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Dalla Redazione

Etichettatura nutrizionale: i contenuti del regolamento claims

Perché si è reso necessario questo regolamento?

Alfredo Clerici - 15 Luglio 2007

 

Impossibile, anche per i non addetti, ignorare la notizia: dal 1 luglio parte il “regolamento claims” !
Scusate, ma noi, della sua esistenza e della sua importanza, ce ne eravamo accorti con un certo anticipo: si veda in proposito il nostro precedente articolo E’ finita la cuccagna (forse).
A questo punto, riteniamo utile tornare sull’argomento ed offrire ai lettori di NEWSFOOD.com una sintesi dei contenuti, onde consentire loro di farsi un’idea il più possibile precisa di questo documento che, lo ricordiamo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 gennaio 2007 (il testo pubblicato nel numero del 30 dicembre 2006 non era quello definitivo, ma qualche medium distratto non se ne è ancora accorto…).

Prima di addentrarci nei contenuti, una precisazione terminologica, da tenere presente per evitare confusione.

Nel decreto legislativo 77/93 (Attuazione della Dir. 90/496/CEE del Consiglio del 24.9.90 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari), che incontreremo ancora in queste pagine, è presente la seguente definizione:

informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti :
1) al valore energetico che esso fornisce o fornisce a tasso ridotto o maggiorato ovvero non fornisce;
2) ai nutrienti che esso contiene o contiene in proporzione ridotta o maggiorata ovvero non contiene;

Nel regolamento 1924/06 troviamo invece:

indicazione nutrizionale: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
a) all'energia (valore calorico) che
     i) apporta,
     ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto, o
     iii) non apporta, e/o
b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che
    i) contiene,
    ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
    iii) non contiene;

I due testi, quindi, utilizzano termini diversi per indicare cose simili.

Anche il regolamento 1924/06, però, utilizza il termine “Informazioni nutrizionali” (art. 7), per indicare i componenti dell’etichetta nutrizionale, che il citato 77/93 descrive all’art. 3, comma 1, lettera a):

a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata sulla etichetta e relativa al valore energetico ed ai seguenti nutrienti:

1) le proteine;
2) i carboidrati;
3) i grassi;
4) le fibre alimentari;
5) il sodio;
6) le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato e presenti in quantità significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso;

Passando ai contenuti, possiamo innanzitutto domandarci: perché si è reso necessario questo regolamento?

Una prima spiegazione la si può ritrovare nei considerando iniziali. Citiamo, tra gli altri:

Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti, compresi quelli importati, immessi sul mercato dovrebbero essere sicuri e adeguatamente etichettati.

Le differenze tra le disposizioni nazionali relative a tali indicazioni possono impedire la libera circolazione degli alimenti e instaurare condizioni di concorrenza diseguali.
In tal modo, esse hanno dirette ripercussioni sul funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario adottare norme comunitarie sull'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari.

Vi è un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, ma non solo, vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un'indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare.

Il regolamento ha quindi lo scopo di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute (altrimenti chiamati claims), al fine di garantire efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

A questo punto possiamo finalmente entrare nel merito.
Le note che seguono hanno essenzialmente carattere riassuntivo e non possono in alcun modo sostituirsi ad una lettura approfondita dell’intero regolamento.

Il campo di applicazione (art. 1)

Le prescrizioni del regolamento si applicano alle indicazioni nutrizionali e sulla salute presenti non solo sulle etichette, ma anche nelle altre forme di presentazione e pubblicità, comprese le comunicazioni commerciali.
Per i prodotti sfusi, preincartati e destinati ai servizi di ristorazione di collettività è prevista la non applicazione di quanto previsto all’articolo 7 (informazioni nutrizionali) e all’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b) (obbligo di corredare le indicazioni sulla salute con informazioni relative: all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; quantità dell’alimento e modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato).
Vengono inoltre fornite indicazioni circa la possibilità di utilizzare marchi, denominazioni commerciali o denominazioni di fantasia che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute.
Una particolare deroga è prevista per i cosiddetti “descrittori generici” (termini come, ad esempio “digestivi”, o “pastiglie per la tosse”).
Il regolamento si applica fatte salve le seguenti disposizioni:

     a) direttiva 89/398/CEE (prodotti dietetici e per la prima infanzia);
     b) direttiva 80/777/CEE (acque minerali naturali);
     c) direttiva 98/83/CE (acque destinate al consumo umano);
     d) direttiva 2002/46/CE (integratori alimentari).

Le definizioni (art. 2)

Il regolamento rimanda, in molti casi, ad altra normativa: regolamento 178/02; direttiva 90/496 (corrispondente al nostro 77/93); direttiva 2000/13 (corrispondente al nostro 109/92).
Altre definizioni sono invece fornite direttamente. Tra queste, da segnalare quelle relative alle indicazioni sulla salute ed alle indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia, indicazioni che, come vedremo, saranno oggetto di particolari prescrizioni.

Requisiti generali dei claims (art. 3, 5 e 6)

     - non devono essere falsi, ambigui, fuorvianti
     - non devono generare dubbi in riferimento ad altri alimenti;
     - non devono incoraggiare consumi eccessivi;
     - non devono affermare, suggerire o sottintendere che vi siano dubbi sulla validità di una dieta varia e bilanciata;
     - non devono far nascere o sfruttare timori presso i consumatori;
     - devono essere basati su dati scientifici consolidati, che giustifichino la formulazione dei claims e che possano essere resi disponibili, se richiesti,  alle Autorità competenti;
     - devono essere basati sulla quantità effettiva e/o biodisponibilità della sostanza rispetto alla quale è fornita l’indicazione;
     - devono essere legati al consumo di una ragionevole quantità di prodotto;
     - devono riferirsi al prodotto pronto per il consumo;
     - devono essere compresi dal consumatore medio.

Parlando di consumatori ricordiamo che il regolamento fa riferimento al “consumatore medio”, che la giurisprudenza comunitaria definisce come "normalmente informato e ragionevolmente attento e cauto”.

II° parte

I profili nutrizionali (art. 4)

Il regolamento prevede che entro il 19 gennaio 2009, la Commissione stabilisca profili nutrizionali specifici che dovranno essere rispettati dagli alimenti che vorranno utilizzare indicazioni nutrizionali o sulla salute.
I profili nutrizionali, oltre a favorire la protezione e la salute del consumatore, potranno costituire un fondamentale stimolo per l’industria a migliorare la qualità nutrizionale dei propri prodotti.
I profili nutrizionali saranno elaborati tenendo conto in particolare:

     - del contenuto di determinate sostanze nutritive (sale/sodio, zucchero, acidi grassi  saturi e trans);
     - dell’impatto degli alimenti sulla dieta della popolazione in generale o di particolari gruppi a rischio (es. bambini);
     - della composizione nutrizionale globale dell’alimento.

All’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) la Commissione chiederà un parere scientifico su:

     - la necessità di stabilire profili per gli alimenti in generale e/o per le loro categorie;
     - la scelta ed il dosaggio delle sostanze nutritive da considerare;
     - la scelta dei quantitativi e delle basi di riferimento per i profili;
     - il metodo di calcolo dei profili;
     - la fattibilità e prova del sistema proposto.

Saranno altresì previste consultazioni con le parti interessate (in particolare gli operatori del settore alimentare ed i consumatori), come anche la possibilità (rif. Art. 25, par. 2 del regolamento) di aggiornare i profili, in considerazione dei progressi scientifici e sempre previa consultazione delle parti interessate.
Sono previste deroghe.
La prima riguarda la possibilità di fornire indicazioni nutrizionali relative alle sostanze citate in precedenza (sale/sodio, zucchero, acidi grassi saturi e trans) senza fare riferimento ad un profilo nutrizionale, a condizione che le indicazioni nutrizionali siano conformi a quanto stabilito dal regolamento (rif. art. 8).
La seconda (profili nutrizionali disclosure) prevede che, nel caso in cui un solo parametro previsto dai profili nutrizionali non sia soddisfatto, il prodotto possa veicolare comunque le indicazioni nutrizionali, purchè evidenzi in etichetta la frase: “Elevato contenuto di …(nome della sostanza nutritiva superiore a quanto stabilito dal profilo nutrizionale”).
Per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume sono ammesse unicamente indicazioni nutrizionali relative:
     - al basso tenore alcolico od
     - alla riduzione od assenza di contenuto alcolico od energetico,

ma non sono ammesse indicazioni sulla salute.

Le informazioni nutrizionali/etichettatura nutrizionale (art. 7)

Il regolamento fa riferimento alla direttiva 90/496/CE (recepita, come già detto, dal nostro decreto legislativo 77/93, presente in Appendice), che sancisce l’obbligo di fornire informazioni (l’etichetta nutrizionale) in presenza di un’indicazione nutrizionale (rif, art.1 comma 3 del 77/93). La novità è costituita dal fatto che, in presenza di indicazioni nutrizionali sulla salute, non sarà più possibile scegliere tra le opzioni offerte (art. 4, comma 2 del 77/93), ma sarà obbligatorio fornire quelle che la direttiva 90/496/CE classifica come ‘gruppo 2’, e cioè:
a) valore energetico,
b) quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio.

Se, inoltre, un’indicazione nutrizionale od un’indicazione nutrizionale sulla salute, fanno riferimento alla quantità di una determinata sostanza che non figura nell’etichetta nutizionale, tale quantità deve essere indicata anche nello stesso campo visivo delle informazioni nutizionali, ed espressa a norma dell’art. 6 della direttiva 90/496/CE (corrispondente al medesimo articolo del 77/93).

L’allegato (art. 8)

Sono ammesse solo le indicazioni nutrizionali elencate nell’allegato al regolamento.
A questo proposito è utile ricordare quanto indicato nel considerando 21:

Una indicazione che si ritiene abbia per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione nutrizionale inclusa nell'elenco summenzionato [l’allegato al regolamento] dovrebbe essere soggetta alle stesse condizioni d'impiego ivi indicate. Per esempio, le indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e minerali quali «con …», «reintegrato …», «aggiunto …» o «arricchito …» dovrebbero essere soggette alle condizioni fissate per l'indicazione «fonte di …».

Le indicazioni comparative (art. 9)

Fatta salva la direttiva sulla pubblicità ingannevole (84/450/CEE), le indicazioni comparative sono ammesse alle seguenti condizioni:

     - devono essere fatte tra alimenti della stessa categoria merceologica, anche appartenenti a marche diverse;
     - dovrà essere presa in considerazione una gamma di alimenti all’interno della categoria in esame;
     - dovrà essere specificata l’entità della differenza di quantità oggetto del confronto;
     - il confronto dovrà essere riferito a uguali quantità di prodotti;
     - la composizione degli alimenti presi come termine di confronto dovrà essere tale da non consentire a tali prodotti di recare indicazioni.

III° parte

Le indicazioni sulla salute (art. 10, 12)

Innanzitutto il regolamento stabilisce che le indicazioni sulla salute dovranno essere specificamente autorizzate ed inserite in appositi elenchi.
Oltre al rispetto dei requisiti stabiliti per le indicazioni nutrizionali, le indicazioni sulla salute devono riportare, in etichetta o nella loro presentazione e pubblicità:

     a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
     b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;
     c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e
     d) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

Sarà inoltre possibile fare riferimento a benefici generici sulla buona salute o sul benessere, soltanto se accompagnati da una indicazione sulla salute.

Non  sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute:

     a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento;
     b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso;
     c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11 (associazioni nazionali di professionisti dei settori della medicina, della nutrizione o della dietetica o associazioni di volontariato).

Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (art. 13, 18)

Si tratta di indicazioni che descrivono o fanno riferimento a:

     a) il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o
     b) funzioni psicologiche e comportamentali, o
     c) il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare (fatta salva la direttiva 96/8/CE, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, la quale vieta, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti di cui tratta, ogni riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego).

Tali indicazioni possono essere fornite senza l’applicazione delle procedure descritte negli articoli da 15 a 19 purché siano  basate su prove scientifiche generalmente accettate e  ben comprese dal consumatore medio.

Per queste indicazioni il regolamento prevede che:


     - entro il 31 gennaio 2008, gli Stati membri forniscano alla Commissione gli elenchi delle indicazioni che intendono proporre, corredate dalle condizioni di applicabilità e dalle prove scientifiche;
     - entro il 31 gennaio 2010, la Commissione, sentito il parere dell’EFSA, adotti l’elenco delle indicazioni consentite;
     - ogni modifica all’elenco, basata su prove scientifiche generalmente adottate, è adottata, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione dell’EFSA.

L’articolo 18 illustra le modalità da seguire qualora un operatore del settore alimentare intenda utilizzare un’indicazione sulla salute non inclusa nell’elenco.
Qualora un indicazione sia già stata autorizzata ai sensi dell’art. 7 del D.to Leg.vo 111/92 (prodotti dietetici ed arricchiti), questa sarà inserita nell’elenco che verrà trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio 2008.

Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini (art. 14, 15, 16, 17, 19)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/13/CE, corrispondente all’articolo 2, comma 1, lettera d) del 109/92 non ammette che ai prodotti alimentari vengano attribuite “proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana”, né che a tali proprietà si accenni.
L’articolo 14 del regolamento deroga a tale prescrizione, purché le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e sullo sviluppo la salute dei bambini siano autorizzate ed inserite in apposito elenco, unitamente alle condizioni d’impiego.
Inoltre, le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia dovranno essere accompagnate da una dicitura indicante che la malattia cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.

Gli articoli 15, 16 e 17 descrivono le modalità di presentazione e le caratteristiche della domanda di autorizzazione.

L’articolo 19 descrive le modalità di modifica, sospensione o revoca dell’autorizzazione relativa alle indicazioni di cui agli articoli 13 e 14.

Il registro comunitario (art. 20)

La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro, accessibile al pubblico, che contiene:

     - le indicazioni nutrizionali inserite nell’allegato al regolamento;
     - le indicazioni sulla salute autorizzate e quelle respinte.

Le misure transitorie (art. 28)

Il regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.

     - Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° luglio 2007 e non conformi al regolamento possono essere commercializzati fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 luglio 2009.
     - In merito ai profili nutrizionali di cui all’art. 4, gli alimenti possono essere commercializzati fino a ventiquattro mesi dall'adozione dei pertinenti profili nutrizionali e delle rispettive condizioni d'uso (cioè sino al 19 gennaio 2011).
     - I prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1° gennaio 2005 e non conformi al regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022. Trascorso tale periodo, si applicano le disposizioni del regolamento.
     - Le indicazioni nutrizionali che sono state utilizzate in uno Stato membro anteriormente al 1° gennaio 2006 in conformità con le disposizioni nazionali ad esse applicabili e che non sono incluse nell'allegato possono continuare ad essere impiegate fino al 19 gennaio 2010 sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare e fatta salva l'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 24 (possibilità, da parte di uno Stato membro, di sospendere temporaneamente l'impiego di una indicazione sul proprio territorio, se vi siano motivi gravi per ritenere che l’indicazione stessa non sia conforme al regolamento.
     - Le. indicazioni nutrizionali sotto forma di rappresentazione pittorica, grafica o simbolica conforme ai principi generali del  regolamento che non siano incluse nell'allegato e siano impiegate secondo condizioni specifiche e criteri elaborati da una normativa nazionale sono soggette alle seguenti modalità:
          a) gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2008, dette indicazioni e le norme nazionali applicabili, unitamente ai dati scientifici a sostegno di tali norme;
          b) la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, una decisione relativa all'impiego di dette indicazioni. Le indicazioni nutrizionali non autorizzate secondo tale procedura possono continuare ad essere impiegate per dodici mesi dopo l'adozione della decisione.
     - Le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) (ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo ) possono essere fornite dalla data di entrata in vigore del regolamento fino all'adozione dell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili e fatta salva l'adozione delle misure di salvaguardia di cui al già citato articolo 24.
     - Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 14 (indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini), impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità:
          a) le indicazioni sulla salute sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro sono autorizzate come segue:
               i) gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2008, dette indicazioni unitamente alla relazione di valutazione dei dati scientifici a sostegno dell'indicazione;
               ii) previa consultazione dell'Autorità, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, una decisione relativa alle indicazioni sulla salute così autorizzate.
          Le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione della decisione;
          b) indicazioni sulla salute non sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro: possono continuare ad essere impiegate purché sia presentata, anteriormente al 19 gennaio 2008, una domanda a norma del regolamento; le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Alfredo Clerici