© ADICONSUM.it - Pubblicata il 07/04/2008
E’ diventato applicativo, dal 27 marzo, il Decreto del Ministero dello Sviluppo n°37 del 22 gennaio 2008, tutti i contratti di trasferimento di beni immobili sono, quindi, soggetti alla nuova normativa sulla sicurezza degli impianti: essenziale la dichiarazione di conformità degli impianti, in caso di compravendita dell'immobile, che farà parte integrale del rogito di compravendita.
In caso di inosservanza delle norme sono previste multe fino a 10.000 euro per chi non si mette in regola e saranno soggetti a multe anche coloro che effettueranno lavori di ristrutturazione senza presentare il certificato di conformità.
«Condivisibile il fine, cioè la sicurezza degli immobili, ma non il salasso per i cittadini» dice Grazia Simone, segretaria di Adiconsum Toscana «per il certificato di conformità è prevista una spesa di circa mille euro a famiglia, un regalo alle professioni «continua Grazia Simone «in un momento così critico per le famiglie certamente non giova prevedere ulteriori spese e mille adempimenti burocratici. L’impegno che i politici dichiarano è quello della semplificazione amministrativa e non della burocratizzazione ad oltranza della vita dei cittadini. Questo decreto va nella direzione opposta.»
Tutte le novità normative sono contenute nel decreto del ministero dello Sviluppo del 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008. Le nuove norme sulla sicurezza si applicano a tutti gli impianti elettrici e elettronici, compresi gli antifurto e qualunque tipo di sistema di automazione domestica come i cancelli elettrici. Nella lista anche gli impianti radiotelevisivi. Previste anche nuove regole per gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione; impianti idrici e sanitari; impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas, comprese le canne fumarie; ascensori, montacarichi, scale mobili; impianti antincendio.
I cittadini in caso di nuovi immobili o immobili ristrutturati dovranno consegnare, al momento dell'allacciamento (obbligo già attivo, ma solo per il metano), all'azienda del gas, dell'energia elettrica o dell'acqua la copia della dichiarazione di conformità dell'impianto.
Per i vecchi impianti, in mancanza della dichiarazione di conformità prevista perché non prodotta o non più reperibile, sarà certificata, a posteriori, da un professionista iscritto all'albo. Il professionista dovrà descrivere la tipologia, le caratteristiche dei materiali e i componenti da utilizzare, le misure di prevenzione e di sicurezza adottate. La dichiarazione di conformità sostitutiva diviene necessaria per la compravendita dell'immobile, essa dovrà essere prodotta dal venditore al momento del rogito.
L'articolo 13 comma 2, nela quale è prescritto che l'atto: «riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza» interessa tutti i contratti di trasferimento e cioè compravendite, donazioni, permute, conferimenti eccetera.
Il regolamento, tuttavia, precisa che gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale.
Costeranno care le disattenzioni. Per le violazioni ai nuovi obblighi sulla certificazione si applicano sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 euro con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze della violazione stessa.
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