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Infortuni su lavoro

Corte di Cassazione, InforTuni sul lavoro, Inail, Morti sul lavoro, eredi

Se il lavoratore muore in seguito a infortunio non è riconosciuto il danno biologico

Così ha pronunciato la Corte di Cassazione

© AGI-INPDAP.I - 03/07/2009

Il danno biologico non e' indennizzabile nel caso degli infortuni mortali.
Con questa decisione la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INAIL contro i figli di un lavoratore deceduto a distanza di 13 ore da un infortunio in itinere, i quali avevano chiesto, come eredi, la liquidazione del danno biologico per la morte del padre.
  Secondo la Corte di Cassazione, il danno da perdita della vita (danno tanatologico) non rientra nella nozione di danno biologico accolta dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, perche' la nozione fa riferimento alla "lesione dell'integrita' psico fisica" dell'infortunato, il cui indennizzo va valutato in relazione all'eta' del lavoratore al momento della guarigione.
Se la lesione dell'integrita' si conclude con un esito letale che interviene immediatamente dopo o a poca distanza di tempo dall'evento lesivo, il danno biologico non e' configurabile, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide su un diverso bene giuridico, che e' quello della vita. Ma la perdita del bene della vita e' intrinsecamente connessa alla persona del suo titolare e il relativo risarcimento del danno e' fruibile solo in natura dal soggetto e da nessun'altra persona. La funzione propria del risarcimento, di riparazione del danno, non puo' operare quando la persona ha cessato di esistere e non puo' quindi essere fatta valere dagli eredi. Nel formulare la sentenza, la Corte ha tra l'altro ricordato un'altra pronuncia della Consulta in base alla quale, in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita e' autonomamente risarcibile agli eredi non come danno biologico ma come danno morale. Cio' purche' la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa la risarcibilita' del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase precedente il decesso.

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