Puoi ritrovare quest'articolo alla pagina: http://www.newsfood.com/q/f6714494/i/
licenziamento

Licenziamento, Giusta causa del licenziamento, Risoluzione del rapporto di lavoro, Lavoratore, Datore di lavoro

Cassazione: depositata la motivazione della sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento del lavoratore che si allontana dal posto di lavoro

Per la risoluzione del rapporti di lavoro è necessario che vi sia la recidiva

© STUDIOCATALDI.it - 20/07/2009

La nota sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 14586/2009, che ha stabilito che senza recidiva non è possibile il licenziamento per giusta causa. Ha enunciato il seguente principio di diritto: "In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia dei datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sui rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza".
Venendo al caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto che il dipendente che si allontana senza motivo dall'ufficio, non può essere sanzionato con il licenziamento se questo, in tutta la sua carriera, non è mai stato destinatario di altre sanzioni disciplinari.

Avv. Giuseppe Leotta

Tutto su: Cassazione, Sentenza, licenziamento, datori di lavoro, Lavoratori, lavoratori dipendenti

Invia il tuo commento su questo articolo | Segnala ad un amico | Contattaci
Il tuo nome *
La tua mail * (Non sarà pubblicata)
Il tuo commento *
Inserisci il testo nell'immagine per proseguire. *

Testata giornalistica - n. 638 del 23/02/2010 - Registro stampa Trib. Alessandria - Direttore responsabile: Giuseppe Danielli © 2005 Editrice Taro - P.IVA 01873460065 - 15100 Alessandria [Contatti]

powered by powerd by Frequenze Software