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Legge Regione Lombardia

Lanzillotta e Fioroni: «ecco i motivi del ricorso alla Corte Costituzionale»

© PUBBLICA.ISTRUZIONE.it - Pubblicata il 03.10.07

 
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Il ministro per gli Affari Regionali Linda Lanzillotta e il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni comunicano quanto segue.

«A seguito di infruttuosi incontri tecnici intervenuti tra il Governo e la Regione Lombardia, in ordine alle questioni riguardanti la legge regionale n. 19/2007 sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione, il Governo ha deliberato all'unanimità, in data 28 settembre scorso, l'impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale della legge stessa, in relazione ai seguenti profili:

le disposizioni della legge regionale sull'obbligo di istruzione confliggono con le vigenti norme generali in materia di istruzione, contenute nell'art. 1, comma 622 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e nell'art. 13 della legge 40/2007, ascrivibili ad esclusiva competenza statale. Prescindono, in particolare, dal sistema di accreditamento nazionale delle strutture formative regionali, nelle quali si può assolvere l'obbligo di istruzione, che è diretto a salvaguardare i livelli essenziali di prestazioni;

la legge regionale prevede, inoltre, l'attribuzione di "risorse finanziarie disponibili", senza precisarne la provenienza statale o regionale, sulla base di un criterio di quota capitaria che esorbita dalla competenza regionale in materia di diritto allo studio ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei criteri nazionali di assegnazione delle relative risorse sulla base di atti di programmazione economico-finanziaria nazionali;

la legge regionale, prefigurando il trasferimento integrale delle scuole statali autonome alla competenza organizzativa e gestionale della Regione, attribuisce alle istituzioni scolastiche medesime il reclutamento e la valutazione del personale, con ciò violando la competenza statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, nonché l'attuale assetto della contrattazione collettiva nazionale;

la legge regionale determina poi unilateralmente il sistema di certificazione dei titoli e la relativa denominazione anche ai fini della prosecuzione degli studi e per l'accesso alle professioni invadendo così la competenza esclusiva statale in materia;

la legge regionale riconduce il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore nell'ambito della sua esclusiva competenza violando la normativa vigente con particolare riferimento alle leggi n.144/99 e n. 40/07».

«Il Governo resta comunque disponibile, come già comunicato alla Regione Lombardia, a proseguire il confronto già avviato ed a ricercare soluzioni utili al superamento dei profili di illegittimità costituzionale rilevati».

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