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Dalla Redazione

Bibite e coloranti: la posizione dell’industria

Non è prevista alcuna modifica al contenuto minimo obbligatorio di succo nelle bibite a succo

Alfredo Clerici - 9 Luglio 2007

 

L’argomento delle bibite di fantasia e dell’articolo 9 della Comunitaria 2007 è gia stato affrontato in un nostro precedente articolo (vedi Bibite di fantasia: un’altra occasione persa…). Riteniamo utile riprenderlo, per rendere nota ai lettori di NEWSFOOD.com la posizione assunta sull’argomento da ASSOBIBE, l’Associazione di categoria che rappresenta le industrie produttrici di bevande analcoliche (http://www.assobibe.it/ ).

Così scriveva Assobibe, il 9 maggio scorso (prima, cioè, della eliminazione dell’articolo 9):

NESSUNA PREOCCUPAZIONE PER LE ARANCIATE AL 12% MINIMO DI SUCCO

ASSOBIBE, l’Associazione che riunisce i produttori di bevande analcooliche, ritiene opportuno rassicurare dai falsi allarmismi diffusi in questi giorni in merito alla proposta del Governo di abrogare una Legge del 1961 sui coloranti nelle bibite “di fantasia” poiché in contrasto con il Diritto Comunitario.

Dal 1958 la legislazione italiana prevede differenti tipologie di bevande in ragione della denominazione di vendita:
bevande analcooliche a base di frutta a succo;
bevande analcooliche a base di un frutto non a succo;
bevande analcooliche di fantasia.

Il Direttore di ASSOBIBE, David Dabiankov, precisa che “la norma proposta riguarda solo le bevande c.d. di fantasia, non le bevande a succo tra cui figurano ad esempio le aranciate.”

“Non è prevista alcuna modifica al contenuto minimo obbligatorio di succo nelle bibite a succo, che rimane al 12% (rispetto ad una media del 5% degli altri Paesi dell’Unione europea).”

“Oggi come ieri, gli operatori del settore continuano ad operare seguendo rigidi criteri di qualità delle proprie produzioni con la dovuta attenzione per il consumatore e nel pieno rispetto delle normative vigenti, sia in tema di produzione che di informazione, garantendo le indicazioni in etichetta utili ad agevolare la scelta tra differenti categorie di prodotti.”

E ancora, nei giorni scorsi:

“ Dopo la recente approvazione da parte del Senato del nuovo testo del disegno di legge privo della norma abrogativa proposta dal Governo inizialmente all’art. 9, non possiamo che evidenziare che si è persa una occasione per agevolare il lavoro degli organi di vigilanza e delle imprese attraverso un chiarimento su una norma datata 1961 superata dal quadro normativo comunitario e mai abrogata esplicitamente.

Ribadiamo che la proposta del Governo non toccava il livello minimo obbligatorio di succo (12%) per le bibite a base di succo, quali le aranciate. Mirava a semplificare l’attività degli operatori ma evidentemente, oggi come ieri, questo tema non sembra tra le priorità. Così come latita uno spirito per garantire alle imprese un quadro utile a competere con gli operatori degli altri Paesi UE (che vendono in Italia con regole di produzione stabilite non certo nel dopoguerra, come nel nostro caso). ”

Ci paiono considerazioni assolutamente condivisibili ed aderenti alla realtà dei fatti.

Quindi:

nessuna oscura manovra lobbistica;
nessun attentato ai consumatori;
nessun attacco alla buona frutta italiana.

E allora, che dire degli innumerevoli articoli di denuncia che anche recentemente hanno popolato la rete? Abbiamo l’impressione che, stavolta, oltre alla consueta disinformazione, siano stati contagiati proprio da ciò che si sono prefissi di denunciare: tanto colore e niente succo.

Alfredo Clerici