© CONFEDILIZIA.it - Pubblicata il 05/05/2008
I titolari di libretti al portatore e di certificati di deposito esistenti prima del 17 agosto 1997 ed utilizzati per costituire depositi cauzionali relativi ai contratti di locazione, devono comunicare al più presto – e comunque entro il 17 agosto 2008 – la propria intenzione di voler mantenere in essere il rapporto.
Tale comunicazione – da farsi nei confronti della banca interessata o di uno degli altri intermediari (quali poste e assicurazioni) – consentirà di evitare che il rapporto in questione sia definito «dor-miente» e che le somme depositate siano versate nel fondo statale per il rimborso dei risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario.
La procedura proposta dalla Confedilizia è stata condivisa dal Ministero dell’economia e delle finanze, che – rispondendo ad un interpello della Confedera-zione – ha ritenuto che attraverso la stessa sia possibile superare il problema dato dalla peculiarità dei depositi cauzionali. La normativa considera infatti «dormienti» i rapporti non movimentati per un periodo di tempo di dieci anni, ma sui depositi cau-zionali nessuna movimentazione è di fatto possibile, per la funzione stessa di tali strumenti (destinata ad operare solo al termine dei contratti, molti dei quali ultrade-cennali per legge o per rinnovo tacito). Di qui la soluzione prospettata dalla Confedilizia ed avallata dal Ministero.
Tutti coloro che si trovino nella situazione sopra descritta sono invitati a pren-dere contatto con le Associazioni territoriali della Confedilizia, alle quali la Sede centrale ha fornito tutte le istruzioni di dettaglio al proposito.
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