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Pensione
Piero, dipendente Trenitalia. Potrà andare in pensione? Potrà essere licenziato?
Nel 2010 avrà 58 anni e 29 di contributi. Vuole sapere quali sono i suoi diritti e quali i doveri che competono al datore di lavoro
© Redazione NEWSFOOD.com - 21/09/2009
"Sono un dipendente di Trenitalia gruppo F.S., qualifica capotreno, a maggio 2010 compirò 58 anni ma avrò soltanto 29 anni di contributi (sistema misto).
Vorrei sapere se facendo domanda per rimanere oltre i 58 anni in servizio il mio datore di lavoro è obbligato a farmi restare o può interrompere il rapporto magari per riduzione del personale.
Grazie
R: I limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio del personale delle Ferrovie dello Stato (oggi Trenitalia) , sono quelli che risultano dall'apposita tabella allegata allo Stato giuridico del personale FS di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, come poi riprodotta con modificazioni nel CCNL dei Ferrovieri 1990/1992. Tali limiti si riferiscono indistintamente a uomini e donne e sono fissati a 58 anni: per i profili professionali di: primo deviatore capo, deviatore capo e deviatore; primo manovratore capo, manovratore capo e manovratore; ausiliario non del settore uffici; assistente di magazzino e di deposito; macchinista, primo macchinista T.M., macchinista T.M., aiuto macchinista r.e., aiuto macchinista T.M.; capo treno, capo motorista, capo elettricista, operaio di coperta, ingrassatore, marinaio e carbonaio.
I dipendenti in possesso di profili professionali per i quali il limite di età per il collocamento a riposo è previsto a 58 anni, possono avvalersi della facoltà, di cui all'art. 6 del DL L 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54.- di protrarre il rapporto di lavoro per raggiungere il limite di servizio necessario per la misura massima della pensione ma non oltre il 65° anno di età.
Nel caso del capotreno il suo datore di lavoro e' obbligato a farlo restare fino al compimento della maturazione della pensione con le eccezioni che seguono.
Quanto alla riduzione di personale lo stesso datore di lavoro -se la pone in essere - deve rispettare le regole stabilite dalla relativa legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che prevede che la scelta dei dipendenti da licenziare, in caso di riduzione di personale, deve avvenire in base a criteri specifici ed oggettivi.
Però con la sentenza del 12 maggio 2008, n. 11668, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione aveva chiarito che l'opzione esercitata dal lavoratore per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 65 anni non lo pone al riparo del licenziamento: egli può essere licenziato in conseguenza di illeciti disciplinari, per inidoneità alle mansioni e per giustificato motivo oggettivo, ovvero per riduzione di personale ai sensi della legge n. 223 del 1991.
La questione, del resto, era già stata chiarita dalla Corte Costituzionale con riferimento alle analoghe disposizioni contenute nell'art. 6 d.l. n. 791 del 1981 (convertito con modifiche nella legge n. 54 del 1982), che consentivano al lavoratore di continuare a prestare la propria opera oltre la scadenza del rapporto al fine di incrementare la propria anzianità contributiva.
La Corte Costituzionale aveva precisato che, a seguito dell'esercizio della facoltà di opzione, il rapporto di lavoro rimane assoggettato, quanto alle garanzie di stabilità, alla medesima disciplina ad esso applicabile, ma al datore di lavoro non è più consentito di collocare a riposo il dipendente per raggiunti limiti di età.
Invero, il rifiuto del datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto, malgrado l'esercizio della facoltà in questione configura un atto radicalmente nullo per contrarietà ad una norma imperativa, con conseguente obbligo di riassunzione del lavoratore.
La redazione
Ricordiamo, a Piero ed agli altri lettori, che le risposte della redazione non devono essere intese come pareri professionali ma semplici aiuti, dettati dal buon senso e sulla base delle conoscenze della redazione e di collaboratori esperti esterni che prestano la loro opera a titolo gratuito..
In ogni caso è consigliabile rivolgersi ad uno studio professionale.












Giuseppe il 26/01/2010 alle ore 13:25:20 ha scritto:
Sono un ferroviere con qualifica di capotreno,maturo i 40 anni di servizio il 31/12/2010 ma con 56 anni di età quando potrò andare in pensione Grazie
GIuseppe il 25/01/2010 alle ore 13:58:29 ha scritto:
Vorrei sapere quando potrò andare in pensione avendo compiuto 40 anni di servizio il 31/12/2010, ma avendo menno di 57 anni:
Paola il 22/09/2009 alle ore 02:12:00 ha scritto:
Nello specifico del dipendente di trenitalia con profilo da Capotreno, la risposta data è errata, in quanto che il personale di scorta dei treni, di cui fa parte il lavoratore, usufruisce delle agevolazioni pensionistiche riconosciute per i lavori "cosiddetti" usuranti. Il capotreno ha diritto ad andare in pensione a 58 anni.
(la redazione)
R: I limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio del personale delle Ferrovie dello Stato (oggi Trenitalia) , sono quelli che risultano dall'apposita tabella allegata allo Stato giuridico del personale FS di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, come poi riprodotta con modificazioni nel CCNL dei Ferrovieri 1990/1992. Tali limiti si riferiscono indistintamente a uomini e donne e sono fissati a 58 anni: per i profili professionali di: primo deviatore capo, deviatore capo e deviatore; primo manovratore capo, manovratore capo e manovratore; ausiliario non del settore uffici; assistente di magazzino e di deposito; macchinista, primo macchinista T.M., macchinista T.M., aiuto macchinista r.e., aiuto macchinista T.M.; capo treno, capo motorista, capo elettricista, operaio di coperta, ingrassatore, marinaio e carbonaio. I dipendenti in possesso di profili professionali per i quali il limite di età per il collocamento a riposo è previsto a 58 anni, possono avvalersi della facoltà, di cui all'art. 6 del DL L 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54.- di protrarre il rapporto di lavoro per raggiungere il limite di servizio necessario per la misura massima della pensione ma non oltre il 65° anno di età. Nel caso del capotreno il suo datore di lavoro e' obbligato a farlo restare fino al compimento della maturazione della pensione con le eccezioni che seguono. Quanto alla riduzione di personale lo stesso datore di lavoro -se la pone in essere - deve rispettare le regole stabilite dalla relativa legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che prevede che la scelta dei dipendenti da licenziare, in caso di riduzione di personale, deve avvenire in base a criteri specifici ed oggettivi. Però con la sentenza del 12 maggio 2008, n. 11668, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione aveva chiarito che l'opzione esercitata dal lavoratore per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 65 anni non lo pone al riparo del licenziamento: egli può essere licenziato in conseguenza di illeciti disciplinari, per inidoneità alle mansioni e per giustificato motivo oggettivo, ovvero per riduzione di personale ai sensi della legge n. 223 del 1991. La questione, del resto, era già stata chiarita dalla Corte Costituzionale con riferimento alle analoghe disposizioni contenute nell'art. 6 d.l. n. 791 del 1981 (convertito con modifiche nella legge n. 54 del 1982), che consentivano al lavoratore di continuare a prestare la propria opera oltre la scadenza del rapporto al fine di incrementare la propria anzianità contributiva. La Corte Costituzionale aveva precisato che, a seguito dell'esercizio della facoltà di opzione, il rapporto di lavoro rimane assoggettato, quanto alle garanzie di stabilità, alla medesima disciplina ad esso applicabile, ma al datore di lavoro non è più consentito di collocare a riposo il dipendente per raggiunti limiti di età. Invero, il rifiuto del datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto, malgrado l'esercizio della facoltà in questione configura un atto radicalmente nullo per contrarietà ad una norma imperativa, con conseguente obbligo di riassunzione del lavoratore.