
Puoi ritrovare quest'articolo alla pagina: http://www.newsfood.com/q/6afab213/i/
Corte di Cassazione, i contratti di lavoro a termine non possono essere risolti anticipatamente per giustificato motivo oggettivo
Il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore a termine giustificandosi con la riorganizzazione dell'assetto produttivo
© AGI.it - 09/03/2009
Nell'esaminare il caso la Corte, dopo aver premesso che non e' in discussione il diritto del datore di lavoro di modificare la propria organizzazione anche in vista di una migliore utilizzazione della forza lavoro e di un risparmio nelle spese di gestione, ha tuttavia osservato che la legge non consente il recesso per giustificato motivo oggettivo nei contratti a termine. Il recesso anticipato e' infatti possibile in un rapporto nel quale non e' previsto un limite di durata e vi e' la garanzia della stabilita' perche' in questo caso si pur pensare che sopravvengano delle ragioni che rendono oggettivamente non piu' conveniente mantenere in vita il rapporto. Quando invece la durata del rapporto e' limitata nel tempo, non e' consentito ad una delle parti contraenti di assumere iniziative che rendano non piu' utile la prestazione della controparte. Pertanto, il datore di lavoro, anche se procede ad una riorganizzazione del processo produttivo, deve comunque rispettare la fisiologica scadenza del contratto, soprattutto quando questo e' stato stipulato per rispondere alle sue particolari esigenze di attivita' stagionale.











