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Tra il comportamento addebitato al lavoratore e la sanzione del
licenziamento vi deve essere una proporzionalità, nel senso che l'inadempimento, per la sua gravità, deve essere tale
da scuotere la fiducia del datore di
lavoro e da far ritenere che la continuazione del rapporto sia pregiudizievole per gli scopi aziendali. In sostanza, il comportamento del lavoratore, per
giustificare la sanzione, deve porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denotare una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti con correttezza e buona
fede. E' questa la motivazione con la quale la Corte di
Cassazione ha rinviato al giudice gli atti di una causa nella quale un lavoratore contestava il suo
licenziamento avvenuto per essersi
allontanato momentaneamente dalla sua postazione lavorativa determinando un temporaneo blocco delle macchine. Il
licenziamento era stato motivato da questo fatto oltre che dalla considerazione
che l'allontanamento si era verificato durante un turno notturno quando non esistevano controlli dei dirigenti e dalla circostanza che il lavoratore era responsabile del suo settore. La difesa si
era invece incentrata sulla lunga carriera lavorativa del dipendente, sull'assenza di precedenti sanzioni, sulla mancanza di danno alla produzione e sul fatto che il lavoratore era comunque
rimasto nei locali aziendali. Inoltre era stato rilevato che la contrattazione collettiva prevedeva il
licenziamento solo nei caso di abbandono del posto di
lavoro che determinasse pregiudizio
all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impiegati. Circostanze queste inesistenti. La Corte di
Cassazione ha censurato l'operato dei giudici che non hanno tenuto conto di
questi fatti ed ha osservato che la sentenza andava emessa non in base ad un esame astratto del fatto in sé ma dopo una valutazione complessiva dell'intero comportamento del lavoratore. La
sentenza andrà quindi riesaminata in base al seguente principio di diritto: In caso di
licenziamento per giusta causa è determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità
tra l'infrazione e il recesso, l'influenza che sul rapporto di
lavoro è in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di
riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti.
Tutto su: Lavoro, Cassazione, licenziamento
Enea il 31/07/2009 alle ore 20:56:16 ha scritto:
La Sentenza della cassazione risulta senza dubbio coerente con la ragionevolezza. Grazie a Dio esiste la Suprema Corte