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Sentenza della Cassazione
Cattivo stato di conservazione: è responsabile anche il trasportatore
Il reato ricorre indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche del prodotto
© Alfredo Clerici per NEWSFOOD.com - 30/04/2009
La sentenza afferma due principi importanti: in primo luogo che è onere del soggetto che si prende carico dell'alimento, in ogni sua fase distributiva, di assicurare che lo stesso sia mantenuto in buono stato di conservazione. Non è stata quindi accettata l'argomentazione difensiva basata sul fatto che il trasportatore svolgeva mere funzioni di autista.
Analogamente è stata rigettato il concetto secondo il quale la valutazione legale di pericolosità del prodotto deve essere fatta in riferimento allo stato effettivo di esso e non alle modalità di conservazione.
Come già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 40/2001, infatti, il cattivo stato di conservazione consiste non solo nelle caratteristiche intrinseche della sostanza alimentare, ma anche soltanto nelle modalità estrinseche di conservazione. Nel caso di specie, quindi, non è stato nemmeno necessario provare che i prodotti fossero deperiti, appunto essendo sufficiente avere constatato che non venivano conservati seguendo i normali accorgimenti igienico sanitari.
Alfredo Clerici
NOTE FINALI, per chi vuole approfondire:
Sentenza n. 2897, del 28 gennaio 2007
Il trasporto dei prodotti alimentari











