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Primo piano dalla Redazione
Etichettatura: Cronaca di una morte annunciata
Oggi vi raccontiamo una storia (attenzione alle date)
Pubblicato il 27/11/2008 alle 15:01

Il 24 giugno 2004 viene pubblicato il decreto legge n. 157 (Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca):
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di etichettatura e presentazione di alcuni prodotti agroalimentari, non disciplinati dalla normativa
comunitaria, al fine di garantire la più ampia tutela del consumatore assicurandone la corretta e trasparente informazione in un quadro di compatibilità con
l'ordinamento comunitario (sic!)
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1-bis Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari
1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve
riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'art. 3 del D.L.vo 27.1.92, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza.
2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la "zona di produzione e, per un prodotto alimentare
trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.
3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.
- Il 3 agosto 2004, il D.L. 157 viene convertito nella legge n. 204 : il testo dell'articolo 1-bis non cambia.
- Il 15 ottobre 2004, forse perché qualcuno, preso dall'entusiasmo, si stava già dando da fare, il Ministero delle Attività Produttive pubblica la Circolare n. 169:
Con D.L. 24.6.04, n. 157, convertito, con modificazioni, della L. 3.8.04, n. 204, sono stati determinati nuovi adempimenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
Al riguardo, si ritiene necessario fornire le opportune informazioni per la corretta applicazione di dette disposizioni.
c) Indicazione dell'origine:
- la legge n. 204/2004 ha completato l'elenco degli adempimenti con l'art. 1-bis, concernente l'obbligo dell'indicazione dell'origine dei prodotti, dandone la relativa definizione e rinviando
ad un decreto ministeriale le modalità di applicazione.
Nelle more, anche al fine di evitare l'uso di modalità di indicazione suscettibili di ostacolare la corretta applicazione della norma, si ritiene utile precisare che
l'operatività degli obblighi concernenti l'indicazione dell'origine ed i conseguenti controlli sono subordinati all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1-bis, comma 3 della
legge.
- Il 26 ottobre, prima nota della Commissione europea, inoltrata sia alle autorità italiane che a Federalimentare la quale ha sempre esercitato una forte opposizione al provvedimento
sull'indicazione obbligatoria dell'origine. Nella nota vengono formulati una serie di rilievi critici, in ordine alla compatibilità di parte della legge con il diritto comunitario.
- Passa ancora un po' di tempo e i problemi aumentano, tanto che, il primo dicembre 2004, anche il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pubblica una Circolare:
La L. 3.8.04, n. 204, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, pubblicata nella G.U. n. 186 del 10
agosto 2004, contiene molteplici principi e disposizioni che richiedono una corretta interpretazione, onde consentire agli operatori di adeguare i propri comportamenti al disposto
normativo.
Le disposizioni sopraindicate (tra cui l'ormai noto articolo 1-bis) non sono immediatamente operative in quanto con esse il legislatore ha inteso formalizzare nel contesto di un
atto legislativo alcuni principi ispiratori della politica di settore, che dovranno tuttavia essere tradotti in disposizioni concretamente operative mediante successivi atti
normativi.
Fino all'emanazione di detti provvedimenti le sopraindicate disposizioni della L. 3.8.04, n. 204, non incidono nei rapporti e sui comportamenti degli operatori.
Nei prossimi mesi verranno esaminate, con il concorso delle organizzazioni di categorie, le problematiche connesse alle materie in argomento, onde individuare tempi e modalità per la
effettiva introduzione di norme prescrittive nell'ordinamento.
In base agli esiti di tali approfondimenti tecnici, verranno predisposti i testi normativi finalizzati ad introdurre le disposizioni operative, che saranno previamente notificati alla
Commissione europea con la procedura prevista dalla Dir. 98/34/CE.
Sulla base di questi chiarimenti è da ritenersi superata la Circ. 15.10.04 n. 169, pubblicata nella G.U.R.I. n. 252 del 26 ottobre 2004.
Evidentemente, l'esame delle "problematiche connesse alle materie in argomento" si rivela più complesso del previsto, poiché, malgrado i quasi quotidiani richiami al diritto
dei cittadini di conoscere l'origine dei prodotti e alla necessità di disporre di tali informazioni per garantire la completa rintracciabilità degli stessi, nulla
accade, tanto che:
- Il 13 ottobre 2006 (dopo quasi due anni di attesa!): nota ufficiale della Commissione, con la quale viene chiesto alle autorità italiane di far conoscere le proprie decisioni in merito alla norma contestata.>
E infine:
DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL' ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE (LEGGE COMUNITARIA 2007).
R E L A Z I O N E
L'articolo 7 contiene l'abrogazione delle disposizioni del decreto legge 24 giugno 2004 n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, recante "Disposizioni
urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari", che sono in contrasto con la normativa comunitaria: l'articolo 1, comma 3 bis, che introduce la classificazione
merceologica di vitello; l'articolo 1 bis sull'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari; l'articolo 1-ter relativo all'etichettatura degli oli
d'oliva.
Art. 7 (Modifiche al decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, in materia di etichettatura di alcuni prodotti
agroalimentari)
1. L'articolo 1, comma 3-bis, e gli articoli 1-bis e 1-ter del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, come modificato dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, sono abrogati.
Tralasciamo ogni commento alla vicenda (che ci pare si commenti da sé).
Rileviamo soltanto che, mentre in questi anni non sono mancate le esternazioni dei favorevoli alla legge, non ci pare che altrettanta visibilità sia stata dedicata dai media (certo non
quelli schierati, ma neppure gli altri) alle ragioni dei contrari.
Tutto su: Etichettatura, Alfredo Clerici
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Sono debitore ai lettori di una precisazione. La citazione della Comunitaria 2007 si riferisce al testo del suo DDL. In occasione della conversione in legge, l'abrogazione "scomparve", anche se, come è noto, le cose non cambiarono.
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