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Corte di Cassazione, i contratti di lavoro a termine non possono essere risolti anticipatamente per giustificato motivo oggettivo

Il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore a termine giustificandosi con la riorganizzazione dell'assetto produttivo

© AGI.it - 09/03/2009

Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa, non pur essere risolto anticipatamente per giustificato motivo oggettivo. Ne consegue che il datore di lavoro, qualora proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto a tempo determinato. Con questo principio di diritto la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una lavoratrice che aveva un contratto di lavoro stagionale e che era stata licenziata per "giustificato motivo oggettivo", consistente nel fatto che il datore di lavoro, per ragioni organizzative aziendali, aveva provveduto a distribuire diversamente i compiti tra i dipendenti con la conseguente impossibilita' di utilizzare ulteriormente l'opera della lavoratrice.
  Nell'esaminare il caso la Corte, dopo aver premesso che non e' in discussione il diritto del datore di lavoro di modificare la propria organizzazione anche in vista di una migliore utilizzazione della forza lavoro e di un risparmio nelle spese di gestione, ha tuttavia osservato che la legge non consente il recesso per giustificato motivo oggettivo nei contratti a termine. Il recesso anticipato e' infatti possibile in un rapporto nel quale non e' previsto un limite di durata e vi e' la garanzia della stabilita' perche' in questo caso si pur pensare che sopravvengano delle ragioni che rendono oggettivamente non piu' conveniente mantenere in vita il rapporto. Quando invece la durata del rapporto e' limitata nel tempo, non e' consentito ad una delle parti contraenti di assumere iniziative che rendano non piu' utile la prestazione della controparte. Pertanto, il datore di lavoro, anche se procede ad una riorganizzazione del processo produttivo, deve comunque rispettare la fisiologica scadenza del contratto, soprattutto quando questo e' stato stipulato per rispondere alle sue particolari esigenze di attivita' stagionale.

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