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Alcune semplici indicazioni per decidere con la propria testa
Gli ingredienti evidenziati in etichetta: ciò che i consumatori devono sapere
Le cose utili che nessuno vi ha detto
© Alfredo Clerici per NEWSFOOD.com - 16/04/2009
Stiamo parlando del cosiddetto ingrediente caratterizzante evidenziato: se ne occupa, in maniera piuttosto dettagliata, l'art. 8 del d.to leg.vo 109/92.
Il concetto fondamentale è semplice: se un determinato ingrediente è richiamato nella denominazione del prodotto o è evidenziato in etichetta con parole, immagini o rappresentazione grafica, allora è obbligatorio indicarne la quantità impiegata nella preparazione del prodotto stesso.
Ovviamente vale anche la regola contraria: se un certo ingrediente manca, non lo si può né menzionare, né raffigurare.
Vediamo ora di applicare questi criteri al caso delle «false aranciate».
Appare chiaro che, se un prodotto non contiene arance: non lo si può chiamare con il nome di uno o più frutta a succo o con denominazioni che a tali frutta si richiamino, né si possono utilizzare in etichetta parole, immagini o rappresentazioni grafiche che rappresentino le arance.
C'è di più: in Italia, perché una bibita si possa chiamare «aranciata», la quantità di succo non deve essere inferiore al 12 %, quindi l'aranciata senza arancia non può né potrà esistere, indipendentemente dall'esito finale della Comunitaria 2008.
E allora, la tanto vituperata abrogazione dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, cosa c'entra con le aranciate?
In sintesi: niente.
Ma prendiamola un po' più alla larga.
A livello comunitario è possibile fabbricare bevande analcoliche «di fantasia» anche senza impiegare frutta (acqua, zucchero, aromi, additivi, coloranti, …): poiché però la regola dell'ingrediente caratterizzante evidenziato vale per tutti (la si ritrova già nella mitica direttiva 79/112/CEE, la madre di tutte le norme sull'etichettatura!), questi prodotti non possono in nessun modo richiamare la presenza di qualcosa che non c'è (la frutta). In particolare, possono essere impiegati alcuni coloranti, poiché la normativa europea, così come il corrispondente recepimento italiano (Decreto MinSanità n. 209/96), non lo vieta.
Al contrario, i produttori italiani che vogliono produrre bevande «di fantasia» con gusto che richiami quello degli agrumi, per utilizzare coloranti devono obbligatoriamente impiegare (proprio in forza della norma di cui si chiede l'abrogazione) anche una quantità di succo di agrumi non inferiore al 12 %. Tale obbligo, come appare evidente, crea una ingiustificata discriminazione per i produttori nazionali rispetto agli operatori degli altri Paesi.
Se anche l'art. 1 della legge 286/1961 non sarà abrogato (cosa più che possibile, visti i segnali che stanno arrivando), ciò non impedirà alle bevande analcoliche «di fantasia» legalmente prodotte negli altri Paesi comunitari (con o senza succo di agrumi) di circolare anche in Italia, fatte salve le regole di etichettatura dell'ingrediente evidenziato.
Quando invece (e prima o poi succederà) il suddetto articolo sarà abrogato, i produttori italiani saranno semplicemente messi in condizione di competere alla pari con i loro concorrenti.
In un caso e nell'altro, il consumatore avrà la possibilità di scegliere: sarà sufficiente leggere l'elenco degli ingredienti e applicare le semplici regole che abbiamo appena descritto.
E qui, ancora una volta, sta il punto.
Perché, nella marea di articoli sfornati sull'argomento, queste semplici istruzioni non sono mai comparse?
La ragione è semplice: oltre all'ignoranza diffusa di chi scrive e/o parla di cose che non conosce, basta verificare l'origine della maggior parte dei suddetti articoli (Confagricoltura, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Fedagri, …).
Legittima difesa degli interessi di settore, ma non a scapito della verità.
Alfredo Clerici
NOTE FINALI, per chi vuole approfondire:
Aranciate e fantasia (poca): le solite frottole...
Aranciate e fantasia (poca): un po' di controinformazione
Un'utile scheda sulle bevande analcoliche











