Alfredo Clerici - 22/03/2007
Il Movimento Consumatori ha recentemente pubblicato (ne
abbiamo dato notizia in
NEWSFOOD.com ) un interessante opuscolo
dal titolo IMPARIAMO A CONOSCERE LE ETICHETTE.
L'iniziativa è tanto più utile in quanto si colloca all'interno
dell'assordante silenzio che contraddistingue ciò che gli Organi
di Informazione Istituzionali dedicano all'informazione dei
consumatori sui temi di carattere alimentare, a meno di
considerare "servizio pubblico" le ricette sfiziose,
i piatti caratteristici, le tradizioni da
salvare e i sapori di una volta, che quotidianamente
ci tocca ingurgitare.
Lodevole iniziativa, dunque.
(L'opuscolo è scaricabile in formato PDF sul sito
www.movimentoconsumatori.it )
Dopo i complimenti, però, a testimonianza dell'attenzione che
abbiamo dedicato a questo documento, alcuni commenti che, ci
auguriamo, saranno utili a stimolare un dialogo con i lettori di
Newsfood e, magari, ad arricchire ed integrare una prossima
edizione dell'opuscolo.
a) Il peso
L'argomento è trattato alla pagina 6:
[La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di
peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.
Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce o
è unito a essa e con essa viene venduto. ...]
E a pag. 7:
[Quantità netta in peso o volume del prodotto. Deve essere
indicata in etichetta per i prodotti liquidi: l, cl, ml, mentre
per i prodotti solidi: gr., Kg. ...]
Commento
Perché, dato che praticamente tutte le etichette fanno
riferimento non alla quantità netta, ma a quella
nominale, non si è ritenuto utile spiegare la differenza
esistente, magari accennando alle norme che regolano le modalità
di controllo?
E poi, quando basta copiare, perché non farlo (bene)?
"3. La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve
essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi ed in
unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi
il litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per
gli altri il chilogrammo (kg) [e non Kg.] o il grammo (g)
[e non gr.], salvo deroghe stabilite da norme
specifiche."
b) Preconfezionato/preincartato
Commento
Sarebbe stato utile, a nostro avviso, un accenno ai prodotti
'preincartati', dato che questa tipologia di confezionamento è
ormai ampiamente diffusa nei punti vendita della grande
distribuzione. Parlare solo di 'prodotti sfusi' (pag. 7) non è
proprio la stessa cosa. E poi, cosa vuol dire: "Per questa
tipologia di prodotti (gli sfusi)la legge prevede degli
obblighi"? Perché, ancora una volta, non copiare, magari
riassumendo (ma in modo corretto) l'articolo 16 del 109/92?
c) Gli ingredienti
L'argomento è trattato a pag. 7:
[Gli ingredienti sono tutte quelle sostanze, inclusi gli
additivi... e gli aromi, impiegate per la preparazione di un
prodotto alimentare.]
Commento
Da un documento preparato da una Associazione di Consumatori, ci
saremmo aspettato almeno un accenno ai carry-over, ai
coadiuvanti tecnologici ed alle esenzioni che ancora li
caratterizzano: siamo infatti certi che la stragrande
maggioranza dei consumatori ignorano l'argomento.
d) QUID
L'argomento trattato a pag. 7:
[Nel caso in cui un ingrediente sia evidenziato in etichetta o
in pubblicità... deve essere indicato nell'elenco con la
percentuale specifica; si tratta, infatti, dell'ingrediente
"caratterizzante".]
Sempre in tema di argomenti poco noti, avremmo ritenuto utile
accennare alle modalità di calcolo del QUID (commi 3 e 5
dell'articolo 8 del 109/92). Forse non sono indispensabili per
leggere l'etichetta, ma per capire cosa si sta comprando
(e pagando) certo sì.
e) TMC/scadenza
L'argomento è trattato a pag. 8:
[Questa data (il TMC) è preceduta dalla dicitura: "DA CONSUMARSI
PREFERIBILMENTE ENTRO IL ...." ; per gli alimenti che hanno una
lunga conservazione si troverà scritto: "DA CONSUMARSI
PREFERIBILMENTE ENTRO LA FINE DI ....".]
Commento
Sarà che siamo pignoli, ma anche qui c'è qualcosa che non va.
Dunque (rif. Art. 10 del 109/92):
"esso (il TMC) va indicato con la dicitura "da consumarsi
preferibilmente entro" (e non "DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE
ENTRO IL") quando la data contiene l'indicazione del giorno
(e quindi, la "lunga conservazione" corrisponderà, di fatto,
a tre mesi o più, ma perché non dirlo?) o con la dicitura
"da consumarsi preferibilmente entro la fine" (e non "DA
CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA FINE DI") negli
altri casi". Certo, dal 1992 ad oggi l'articolo in questione è
stato oggetto di modifiche, ma sarebbe stato forse opportuno che
gli estensori avessero utilizzato un testo aggiornato...
f) Allergeni
L'argomento è trattato a pag. 10:
[... la Comunità Europea ha diramato una Direttiva (2000/13/CE,
modificata dalla Direttiva 2003/89/CE, recepita dalla nostra
legislazione con la Legge 62 del 18 aprile 2005)... Tali norme
sono entrate in vigore il 25 novembre 2003, ma è stata
consentita la vendita con la vecchia etichettatura sino al 25
novembre 2005.]
Commento
Proprio non ci siamo.
La legge 62/2005 non è nient'altro che la Comunitaria 2004, la
quale, come è noto, si limitava a delegare il Governo ad
adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive indicate nella legge stessa (tra
le quali, appunto, vi era anche la 2003/89/CE.)
Il decreto legislativo che ha recepito la 2003/89/CE (e di cui
nell'opuscolo non vi è traccia) è il 114, dell'8 luglio 2006
(pubblicato nella G.U n. 69 del 23.3.06), che recita,
all'articolo 10:
"Le etichette non conformi alle disposizioni del presente
decreto possono essere utilizzate - fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto -; i prodotti etichettati entro tali
date, in modo non conforme alle disposizioni del presente
decreto, possono essere venduti fino all'esaurimento delle
scorte."
Quindi anche le date sono sbagliate: quelle menzionate
nell'opuscolo, infatti, si riferiscono alla entrata in vigore
della direttiva e non del decreto di recepimento.
Qualcuno potrebbe obiettare che questi dettagli non interessano
i consumatori.
Di ciò si potrebbe discutere: certo è che almeno gli autori
dell'opuscolo le idee un po' più chiare le dovrebbero avere.
Almeno un accenno, poi, avrebbe meritato l'eliminazione della
"regola del 25 %": allergeni a parte, conoscere la composizione
degli ingredienti composti è senz'altro un buon passo verso
l'informazione dei consumatori, no?
Leggi la seconda parte dell'articolo
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