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Dalle Regioni / Toscana - Firenze

A Firenze anche gli stranieri possono guidare i taxi

Ordinanza del Tribunale dà ragione a cittadino tunisino: Discriminatorio il requisito della cittadinanza, se «elemento non essenziale al tipo di concorso indetto». Per le Acli, che hanno sostenuto il ricorso, è «un principio che anche la Pubblica amministrazione dovrebbe riconoscere»

© ACLI.it - Pubblicata il 06.06.08

 

Roma - Le Acli sono intervenute «ad adiuvandum» (sostegno alle tesi del ricorrente ex articolo 105 comma 2 CPC) nel ricorso presentato da un cittadino tunisino la cui richiesta di partecipazione al bando di Concorso pubblico per l'assegnazione di 60 licenze taxi nel Comune di Firenze era stata respinta nel giugno del 2007 dalla Commissione esaminatrice in quanto non in possesso della cittadinanza italiana come richiesto dal bando stesso.

Il cittadino tunisino si era allora rivolto all'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale) segnalando il suo caso per avere un orientamento perché si era sentito discriminato. L'Unar, con cui le Acli nazionali collaborano dal 2004 nelle gestione di alcuni servizi, lo hanno indirizzato alle Acli perché lo sostenessero nella presentazione del ricorso presso il Tribunale di Firenze. Le stesse Acli sono intervenute volontariamente nel procedimento giudiziario sostenendo le ragioni del ricorrente, secondo quanto scritto nell'articolo 43 del Testo Unico Immigrazione riguardante proprio la materia di contrasto alla discriminazione razziale.

Il giudice sciogliendo la riserva e pronunciando l'ordinanza, depositata in cancelleria il 3 giugno, ha riconosciuto come il contenuto del bando di concorso impugnato sia «produttivo di effetti discriminatori per motivi di razza e di etnia, richiedendo lo stesso (bando) per la partecipazione, la cittadinanza italiana, elemento non essenziale al tipo di concorso indetto».

Le Acli si ritengono soddisfatte di aver sostenuto un'azione legale per la tutela di un diritto fondamentale quale quello della non discriminazione e ritengono necessario che, anche a seguito di questa ulteriore sentenza, la pubblica amministrazione debba riconoscere il diritto dei cittadini stranieri, regolarmente presenti nel nostro territorio, a partecipare a bandi e concorsi pubblici laddove questi non comportino l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale.

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