Alfredo Clerici - 30/03/2007
g) Acque
Commento
Alle molte informazioni di pag. 11, avremmo aggiunto (magari con
qualche commento, dato che ci pare particolarmente utile ai
consumatori) quella relativa all'art. 16, comma 5 del 109/92:
"5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate,
somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici,
devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di
vendita "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e
gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica."
h) Cacao e cioccolato
L'argomento è trattato a pag. 12:
[L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad
assicurare la trasparenza (?), deve recare una distinta
indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di
grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto
utilizzando esclusivamente burro di cacao;
Nel primo caso, l'etichetta dovrà contenere la dizione: "cioccolato",
mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione: "cioccolato
puro".]
Commento
Ancora una volta, non è così!
Si definisce cioccolato: "il prodotto ottenuto da
prodotti di cacao e zuccheri che presenta un tenore minimo di
sostanza secca totale di cacao del 35 per cento, di cui non meno
del 18 per cento di burro di cacao e non meno del 14 per cento
di cacao secco sgrassato." Quindi leggere "cioccolato" in
etichetta non vuol dire assolutamente che il prodotto contiene
grassi vegetali diversi dal burro di cacao. "I prodotti che
contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, recano
sull'etichettatura la menzione "contiene altri grassi vegetali
oltre al burro di cacao", non sostituibile da altre espressioni,
anche se aventi lo stesso significato."
(Le citazioni sono tratte, nel caso qualcuno ne ignori
l'esistenza, dal Decr. L.vo 12.6.03 n. 178 - Attuazione della
Dir. 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato
destinati all'alimentazione umana).
i) Carni
Commento
Numerose le informazioni sugli obblighi relativi alle
indicazioni di origine (e non poteva essere diversamente!).
Mancano totalmente, però, le importanti innovazioni apportate
dal D.to Leg.vo 181/03 all'allegato 1 del 109/92 e riguardanti
gli obblighi di etichettatura dei prodotti nei quali le carni
figurano tra gli ingredienti.
j) La frittura
L'argomento è trattato a pag. 19:
[Per prevenire possibili rischi per il consumatore, derivanti
dall'uso improprio o eccessivamente ripetuto di oli e grassi per
frittura, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di
legge che prevede che per le fritture non domestiche, possano
venire impiegati oli e grassi con un tenore di composti polari
superiori a 25 g/100g.]
Commento
A parte la presenza di un banale errore di stampa (per le
fritture non domestiche, non possano venire impiegati )
che però capovolge il significato della frase, questa
raccomandazione è ritrovabile in una Circolare del Ministero
della Sanità (la n. 1 dell' 11.1.91), che tratta ampiamente
l'argomento.
In effetti, all'interno della Circolare viene evocato un disegno
di legge recante modifiche alla Legge 27.1.68, n. 35
(concernente norme per il controllo della pubblicità e del
commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi.). Salvo errori
da parte nostra, però, il disegno di legge non ebbe il seguito
sperato: non ne abbiamo infatti trovato traccia all'interno
della citata legge.
Ancora una volta scusate la pignoleria, ma tant'é.
E, dulcis in fundo (o in cauda venenum,
scegliete voi), parliamo di Rintracciabilità.
L'argomento ci pare, in tutta onestà, trattato un po' male, ma
vediamo meglio.
L' argomento è trattato a pag. 6:
[La legge n. 204 del 3 agosto 2004 ha imposto l'obbligo di
riportare in etichetta anche l'indicazione del luogo di origine
o di provenienza della materia prima utilizzata]
E a pag. 9:
[In effetti il nostro Governo, con la legge 204 dell'agosto
2004, ha reso obbligatoria, dal 1° gennaio 2005, la completa
rintracciabilità dei prodotti. La grande industria non vuol
far sapere l'origine dei prodotti e le trasformazioni
successive, in quanto, dice, genererebbero confusione nel
consumatore].
Tralasciamo ogni commento relativo alla legge 204/04, sia perché ne abbiamo già parlato (vedi l'articolo "Etichettatura: Cronaca di una morte annunciata" ) sia perché, più semplicemente, è stata abrogata, almeno nella parte che qui ci interessa.
Ciò detto, perché, parlando di rintracciabilità, neppure un
accenno al regolamento 178/02 ?
E il povero numero di lotto (lui sì veramente utile alla
rintracciabilità!)? A questa indicazione vengono dedicate due
righine [E' apposto dal produttore e vale a identificare
l'insieme delle unità di vendita, fabbricate in condizioni
identiche di tempo e di luogo.], senza evidenziare in nessun
modo la sua grande importanza in termini di sicurezza dei
prodotti.
Infine, la "grande industria".
Comprendiamo bene che in un documento redatto da una
associazione di consumatori non ci si possa aspettare che certe
situazioni siano esaminate con freddo distacco, ma crediamo
veramente di poterle spiegare tutto col teorema "consumatore
buono" contro "industria cattiva"?
Non era forse meglio permettere al consumatore di conoscere,
appunto, anche le ragioni degli altri protagonisti della
vicenda?
(si veda a questo proposito l'articolo
"L'Origine delle materie prime in etichetta").
Senza confusione di ruoli, ma proprio per consentire una
consapevole scelta alimentare.
Leggi la prima parte dell'articolo
Commento di Beppe Riccardi (movimentoconsumatori.it)
Gent.ma Redazione,
ringrazio la redazione ed il Dott. Clerici per i commenti relativi al nostro opuscolo e per le segnalazioni di errori e suggerimenti; ne terremo conto per la prossima riedizione che avverrà nei prossimi mesi.
Voglio solo fare due considerazioni in merito:
1) L'opuscolo è destinato non agli addetti ai lavori, ma ai
consumatori; per questo abbiamo voluto fare un testo facilmente
leggibile da tutti e non troppo "tecnico"; sono d'accordo con
voi però, che sia esatto !
2) Riguardo alla tracciabilità e alla rintracciabilità, siamo
d'accordo con voi per la sicurezza; la rintracciabilità è
garantita dal lotto. Non abbiamo però mai detto che l'Industria
è cattiva ed il consumatore è sempre buono ! Ho letto l'articolo
sull'origine delle materie prime in etichetta. Ed è proprio per
consentire una consapevole scelta alimentare, che vogliamo
conoscere in etichetta l'origine delle materie prime utilizzate.
Non è sempre vero che "la marca" garantisce la qualità, come
detto dal Presidente della Federalimentare. Parliamo di qualità
nutrizionali che, sovente, non sono tra le migliori ! Alludo ai
molteplici grassi ed oli tropicali utilizzati, dei grassi
idrogenati ecc. ecc. Credete che se il consumatore sapesse che,
tanto per fare un esempio, la nutella, anche se buonissima, è
composta per l' 80 % di zucchero e olio di palma, la
comprerebbero tanti consumatori ? Ma, comunque, se un
consumatore vorrà comprarla ugualmente, è padronissimo di farlo,
ma se non può sapere come è fatta, come può scegliere ? La
libertà di scelta è sempre stata la nostra battaglia; ma per
scegliere occorre conoscere. E l'etichetta deve permettercelo.
Beppe Riccardi
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