giurisprudenza

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 5103 del 27 febbraio 2008

Periodo di prova: licenziamento legittimo solo con esplicita motivazione del mancato superamento

In mancanza della motivazione esplicita, il datore di lavoro si rende inadempiente

Pubblicato il 15/04/2008 alle 00:00

Con sentenza del 27 febbraio 2008, n. 5103, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il mancato superamento del periodo di prova costituisce un giustificato motivo di licenziamento. Il licenziamento, però, deve contenere una motivazione completa ed in equivoca e, in caso contrario, il datore di lavoro si rende inadempiente al dovere di motivazione del licenziamento.

Fatto e diritto
Un dipendente avviato al lavoro presso una società in qualità di invalido civile iscritto all'apposita lista di collocamento, è stato licenziato in prova.
Ricevuta la lettera di licenziamento, il ricorrente ha impugnato stragiudizialmente il recesso, e, ritenendo insufficienti le indicazioni contenute nella comunicazione, ha chiesto che gli venissero indicati i motivi del recesso stesso.
La società non ha dato riscontro alla richiesta, e, nel corso del giudizio, ha giustificato l'omissione sostenendo che i riferimenti contenuti nella comunicazione di licenziamento consentivano di conoscere le ragioni del recesso da identificarsi nel superamento del periodo di comporto per sommatoria. Il primo giudice rigettava la domanda.

La decisione della Corte di Appello
La Corte di Appello era stata di contrario avviso ed aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento del ricorrente poiché la comunicazione di recesso inviata al dipendente non presentava i necessari requisiti di chiarezza e di esaustività. La Corte, dunque, ne ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro e condannava la società a corrispondere al dipendente un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nonché al pagamento dei contributi previdenziali relativi al medesimo periodo.
Contro tale sentenza, la società ha proposto ricorso in Cassazione in quanto la Corte d'Appello avrebbe omesso di valutare il contenuto dell'art. 127 del CCNL.
La società, inoltre, ha sostenuto di avere esposto nella memoria di costituzione e difesa due motivi di legittimità del licenziamento, posti a base dell'atto risolutivo: quello della legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e, in subordine, quello della legittimità del recesso in prova, lamentando che la Corte d'Appello non aveva esaminato il motivo esposto in via subordinata.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, di fronte alla richiesta dei motivi effettuata dal lavoratore nella lettera di contestazione del recesso, il datore di lavoro ha sempre l'obbligo di esplicitarne i motivi in maniera completa.
Nel caso in questione la società non ha dato riscontro al dipendente e questo la rende sicuramente inadempiente all'obbligo di motivazione del licenziamento.
Per la Cassazione, nel caso di specie, la Corte d'Appello ha spiegato in maniera esaustiva e convincente le ragioni per le quali la comunicazione non era sufficientemente specifica e completa e non consentiva al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento.
Per la Cassazione, inoltre, non può essere dimenticato che l'invalido civile era stato assunto obbligatoriamente perché avviato al lavoro come iscritto all'apposita lista di collocamento, e che, di conseguenza, le possibilità di licenziamento per mancato superamento della prova subivano delle limitazioni, in quanto la valutazione relativa al mancato superamento della prova non poteva essere determinata, o comunque influenzata, dalle condizioni di invalidità del lavoratore.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 5103 del 27 febbraio 2008


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Commenti totali: 5

SONIA il 22/03/2011 alle 19:26 ha scritto:

MI TROVO ANCHE IO NELLA STESSA SITUAZIONE CON UN ISTITUTO DI VIGILANZA CHE MI HA LICENZIATO NEL PERIODO DI PROVA ADDIRITTTURA SENZA FARMI UN CORSO DI FORMAZIONE PERCHE POSSEDEVO UN ARMA ,L' ULTIMA SENTENZA SI TERRA IL 20 APRILE DI QUESTO ANNO DAVANTI ALLA GIUDICE PRIMARIA ,IO PENSO DI AVERE LE MIE RAGIONI ,E SE QUALCUNO LEGGE CIO MI FAREBBE PIACERE CHE MI CONTATTI.....


Claudio il 20/02/2011 alle 12:03 ha scritto:

Gentilissimi, ho 33 anni, il 18 gennaio 2010 vengo assunto con regolare contratto a tempo indeterminato presso una ditta di servizi. Il 28 Febbraio dello stesso anno mi comunicano che per mancanza di soldi non possono più continuare ad elargire lo stipendio. Vengo licenziato tramite lettera con la motivazione di non aver superato il periodo di prova di 45 giorni. Premetto che durante tutto il tempo trascorso non ho mai ricevuto avvisi in merito. Posso essere tutelato in qualche modo? Grazie


walter Catini il 08/11/2010 alle 10:50 ha scritto:

Egregi Signori, sono un direttore d'Albergo e ho 50 anni una famiglia e una figlia, per ragioni di crescita professionale contatto una nuova azienda che dopo vari colloqui mi consegna una lettera di intento alla mia futura assunzione, io dò le dimissioni concordando un accordo e ricevo dalla nuova situazione un contratto a tempo indeterminato con inizio il 01/09/2010 , dopo due mesi senza nessuna comunicazione scritta mi dicono che non hanno soldi per pagarmi e pertanto di licenziano in base al periodo di prova. datemi una mano sono disperato. Walter (la redazione) non possiamo fare altro che consigliarle di rivolgersi ad un buon avvocato


ANONIMO il 23/07/2010 alle 23:57 ha scritto:

SALVE ..SONO UNA EX GUARDIA GIURATA, 7 MESI PER L'ESATTEZZA... MA SOLO 2 IN REGOLA.... I PRIMI 5 SONO IN NERO IN UFFICIO (PRESSO L'ISTITUTO DI VIGILANZA)..GLI ORARI ERANO MASSACRANTI, 6 GIORNI SU 7 E IL SETTIMO REPERIBILE IN ZONA CON TELEFONINO AZIENDALE SEMPRE CON ME. I PRIMI 5 MESI HO LAVORATO DALLE 8 ALLE 22 E GLI ULTIMI 2 DALLE 20 ALLE 08/09 DEL MATTINO DOPO. NON MI PAGAVANO, MENTRE INTANTO LAVORAVO SODO, MI VENIVA DETTO: TI STIAMO FACENDO LAVORARE COSI' PER FARTI GUADAGNARE QUALCOSA IN PIU'.. MA IN REALTA' SOLO DOPO IL SETTIMO MESE (IN OCCASIONE DEL LICENZIAMENTO HO RICEVUTO QUALCOSA, 570 €).. NON AVEVO NEANCHE I SOLDI PER COMPRARE L'ARMA. SONO UN RAGAZZO EDUCATO E DI SANI PRINCIPI E CON MOLTA PAZIENZA (LO DIMOSTRANO I MESI CHE HO LAVORATO IN SILENZIO GRATIS)... POI PERO' ALLA FINE PER TELEFONO CI FU UNA DURA DISCUSSIONE COL TITOLARE CHE MI MINACCIAVA DI LICENZIARMI SE NON MI COMPRAVO L'ARMA ENTRO LA SERA, MA IO NON AVEVO QUEI SOLDI PERCHè NON VENIVO RETRIBUITO E A CASA NON POTEVANO AIUTARMI PERCHè MIO PADRE è DISOCCUPATO. LA SERA STESSA SONO STATO LICENZIATO. MI è POI ARRIVATA LA LETTERA A CASA CHE MI DICEVA CHE NON AVEVO SUPERATO IL PERIODO DI PROVA MA NON RIPORTAVA NESSUNA MOTIVAZIONE.ORA STO IN CAUSA PER RECUPERARE I MIEI STIPENDI... MA L'AVVOCATO MI DISSE CHE UNA POSSIBILITA' DI RIENTRO A LAVORO NON C'E' (ma qui leggo diversamente).. PREMETTO CHE NON TORNEREI A LAVORARE PER QUELLA PERSONACCIA NEANCHE PER TUTTO L'ORO DEL MONDO, MI FACEVA TIRARE AVANTI SOLO CON PROMESSE MAI MANTENUTE..APPROFITTANDO DELLA MIA SITUAZIONE ECONOMICA. PERO' IN CASO DI RIENTRO POTREI RICEVERE TUTTI GLI STIPENDI FINO AD OGGI??? CIAO E GRAZIE (IN ATTESA DI UNA RISPOSTA)


enzo il 04/06/2010 alle 18:16 ha scritto:

salve,ho una causa in corso da 5 anni per un licenziamento per mancato superamento di prova di una societa che subentrava ad un altra.specifico che nella societa precedente avevo svolto sempre le stesse mansioni per circa 4 anni.fra un mese ci sara la prova teste di un mio ex collega. ho qualche possibilita di vincere questa battaglia? grazie .


Commenti totali: 5


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