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Origine dei prodotti in etichetta: il caso dell’olio d’oliva

Origine dei prodotti in etichetta: il caso dell’olio d’oliva

By Redazione

«Siamo molto soddisfatti che la legge sull’etichettatura obbligatoria per l’olio d’oliva da oggi sia diventata legge europea». Il Ministro delle Politiche agricole alimentati e forestali Luca Zaia commenta la notizia annunciata dalla stessa Commissaria europea. «Da oggi abbiamo a disposizione uno strumento prezioso per difendere i nostri produttori di olio e per tutelare il Made in Italy. L’obbligo di indicare in etichetta l’origine degli oli extravergini e vergini di oliva – spiega Zaia – è il risultato di una battaglia condotta con tenacia e convinzione.

La decisione, che entrerà in vigore dal prossimo primo luglio, è un passo importante nella difesa della qualità e della trasparenza – aggiunge il ministro Zaia – perchè fornisce al consumatore la possibilità di distinguere il prodotto italiano dagli oli di oliva provenienti dagli altri Paesi comunitari e non comunitari. D’ora in poi tutti sapranno esattamente cosa stanno comprando. Il provvedimento – conclude Zaia – è anche lo strumento di cui avevamo bisogno per combattere al meglio le contraffazioni e le truffe: nessuno potrà più spacciare impunemente per italiano l’olio proveniente da altri paesi».

Questo il testo apparso nel sito del Ministero delle Politiche agricole alimentati e forestali, lunedì 9 marzo, data di pubblicazione del regolamento 182/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva.

L’argomento è stato strombazzato per mesi dagli organi di informazione e da chi, in un modo o nell’altro, si occupa di agricoltura e/o di alimentazione.

Ma siamo sicuri che ci saranno cambiamenti?
Vediamo di capire di cosa si sta parlando, lasciando dapprima spazio al regolamento, cui seguiranno alcuni (personalissimi) commenti.
Cominciamo con un considerando che ci pare inquadri bene gli obbiettivi:

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione reca disposizioni in merito all’indicazione facoltativa dell’origine sull’etichetta degli oli di oliva benché lo scopo perseguito fosse l’indicazione obbligatoria dell’origine sull’etichetta per l’olio extra vergine di oliva e per l’olio di oliva vergine, per tener conto del fatto che, a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, tali oli possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell’origine geografica.

Le disposizioni facoltative applicate finora si sono rivelate insufficienti per evitare che i consumatori siano fuorviati circa le caratteristiche effettive degli oli vergini a questo riguardo.

Inoltre, il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ha introdotto nel 2002 norme in materia di tracciabilità applicabili dal 1° gennaio 2005.

Sulla base dell’esperienza acquisita in questo campo dagli operatori e dalle amministrazioni è possibile rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine sull’etichetta per l’olio extra vergine di oliva e l’olio di oliva vergine.

L’articolato del regolamento è costituito, in pratica, da un solo articolo nel quale sono elencate le modifiche e le integrazioni da apportare al regolamento (CE) n. 1019/2002. Quelle più strettamente collegate al problema dell’indicazione obbligatoria dell’origine si riferiscono all’art. 4 del citato 1019/02 (in neretto le parti modificate dal regolamento 182/09):

Articolo 4
1. La designazione dell’origine figura [nel precedente testo, le parole erano «può figurare»] sull’etichetta per l’olio extra vergine di oliva e per l’olio di oliva vergine di cui all’allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
La designazione dell’origine non figura sull’etichetta per i prodotti definiti all’allegato XVI, punti 3 [olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini] e 6 [olio di sansa di oliva], del regolamento (CE) n. 1234/2007.;

2. Le designazioni dell’origine di cui al paragrafo 1 comprendono unicamente:
a) nel caso di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, alla Comunità o al paese terzo, a seconda dei casi;

oppure,

b) nel caso di miscele di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture, a seconda dei casi:

i) «miscela di oli di oliva comunitari» oppure un riferimento alla Comunità;
ii) «miscela di oli di oliva non comunitari» oppure un riferimento all’origine non comunitaria;
iii) «miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari» oppure un riferimento all’origine comunitaria e non comunitaria, oppure;
c) una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.

3. Non sono considerati come una designazione dell’origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell’impresa, la cui domanda di registrazione sia statapresentata al più tardi il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o al più tardi il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CEE) n. 40/94.

4. Per le importazioni da un paese terzo, la designazione dell’origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

5. La designazione dell’origine che indica uno Stato membro o la Comunità corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio.

Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine comporta la dicitura seguente:

«Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del paese interessato)».

6. (paragrafo soppresso)

Ci saranno certamente problemi/costi legati all’adeguamento delle etichette (e, forse, anche alla loro redazione), ma non è di questo che vogliamo parlare.
Quello che ci interessa è analizzare brevemente tre aspetti evocati, più o meno a ragione, dal regolamento o dai commenti che lo hanno abbondantemente preceduto (e che certo continueranno).

La qualità organolettica
E’ senz’altro vero che, a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, tali oli possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell’origine geografica, e che quindi, potendo individuare dall’etichetta l’origine delle olive e la localizzazione del frantoio, i consumatori disporranno di maggiori elementi di scelta.
Ma quanti consumatori dispongono di competenze tali da saper associare una determinata caratteristica organolettica alla corrispondente area geografica?
La tracciabilità
Innanzitutto il riferimento alla tracciabilità fatto nel considerando che abbiamo riportato ci pare quantomeno discutibile, con buona pace dei supporters del regolamento (MiPAAF & C.) che non hanno esitato a sbandierare questo argomento a sostegno delle loro tesi.

Salvo errori da parte nostra, è vigente da tempo l’obbligo di indicare in etichetta la sede di fabbricazione o confezionamento di un prodotto (art. 11 D.to Leg.vo 109/92). Questo, se unito ad una corretta gestione da parte del fabbricante, riteniamo sia sufficiente a garantire la tracciabilità: al contrario, se la corretta gestione manca, non saranno certo le indicazioni supplementari presenti sulla confezione a ridurre i rischi.
La sicurezza
Il fatto che l’indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti in etichetta comporti, tra l’altro, una maggiore sicurezza per i consumatori è argomento ampiamente usato.

Basta leggere l’inizio dell’art. 6 (Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti alimentari nell’etichettatura) del DDL relativo al «RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGROALIMENTARE»: Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali…

Il ragionamento parrebbe questo.
Conoscere l’origine del prodotto (olive) / processo (frantoio) non aiuta solo ad individuare, ad esempio, differenti caratteristiche organolettiche, ma anche diversi livelli di sicurezza.
In altre parole, ci saranno origini più sicure ed altre meno.
E in base a quali parole d’ordine il consumatore medio, che vuole certamente un prodotto sicuro, sceglierà? Grazie alle corrette e complete informazioni che gli sono state somministrate (difendere i nostri produttori di olio e tutelare il Made in Italy!), non vi possono essere dubbi sulla risposta.

Abbiamo già affrontato l’argomento in altri nostri articoli (si veda, ad esempio, Origine dei prodotti in etichetta: protezione o protezionismo? e Origine dei prodotti in etichetta: l’Italia ci riprova,  e non vogliamo dilungarci oltre.

Riassumendo: vantaggi indubbi per i buongustai e poco altro, ovvero, tanto rumor…

Infine, un accenno alle truffe.
Apprendiamo dal Ministro che nessuno potra’ piu’ spacciare impunemente per italiano l’olio proveniente da altri paesi.
I truffatori metteranno dunque la testa a partito, preoccupati dalla nuova norma?
Ci pare che il buon Alessandro Manzoni, quando parla delle grida seicentesche e della loro efficacia, abbia detto su ciò una parola definitiva.

Origine dei prodotti in etichetta: l’Italia ci riprova

Origine dei prodotti in etichetta: protezione o protezionismo?

REGOLAMENTO (CE) N. 182/2009

Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare

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