domenica, 06/07/2008, 22.53.41 h

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Aiuti di stato

La Commissione autorizza un regime di aiuti italiano volto a promuovere l’impiego del biodiesel

Il regime notificato prevede che un contingente annuo di 250.000 tonnellate di biodiesel benefici di un’aliquota di accisa pari al 20% dell’aliquota applicabile al carburante diesel utilizzato come carburante per autotrazione

© EUROPA.eu - Pubblicata il 12/03/2008

 
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Conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato CE, la Commissione europea ha autorizzato l’istituzione in Italia di uno sgravio fiscale volto a favorire la produzione e l’impiego di biodiesel, la misura modifica e proroga un regime approvato in precedenza e introduce un obbligo di fornitura di biocarburanti.

La coesistenza dell’obbligo di fornitura e dello sgravio fiscale rappresenta una novità e non si può prevedere in questa fase in che modo essa inciderà sul mercato. Nonostante tali incertezze, non esistono rischi di sovracompensazione in quanto lo sgravio fiscale proposto si applicherà soltanto ad una percentuale del biodiesel immesso e coprirà soltanto una parte della differenza dei costi di produzione. L’aiuto è stato quindi considerato compatibile con il mercato unico.
Il Commissario responsabile della concorrenza, Neelie Kroes, ha dichiarato: «Sono contenta di poter approvare aiuti che promuovono l’impiego del biodiesel senza sovracompensazioni per i fornitori. L’Italia ha compiuto un nuovo passo verso la realizzazione degli obiettivi UE relativi all’impiego delle energie rinnovabili nel settore dei trasporti».

Il regime notificato prevede che un contingente annuo di 250.000 tonnellate di biodiesel benefici di un’aliquota di accisa pari al 20% dell’aliquota applicabile al carburante diesel utilizzato come carburante per autotrazione. Tutti i produttori di biodiesel dell’UE possono partecipare al programma e beneficiare della riduzione d’accisa. Il contingente che beneficia della riduzione d’accisa sarà distribuito tra i produttori proporzionalmente ai rispettivi dati relativi alla produzione effettiva, cosicché soltanto una percentuale del biodiesel prodotto da ciascun produttore beneficerà dello sgravio fiscale. L’importo previsto dello sgravio fiscale, per la durata complessiva del regime di quattro anni (2007-2010), è pari a 384 milioni di euro.

Le autorità italiane hanno inoltre introdotto un obbligo di fornitura di biocarburanti: ciascun fornitore di benzine e carburanti diesel presente sul mercato italiano è obbligato a immettere una percentuale minima di biocarburanti. Dal 1° gennaio 2008, tale percentuale è pari al 2% della fornitura complessiva registrata l’anno precedente e il mancato rispetto di tale obbligo è passibile di sanzioni. La riduzione d’accisa rappresenta una misura provvisoria che facilita la transizione verso un regime, la cui introduzione non è prevista prima del 2011, in cui vi sarà soltanto l’obbligo di fornitura.

La Commissione ha sistematicamente autorizzato regimi di aiuto a favore dei biocarburanti ove è stato possibile dimostrare che gli aiuti non avrebbero superato la differenza tra il costo di produzione del biocarburante (sommato ad un normale margine di profitto) e il prezzo di mercato del combustibile fossile corrispondente. Si ritiene che tale metodo permetta di escludere il rischio di sovracompensazione.

Nella misura notificata, tuttavia, allo sgravio fiscale si accompagna l’obbligo di fornitura. Si potrebbe argomentare che, se i fornitori di combustibili sono obbligati a immettere sul mercato un certo quantitativo di biodiesel, questo non si trova più in concorrenza con il diesel fossile e quindi il prezzo del diesel fossile non rappresenta più un punto di riferimento adeguato, con conseguente possibilità di sovracompensazione.

Alla luce delle circostanze specifiche relative al caso in oggetto, la Commissione ha tuttavia escluso il rischio di sovracompensazione in quanto lo sgravio fiscale proposto non copre la differenza tra i costi di produzione del biodiesel e il prezzo di mercato del diesel comune. Inoltre, soltanto una percentuale del biodiesel prodotto da ciascun produttore beneficerà dello sgravio fiscale. La Commissione ha inoltre tenuto conto della durata limitata del regime, che si concluderà nel 2010, e della prospettiva di una transizione ad un sistema in cui vi sarà soltanto l’obbligo di fornitura.

La versione non riservata della decisione sarà disponibile con il numero NN 326/2007 del registro degli aiuti di Stato sul sito della DG Concorrenza una volta risolte tutte le questioni relative alla riservatezza. Il bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News) riporta le ultime decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale.

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