Alfredo Clerici - 15 Luglio 2007
Impossibile, anche per i non
addetti, ignorare la notizia: dal 1 luglio parte il “regolamento
claims” !
Scusate, ma noi, della sua esistenza e della sua importanza, ce
ne eravamo accorti con un certo anticipo: si veda in proposito
il nostro precedente articolo
E’ finita la cuccagna (forse).
A questo punto, riteniamo utile tornare sull’argomento ed
offrire ai lettori di NEWSFOOD.com una sintesi dei contenuti, onde
consentire loro di farsi un’idea il più possibile precisa di
questo documento che, lo ricordiamo, è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 gennaio 2007
(il testo pubblicato nel numero del 30 dicembre 2006 non era
quello definitivo, ma qualche medium
distratto non se ne è ancora accorto…).
Prima di addentrarci nei contenuti, una precisazione
terminologica, da tenere presente per evitare confusione.
Nel decreto legislativo 77/93 (Attuazione della Dir. 90/496/CEE
del Consiglio del 24.9.90 relativa all'etichettatura
nutrizionale dei prodotti alimentari), che incontreremo ancora
in queste pagine, è presente la seguente definizione:
informazione
nutrizionale: una
descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca
o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche
nutrizionali inerenti :
1) al valore energetico che esso fornisce o fornisce a tasso
ridotto o maggiorato ovvero non fornisce;
2) ai nutrienti che esso contiene o contiene in proporzione
ridotta o maggiorata ovvero non contiene;
…
Nel regolamento 1924/06 troviamo invece:
indicazione nutrizionale: qualunque indicazione
che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia
particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
a) all'energia (valore
calorico) che
i) apporta,
ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto, o
iii) non apporta, e/o
b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che
i) contiene,
ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
iii) non contiene;
I due testi, quindi, utilizzano termini diversi per indicare
cose simili.
Anche il regolamento 1924/06, però, utilizza il termine
“Informazioni nutrizionali” (art. 7), per indicare i componenti
dell’etichetta nutrizionale, che il citato 77/93 descrive
all’art. 3, comma 1, lettera a):
a) etichettatura
nutrizionale: una dichiarazione riportata sulla etichetta e
relativa al valore energetico ed ai seguenti nutrienti:
1) le proteine;
2) i carboidrati;
3) i grassi;
4) le fibre alimentari;
5) il sodio;
6) le vitamine e i sali
minerali elencati nell'allegato e presenti in quantità
significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso;
Passando ai contenuti, possiamo innanzitutto domandarci: perché
si è reso necessario questo regolamento?
Una prima spiegazione la si può ritrovare nei
considerando iniziali. Citiamo,
tra gli altri:
Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati
nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute.
Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e
facilitare le loro scelte, i prodotti, compresi quelli
importati, immessi sul mercato dovrebbero essere sicuri e
adeguatamente etichettati.
Le differenze tra le disposizioni nazionali relative a tali
indicazioni possono impedire la libera circolazione degli
alimenti e instaurare condizioni di concorrenza diseguali.
In tal modo, esse hanno dirette ripercussioni sul funzionamento
del mercato interno. È pertanto necessario adottare norme
comunitarie sull'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla
salute relative ai prodotti alimentari.
Vi è un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a
effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, ma non solo,
vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi
essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un
effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere
presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di
un'indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi
generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti
alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei
consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie
affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e
per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria
alimentare.
Il regolamento ha quindi lo scopo di armonizzare le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli
Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla
salute (altrimenti chiamati claims), al fine di garantire
efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso
un elevato livello di tutela dei consumatori.
A questo punto possiamo finalmente entrare nel merito.
Le note che seguono hanno essenzialmente carattere riassuntivo e
non possono in alcun modo sostituirsi ad una lettura
approfondita dell’intero regolamento.
Il campo di applicazione (art. 1)
Le prescrizioni del regolamento si applicano alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute presenti non solo sulle
etichette, ma anche nelle altre forme di presentazione e
pubblicità, comprese le comunicazioni commerciali.
Per i prodotti sfusi,
preincartati e destinati ai servizi di ristorazione di
collettività è prevista la non applicazione di quanto previsto
all’articolo 7 (informazioni nutrizionali) e all’articolo 10,
paragrafo 2, lettere a) e b) (obbligo di corredare le
indicazioni sulla salute con informazioni relative:
all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile
di vita sano; quantità dell’alimento e modalità di consumo
necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato).
Vengono inoltre fornite indicazioni circa la possibilità di
utilizzare marchi, denominazioni commerciali o denominazioni di
fantasia che possono essere interpretati come indicazioni
nutrizionali o sulla salute.
Una particolare deroga è prevista per i cosiddetti “descrittori
generici” (termini come, ad esempio “digestivi”, o “pastiglie
per la tosse”).
Il regolamento si applica fatte salve le seguenti disposizioni:
a) direttiva 89/398/CEE (prodotti dietetici e per la prima
infanzia);
b) direttiva 80/777/CEE (acque minerali naturali);
c) direttiva 98/83/CE (acque destinate al consumo umano);
d) direttiva 2002/46/CE (integratori alimentari).
Le definizioni (art. 2)
Il regolamento
rimanda, in molti casi, ad altra normativa: regolamento 178/02;
direttiva 90/496 (corrispondente al nostro 77/93); direttiva
2000/13 (corrispondente al nostro 109/92).
Altre definizioni sono invece fornite direttamente. Tra
queste, da segnalare quelle relative alle indicazioni sulla
salute ed alle indicazioni relative alla riduzione di un rischio
di malattia, indicazioni che, come vedremo, saranno oggetto di
particolari prescrizioni.
Requisiti generali dei claims (art. 3, 5 e 6)
- non devono essere falsi, ambigui, fuorvianti
- non devono generare dubbi in riferimento ad altri
alimenti;
- non devono incoraggiare consumi eccessivi;
- non devono affermare, suggerire o sottintendere che
vi siano dubbi sulla validità di una dieta varia e bilanciata;
- non devono far nascere o sfruttare timori presso i
consumatori;
- devono essere basati su dati scientifici consolidati,
che giustifichino la formulazione dei claims e che possano
essere resi disponibili, se richiesti, alle Autorità
competenti;
- devono essere basati sulla quantità effettiva e/o
biodisponibilità della sostanza rispetto alla quale è fornita
l’indicazione;
- devono essere legati al consumo di una ragionevole
quantità di prodotto;
- devono riferirsi al prodotto pronto per il consumo;
- devono essere compresi dal consumatore medio.
Parlando di consumatori ricordiamo che il regolamento fa
riferimento al “consumatore medio”, che la giurisprudenza
comunitaria definisce come "normalmente informato e
ragionevolmente attento e cauto”.
II° parte
I profili
nutrizionali (art. 4)
Il regolamento
prevede che entro il 19 gennaio 2009, la Commissione stabilisca
profili nutrizionali specifici che dovranno essere rispettati
dagli alimenti che vorranno utilizzare indicazioni nutrizionali
o sulla salute.
I profili nutrizionali, oltre a favorire la protezione e la
salute del consumatore, potranno costituire un fondamentale
stimolo per l’industria a migliorare la qualità nutrizionale dei
propri prodotti.
I profili nutrizionali saranno elaborati tenendo conto in
particolare:
- del contenuto di determinate sostanze nutritive
(sale/sodio, zucchero, acidi grassi saturi e trans);
- dell’impatto degli alimenti sulla dieta della
popolazione in generale o di particolari gruppi a rischio (es.
bambini);
- della composizione nutrizionale globale
dell’alimento.
All’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) la
Commissione chiederà un parere scientifico su:
- la necessità di stabilire profili per gli alimenti in
generale e/o per le loro categorie;
- la scelta ed il dosaggio delle sostanze nutritive da
considerare;
- la scelta dei quantitativi e delle basi di
riferimento per i profili;
- il metodo di calcolo dei profili;
- la fattibilità e prova del sistema proposto.
Saranno altresì previste consultazioni con le parti
interessate (in particolare gli operatori del settore alimentare
ed i consumatori), come anche la possibilità (rif. Art. 25, par.
2 del regolamento) di aggiornare i profili, in considerazione
dei progressi scientifici e sempre previa consultazione delle
parti interessate.
Sono previste deroghe.
La prima riguarda la possibilità di fornire indicazioni
nutrizionali relative alle sostanze citate in precedenza
(sale/sodio, zucchero, acidi grassi saturi e trans) senza fare
riferimento ad un profilo nutrizionale, a condizione che le
indicazioni nutrizionali siano conformi a quanto stabilito dal
regolamento (rif. art. 8).
La seconda (profili nutrizionali disclosure)
prevede che, nel caso in cui un solo parametro previsto
dai profili nutrizionali non sia soddisfatto, il prodotto possa
veicolare comunque le indicazioni nutrizionali, purchè evidenzi
in etichetta la frase: “Elevato contenuto di …(nome della
sostanza nutritiva superiore a quanto stabilito dal profilo
nutrizionale”).
Per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in
volume sono ammesse unicamente indicazioni nutrizionali
relative:
- al basso tenore alcolico od
- alla riduzione od assenza di contenuto alcolico od
energetico,
ma non sono ammesse indicazioni sulla salute.
Le informazioni nutrizionali/etichettatura nutrizionale
(art. 7)
Il regolamento fa riferimento alla direttiva 90/496/CE
(recepita, come già detto, dal nostro decreto legislativo 77/93,
presente in Appendice), che sancisce l’obbligo di fornire
informazioni (l’etichetta nutrizionale) in presenza di
un’indicazione nutrizionale (rif, art.1 comma 3 del 77/93). La
novità è costituita dal fatto che, in presenza di indicazioni
nutrizionali sulla salute, non sarà più possibile
scegliere tra le opzioni offerte (art. 4, comma 2 del 77/93), ma
sarà obbligatorio fornire quelle che la direttiva 90/496/CE
classifica come ‘gruppo 2’, e cioè:
a) valore energetico,
b) quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi
grassi saturi, fibre alimentari e sodio.
Se, inoltre,
un’indicazione nutrizionale od un’indicazione nutrizionale sulla
salute, fanno riferimento alla quantità di una determinata
sostanza che non figura nell’etichetta nutizionale, tale
quantità deve essere indicata anche
nello stesso campo visivo delle informazioni nutizionali, ed
espressa a norma dell’art. 6 della direttiva 90/496/CE
(corrispondente al medesimo articolo del 77/93).
L’allegato (art. 8)
Sono ammesse solo le indicazioni nutrizionali elencate
nell’allegato al regolamento.
A questo proposito è utile ricordare quanto indicato nel
considerando 21:
Una indicazione che si ritiene abbia per i consumatori lo
stesso significato di un'indicazione nutrizionale inclusa
nell'elenco summenzionato [l’allegato al regolamento]
dovrebbe essere soggetta alle stesse condizioni d'impiego ivi
indicate. Per esempio, le indicazioni relative all'aggiunta di
vitamine e minerali quali «con …», «reintegrato …», «aggiunto …»
o «arricchito …» dovrebbero essere soggette alle condizioni
fissate per l'indicazione «fonte di …».
Le indicazioni
comparative (art. 9)
Fatta salva la
direttiva sulla pubblicità ingannevole (84/450/CEE), le
indicazioni comparative sono ammesse alle seguenti condizioni:
- devono essere
fatte tra alimenti della stessa categoria merceologica, anche
appartenenti a marche diverse;
- dovrà essere
presa in considerazione una gamma di alimenti all’interno della
categoria in esame;
- dovrà essere
specificata l’entità della differenza di quantità oggetto del
confronto;
- il confronto
dovrà essere riferito a uguali quantità di prodotti;
- la
composizione degli alimenti presi come termine di confronto
dovrà essere tale da non consentire a tali prodotti di recare
indicazioni.
III° parte
Le indicazioni
sulla salute (art. 10, 12)
Innanzitutto il
regolamento stabilisce che le indicazioni sulla salute dovranno
essere specificamente autorizzate ed inserite in appositi
elenchi.
Oltre al rispetto
dei requisiti stabiliti per le indicazioni nutrizionali, le
indicazioni sulla salute devono riportare, in etichetta o nella
loro presentazione e pubblicità:
a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia
ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo
necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;
c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che
dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e
d) un'appropriata
avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio
per la salute se consumati in quantità eccessive.
Sarà inoltre
possibile fare riferimento a benefici generici sulla buona
salute o sul benessere, soltanto se accompagnati da una
indicazione sulla salute.
Non sono consentite
le seguenti indicazioni sulla salute:
a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe
risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento;
b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o
all'entità della perdita di peso;
c) indicazioni che fanno
riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore
sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11
(associazioni nazionali di professionisti dei settori della
medicina, della nutrizione o della dietetica o associazioni di
volontariato).
Indicazioni sulla
salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del
rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
(art. 13, 18)
Si tratta di
indicazioni che descrivono o fanno riferimento a:
a) il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per
la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o
b) funzioni psicologiche e comportamentali, o
c) il dimagrimento o il controllo del peso oppure la
riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di
sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime
alimentare (fatta salva la direttiva 96/8/CE, sugli alimenti
destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, la
quale vieta, nell'etichettatura, nella presentazione e nella
pubblicità dei prodotti di cui tratta, ogni riferimento ai tempi
o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego).
Tali indicazioni
possono essere fornite senza l’applicazione delle procedure
descritte negli articoli da 15 a 19 purché siano basate su
prove scientifiche generalmente accettate e ben comprese dal
consumatore medio.
Per queste
indicazioni il regolamento prevede che:
- entro il 31 gennaio 2008, gli Stati membri forniscano
alla Commissione gli elenchi delle indicazioni che intendono
proporre, corredate dalle condizioni di applicabilità e dalle
prove scientifiche;
- entro il 31 gennaio 2010, la Commissione, sentito il
parere dell’EFSA, adotti l’elenco delle indicazioni consentite;
- ogni modifica all’elenco, basata su prove scientifiche
generalmente adottate, è adottata, su iniziativa della
Commissione o su richiesta di uno Stato membro, previa
consultazione dell’EFSA.
L’articolo 18 illustra le modalità da seguire qualora un
operatore del settore alimentare intenda utilizzare
un’indicazione sulla salute non inclusa nell’elenco.
Qualora un indicazione sia già stata autorizzata ai sensi
dell’art. 7 del D.to Leg.vo 111/92 (prodotti dietetici ed
arricchiti), questa sarà inserita nell’elenco che verrà
trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio 2008.
Indicazioni
sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si
riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini (art. 14,
15, 16, 17, 19)
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva
2000/13/CE, corrispondente all’articolo 2, comma 1, lettera d)
del 109/92 non ammette che ai prodotti alimentari vengano
attribuite “proprietà atte a prevenire, curare o guarire una
malattia umana”, né che a tali proprietà si accenni.
L’articolo 14 del regolamento deroga a tale prescrizione, purché
le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e sullo
sviluppo la salute dei bambini siano autorizzate ed inserite in
apposito elenco, unitamente alle condizioni d’impiego.
Inoltre, le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia
dovranno essere accompagnate da una dicitura indicante che la
malattia cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici
fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori
può anche non avere un effetto benefico.
Gli articoli 15, 16 e 17 descrivono le modalità di presentazione
e le caratteristiche della domanda di autorizzazione.
L’articolo 19 descrive le modalità di modifica, sospensione o
revoca dell’autorizzazione relativa alle indicazioni di cui agli
articoli 13 e 14.
Il registro comunitario (art. 20)
La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro,
accessibile al pubblico, che contiene:
- le indicazioni nutrizionali inserite nell’allegato al
regolamento;
- le indicazioni sulla salute autorizzate e quelle
respinte.
Le misure transitorie (art. 28)
Il regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.
- Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima
del 1° luglio 2007 e non conformi al regolamento possono essere
commercializzati fino alla data di scadenza, ma non oltre il
31 luglio 2009.
- In merito ai profili nutrizionali di cui all’art. 4, gli
alimenti possono essere commercializzati fino a ventiquattro
mesi dall'adozione dei pertinenti profili nutrizionali e delle
rispettive condizioni d'uso (cioè sino al 19 gennaio 2011).
- I prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di
fabbrica esistenti anteriormente al 1° gennaio 2005 e non
conformi al regolamento possono continuare ad essere
commercializzati fino al 19 gennaio 2022. Trascorso tale
periodo, si applicano le disposizioni del regolamento.
- Le indicazioni nutrizionali che sono state utilizzate in
uno Stato membro anteriormente al 1° gennaio 2006 in conformità
con le disposizioni nazionali ad esse applicabili e che non sono
incluse nell'allegato possono continuare ad essere impiegate
fino al 19 gennaio 2010 sotto la responsabilità degli operatori
economici del settore alimentare e fatta salva l'adozione delle
misure di salvaguardia di cui all'articolo 24 (possibilità, da
parte di uno Stato membro, di sospendere temporaneamente
l'impiego di una indicazione sul proprio territorio, se vi siano
motivi gravi per ritenere che l’indicazione stessa non sia
conforme al regolamento.
- Le. indicazioni nutrizionali sotto forma di
rappresentazione pittorica, grafica o simbolica conforme ai
principi generali del regolamento che non siano incluse
nell'allegato e siano impiegate secondo condizioni specifiche e
criteri elaborati da una normativa nazionale sono soggette alle
seguenti modalità:
a) gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro
il 31 gennaio 2008, dette indicazioni e le norme nazionali
applicabili, unitamente ai dati scientifici a sostegno di tali
norme;
b) la Commissione adotta, secondo la procedura di cui
all'articolo 25, paragrafo 2, una decisione relativa all'impiego
di dette indicazioni. Le indicazioni nutrizionali non
autorizzate secondo tale procedura possono continuare ad essere
impiegate per dodici mesi dopo l'adozione della decisione.
- Le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13,
paragrafo 1, lettera a) (ruolo di una sostanza nutritiva o di
altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni
dell'organismo ) possono essere fornite dalla data di entrata in
vigore del regolamento fino all'adozione dell'elenco di cui
all'articolo 13, paragrafo 3, sotto la responsabilità degli
operatori economici del settore alimentare, purché siano
conformi al presente regolamento e alle vigenti disposizioni
nazionali applicabili e fatta salva l'adozione delle misure di
salvaguardia di cui al già citato articolo 24.
- Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 14
(indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e
indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei
bambini), impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono
soggette alle seguenti modalità:
a) le indicazioni sulla salute sottoposte a
valutazione e autorizzazione in uno Stato membro sono
autorizzate come segue:
i) gli Stati membri comunicano alla Commissione,
entro il 31 gennaio 2008, dette indicazioni unitamente alla
relazione di valutazione dei dati scientifici a sostegno
dell'indicazione;
ii) previa consultazione dell'Autorità, la
Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 25,
paragrafo 2, una decisione relativa alle indicazioni sulla
salute così autorizzate.
Le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo
questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un
periodo di sei mesi dall'adozione della decisione;
b) indicazioni sulla salute non sottoposte a
valutazione e autorizzazione in uno Stato membro: possono
continuare ad essere impiegate purché sia presentata,
anteriormente al 19 gennaio 2008, una domanda a norma del
regolamento; le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo
questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un
periodo di sei mesi dall'adozione della decisione di cui
all'articolo 17, paragrafo 3.
Alfredo Clerici
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