aderenti
alla realtà dei fatti.
Quindi:
● nessuna oscura manovra lobbistica;
● nessun attentato ai consumatori;
● nessun attacco alla buona frutta italiana.
E allora, che dire degli innumerevoli articoli di
denuncia che anche recentemente hanno popolato la rete?
Abbiamo l’impressione che, stavolta, oltre alla consueta
disinformazione, siano stati contagiati proprio da ciò che si
sono prefissi di denunciare: tanto colore e niente succo.
Alfredo Clerici
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