Etichettatura
Oltre alle novità, numerosi anche i punti di contatto
Etichettatura: nuovo regolamento e normativa nazionale
Cosa "non" cambia per produttori e consumatori
Pubblicato il 10/12/2011 alle 18:20

Le norme nazionali di recepimento delle direttive abrogate verranno automaticamente abrogate dal regolamento, per le sole parti in cui quest'ultimo si sovrapponga alla disciplina previgente. Se però le norme nazionali contengono anche disposizioni non coperte dal regolamento, tali disposizioni sopravvivranno e si renderà necessaria un'opera di raccordo con la nuova disciplina. Ciò in quanto le norme nazionali, pur traendo forza da direttive comunitarie, sono dotate di autonoma forza impositiva, e quindi non perdono vigore per il solo fatto che le direttive recepite vengono meno.
Questo brano, che apre il primo volume de "LA NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA SULL'IGIENE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI", pur facendo riferimento alle ricadute del "pacchetto igiene" sulla legislazione nazionale, si adatta perfettamente anche alla attuale situazione, legata alla comparsa sulla scena europea del regolamento (UE) N. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni ai consumatori.
Come è noto, infatti, l'1169/11, abrogando, tra l'altro, la direttiva 90/496/CEE (relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari) chiama in causa il decreto legislativo 109/92.
Per quanto riguarda le disposizioni nazionali "non coperte dal regolamento", segnaliamo due esempi.
- Sede dello stabilimento (decr.to leg.vo 109/92, art. 11)
Il regolamento non ne parla e ciò non deve stupire, dato che si tratta di una indicazione non prescritta dalla legislazione comunitaria. Dato che, peraltro, la sua utilità è indiscutibile, non ci resta che sperare che, in qualche modo, l'obbligo (per i produttori italiani) venga mantenuto.
- Numero di lotto (decr.to leg.vo 109/92, art. 13)
Il regolamento non ne parla (probabilmente perché tale indicazione era assente anche nella direttiva 2000/13/CE, pure lei abrogata dall'1169/11). E' alquanto curioso, comunque, che in un testo che si propone come la summa delle regole di etichettatura, manchi l'elemento che, più di ogni altro, garantisce la rintracciabilità (altro che indicazione d'origine!). In ogni caso, la sua indicazione, prevista dalla direttiva 1989/396/CEE (relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare), rimane obbligatoria.
I lettori ci scuseranno se omettiamo di parlare dei numerosi aspetti innovativi introdotti dal regolamento: peraltro, gli articoli in questo senso non mancano (segnaliamo, tra i tanti, lo schema presentato dal Fatto Alimentare). Aggiungiamo che, opinione del tutto personale, non abbiamo condiviso sino in fondo il clamore che ha circondato tali novità (clamore iniziato ben prima della pubblicazione del regolamento, con tutte le inesattezze, i fraintendimenti, le strumentalizzazioni e le vere e proprie fandonie del caso). Il nostro scarso entusiasmo risiede, tra l'altro, nei lunghissimi (troppo, in verità) tempi di applicazione:
- Requisiti specifici relativi alla designazione delle «CARNI MACINATE» : 1 gennaio 2014
- dichiarazione nutrizionale obbligatoria: 13 dicembre 2016 (!)
- tutto il resto: 13 dicembre 2014
Possiamo appena immaginare, dato che tra poco i riflettori si spegneranno, il caos che si verificherà in questa lunga fase di interregno, tra produttori dubbiosi e consumatori confusi.
Al contrario, non ci pare che qualcuno si sia cimentato ad evidenziare gli altrettanto numerosi punti del regolamento che si "sovrappongono" (in tutto o in parte) all'attuale normativa nazionale riguardante l'etichettatura.
La tabella comparativa che presentiamo li riassume. Data la complessità del materiale (23 pagine!), ci scusiamo per eventuali errori & omissioni: ringraziamo sin d'ora chi
vorrà segnalarceli.
(La tabella comparativa è a disposizione gratuita degli abbonati che ne faranno richiesta a: abbonamenti @newsfood.com)
TABELLA COMPARATIVA reg. (UE) N. 1169/11 - normativa nazionale
Tutto su: Consumatori, Etichettatura, Alfredo Clerici, legislazione italiana, Regolamento (UE) n. 1169/2011
Commenti
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Chiedo scusa, non capisco se sia un problema mio o del sito ma non riesco ad accedere alla tabella comparativa e vengo rimandato continuamente alla pagina dell'articolo. La redazione: ringraziamo per l'attenzione e la informiamo che la tabella è a disposizione degli abbonati alla Gazzetta Normativa Alimentare. Per abbonarsi: abbonamenti@newsfood.com
Mi associo ai complimenti già fatti per il buon lavoro di Clerici e propongo una lettura che sia in grado di distinguere gli obblighi relativi alla sicurezza alimentare dalle aspettative di informazione dei consumatori. Semplificando i concetti, si può dire che il sistema di allerta e le informazioni relative alla rintracciabilità (tra cui il lotto di produzione) sono uno strumento a disposizione delle autorità di controllo per garantire la sicurezza dei consumatori. Le modalità di conservazione, la composizione, il TMC sono invece informazioni che aiutano il consumatore a scegliere e a conservare correttamente i prodotti. E' sbagliato trasferire sul consumatore la responsabilità della sicurezza alimentare: se un alimento è in commercio deve essere sicuro e se non lo è vuol dire che il sistema dei controlli (autocontrollo e controllo ufficiale) non funziona. Non è corretto dire al consumatore che ci deve pensare lui. Sarebbe come suggerirgli di armarsi quando la criminalità aumenta. L'autodifesa è segno di sconfitta delle istituzioni preposte al controllo e genera una pericolosa confusione tra responsabilità personali e responsabilità dello Stato. L'etichenna non può avere un formato A4 perchè il consumatore non si fida di nessuno: il consumatore deve avere informazioni essenziali, chiare e leggibili ed una pubblica amministrazione più credibile di cui fidarsi.
Gentile sig. Cordeglio, il nuovo regolamento (ed anche il semplice buon senso, direi) prevede che: "le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato.". Un prodotto venduto in Gran Bretagna con etichetta soltanto in italiano (e viceversa), oltre ad essere non conforme alla legge, non avrebbe molto successo. Ovviamente, tra le informazioni obbligatorie, è compresa anche la tabella nutrizionale. D'altra parte, anche la normativa nazionale prevede la stessa cosa (vedi decr.to leg.vo 109/92, art. 3, comma 2; decr.to leg.vo 77/93, art. 7, comma 2). Naturalmente, è possibile utilizzare ANCHE diciture in altre lingue.
Ottimo lavoro, segno di grande conoscenza, competenza e padronanza in una materia non così facile. Complimenti. Nella tabella comparativa inserirei, nella parte delle definizioni, anche quella relativa alla denominazione di vendita che si discosta da quella definita dal Dlgs 109/92 per effetto dell'introduzione della "denominazione usuale" invece del nome "consacrato da usi e consuetudini" che, ancorchè di non facile verifica non lascia certo gli ampi spazi di interpretazione cui parrebbe prestarsi la definizione di "denominazione usuale".
salve a tutti,qualcuno sa dirmi per quanto riguarda la tabella nutrizionale in quante lingue va fatta? si può fare solo in inglese? grazie mille
Con un tempismo incredibile, a meno di un mese dalla pubblicazione del regolamento 1169/11, ecco arrivare la direttiva 2011/91/UE la quale ribadisce l'obbligo di identificare le derrate alimentari col "numero di lotto". Alcune considerazioni: - Come ho accennato nel mio articolo non comprendo il motivo per cui questa prescrizione, la cui importanza è evidente, continui a non far parte della normativa specifica sull'etichettatura. - La nuova direttiva non mi pare contenga grosse differenze operative rispetto a quanto stabilito dal 109/92, art. 13. - In particolare, tra le esenzioni, permane quella relativa "alle porzioni individuali di gelato alimentare.": onestamente il motivo mi sfugge. Nei considerando della direttiva si legge: "Conviene tener conto che il consumo immediato dopo l’acquisto di alcune derrate alimentari, come i gelati alimentari in porzioni individuali, rende inutile l’indicazione della partita direttamente sulla confezione individuale. Tuttavia, per questi prodotti l’indicazione della partita dovrebbe figurare obbligatoriamente sulle confezioni multiple." Dato che, abitualmente, chi consuma la monoporzione non conserva (o non ha, comunque, a disposizione) l'involucro esterno, qualora avesse necessità di segnalare un problema si troverebbe inevitabilmente in difficoltà. E poi, perchè solo i gelati, dato che le confezioni multipack sono ormai diffuse in numerose altre categorie merceologiche ?
volevo complimentarvi per il lavoro di comparazione normativa in materia di etichettatura svolto; credo sia un ottimo strumento di lavoro e studio per tutti gli operatori del controllo ufficiale e in generale per tutti quelli che lavorano nel settore alimentare (OSA). Nella speranza che il mondo dell'etichettatura volga verso una maggiore semplificazione e chiarezza, soprattutto a tutela del consumatore vi porgo i più cordiali saluti. Bravi e soprattutto grazie!
Egregio sig. Corgiat, condivido la sua precisazione in merito alla necessaria integrazione dei controlli di conformità sull'etichetta (per capirci) all'interno delle procedure di controllo ufficiale degli alimenti come previste dal reg. n. 882/2004. Il combinato disposto dell'articolo 1, 54 e 55 del predetto regolamento producono, in termini di rigorosa logica, questo effetto. Sono lieto che lei condivida questa tesi che, peraltro, propugno sin dal 2006, in Italia e all'estero. Temo, però, che le ristrettezze finanziarie (per essere eufemistici) costituiranno un freno quanto mai invalicabile a questa linea interpretativa. Se poi si riflette sul bisogno di formazione che il personale del controllo ufficiale (ASL) ha per poter gestire anche questi profili di conformità, lo scenario si rende ulteriormente fosco. Mi auguro di poter leggere presto una sua gradita risposta. avv. Daniele Pisanello Lex Alimentaria Studio Legale www.lexalimentaria.eu
Gli obblighi di rintracciabilità sono sanciti dal Regolamento 178/02 e l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione meriterebbe una bella riflessione, visto l'uso che se ne è fatto in Italia. Basta ricordare che in tutte le emergenze sanitarie l'informazione relativa alla sede dello stabilimento (l'ultimo che ha manipolato l'alimento preconfezionato!) è stata spacciata come garanzia di produzione nazionale pur sapendo che le materie prime potevano provenire dall'epicentro dell'emergenza (caso Vertek, caso MPA nei suini olandesi, farine animali, Sudan IV ecc.). La definizione del lotto di produzione spetta all'OSA (prodotto di una giornata, di una linea di produzione, di uan squadra di persone, di una stessa partita di materie prime ecc.) e non è pertanto una garanzia sanitaria ma è diventato soltanto uno strumento per cercare di circoscrivere gli obblighi di ritiro dei prodotti in caso di allerta ma è l'indagine epidemiologica che consente di definire il raggio di azione dei provvedimenti restrittivi. Sull'argomento riguardante la provenienza o l'origine ci sarà ancora molto da discutere, così come sull'autorità competente per i controlli che non sarà più l'Industria ed il Commercio ma la Sanità (i programmi di controllo vanno inseriti nell'ambito del Piano previsto dal Regolamento 882/04 la cui attuazione è di competenza del SSN)... e non sarà cosa di poco conto.
Grazie dell'ottimo lavoro di comparazione che hai fatto. Ti segnalo che eventuali disposizioni nazionali non "coperte dal regolamento" a norma dell'articolo 38 punto 1 devono essere "autorizzate" dall'Unione nuovamente.
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