© MINAMBIENTE.it - Pubblicata il 10/04/2008
Roma - La condanna della Corte di Giustizia è dovuta al ritardo con cui fu recepita una direttiva del 1999 riguardante le discariche dei rifiuti, l’Europa, infatti, dava tempo ai paesi membri fino al 2001 per il recepimento delle norme, l’Italia invece la recepì solo nel 2003 con un decreto legislativo del Governo Berlusconi, di conseguenza, la Corte contesta anche gli effetti derivanti dal decreto di recepimento del 2003.
Il Governo è però già intervenuto, adeguandosi a quanto l’Europa chiede grazie ad una norma approvata lo scorso 1 aprile. La Corte oggi ha doverosamente constatato i problemi risalenti agli scorsi anni. Ovviamente, infatti, i danni del ritardato recepimento (dal 2001 al 2003) non sono cancellabili.
«Anche in questo caso – ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio – abbiamo operato per ridurre le violazioni delle norme comunitarie ereditate dal precedente Governo. Non è un caso che in questi due anni abbiamo ridotto del 30% le infrazioni comunitarie che incombevano sull’Italia in materia ambientale. Siamo ancora lontani da un livello accettabile di applicazione del diritto comunitario, ma è innegabile che in pochi mesi siamo riusciti a ridurre significativamente il contenzioso. Il fatto che avessimo ereditato ben 80 infrazioni in materia ambientale è significativo di quanta poca attenzione fosse stata dedicata alla materia in precedenza. E’ evidente che nel futuro occorrerà vigilare affinchè governo e enti locali non considerino le norme ambientali e a tutela della salute come fastidiosi impedimenti o terreno per pessime politiche ai danni del territorio».
Nello specifico, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che l’Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, in quanto il decreto legislativo n. 36/2003, che traspone nell’ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva, non prevede l’applicazione della direttiva alle discariche autorizzate dopo la data di scadenza del termine previsto per la trasposizione di tale direttiva e prima di quella dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo e in quanto lo stesso decreto non provvede alla trasposizione dell’art. 14, lett. d), i), della detta direttiva.
Proprio per superare la procedura d’infrazione 2003/4506, che ha dato origine alla sentenza odierna, il Governo italiano ha provveduto, ancor prima della pronuncia della Corte di Giustizia, ad introdurre in uno specifico decreto-legge, approvato nel Consiglio dei Ministri del 1 aprile scorso, una norma specifica (art. 6) volta a modificare l’art. 17 del decreto n. 36 del 2003, con il quale è stato trasposto nell’ordinamento interno l’art. 14 della direttiva 1999/31/CE, al fine di adeguare il diritto nazionale alle disposizioni previste dalla direttiva sia per le discariche di rifiuti pericolosi, che per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001.
Viene così meglio precisata la portata dell’art. 17 del decreto n. 36 del 2003, introducendo una disciplina specifica per le discariche autorizzate fra il 16 luglio 2001 e il 27 marzo 2003 e per quelle per i rifiuti pericolosi. In tal modo si far venire meno quel regime di generale e indistinta equiparazione tra tutte le discariche preesistenti al marzo 2003 contenuto nel decreto n. 36/2003 che, secondo la Corte di Giustizia, si pone in contrasto con la diversa disciplina che la direttiva assegna alle discariche per i rifiuti pericolosi e a quelle autorizzate prima della sua entrata in vigore.
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