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Confedilizia: «precisazioni sugli obblighi di Certificazione energetica per le locazioni»

© CONFEDILIZIA.it - Pubblicata il 12/03/2008

 
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Per gli immobili preesistenti all’8 ottobre 2005 (e cioè per gli immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto entro tale data), l’obbligo di dota-zione dell’attestato di certificazione energetica previsto dalla normativa sul risparmio energetico, sorge solo in caso di compravendita (o di altro tipo di trasferimento a tito-lo oneroso) e non anche in caso di locazione.

Con riferimento a qualunque tipo di contratto di locazione, infatti, tale certificazione deve essere messa a disposizione dell’inquilino (o a quest’ultimo consegnata) solo nel caso in cui l’intero immobile o le singole unità immobiliari siano «già dotati di attestato di certificazione energetica», secondo le scadenze previste per le varie tipologie di immobili.

E’ quanto è emerso dai lavori del convegno della Confedilizia in materia svol-tosi a Piacenza, che hanno messo in luce altresì come tale precisazione – e salvo espresse deroghe di carattere regionale – sia valida sia nell’attuale periodo di appli-cazione dell’attestato di «qualificazione» energetica – previsto, in via transitoria, in assenza delle Linee guida nazionali, non ancora emanate – sia nel successivo periodo di applicazione, a regime, dell’attestato di «certificazione» energetica.

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