FREE REAL TIME DAILY NEWS

Agroalimentare: Provincia di Bolzano, Legislazione Regionale nel primo trimestre 2012

By Redazione

Nel primo trimestre del 2012 gli enti autarchici territoriali (regioni e province autonome) hanno legiferato nelle materie – d’interesse immediato o indiretto per il settore agroalimentare – di
seguito indicate (in parentesi il numero della legge regionale o provinciale o del decreto del Presidente della Giunta regionale).    

PROVINCIA DI BOLZANO
– Ambiente e agricoltura (Bolzano, 14/2011)
– Credito per le PMI (Bolzano, 4/2012)
– Liberalizzazione attività commerciale (Bolzano, 7/2012)

Legge provinciale n. 14 del 12.12.2011: Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica.
    
    Provvedimento di 23 articoli strutturati in otto titoli: pesca e caccia, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio, urbanistica e abrogazioni. Sono apportate
modifiche a leggi in vigore alla data sopra indicata.
In particolare:
in materia ambientale in caso di inattività dei comuni tenuti ad intervenire ai fini di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, qualora il responsabile
dell’inquinamento non adempia i suoi doveri, l’autorità subentrante è la provincia;
le norme riferentisi alla Banca genetica dell’Alto Adige vengono stralciate dalla legge provinciale 1/2001 e integrato, senza variazioni, nella legge 53/75 (“Sperimentazione agraria e forestale
e  Servizio fitopatologico”);
sono introdotte modifiche alla legge 1/2001 (“Contrassegnazioni di prodotti geneticamente non modificati”) .

Legge provinciale n. 4 del 19.01.2012: Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese

Finalità della legge è quella di agevolare l’accesso al credito delle PMI attraverso il potenziamento del sistema delle cooperative di garanzia fidi, favorendo un processo di
crescita e di aggregazione delle stesse.
Obiettivo della Provincia: la nascita di un Confidi unico nel territorio provinciale

Con riferimento alla richiesta di parere formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali Servizio politiche infrastrutturali in merito alla legge
provinciale Bolzano 19 gennaio 2012, n. 4, in materia di Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
nella sua riunione del 22 febbraio 2012 ha inteso formulare, le seguenti osservazioni.
L’Autorità ha riscontrato che l’art. 2, lett. d) della legge provinciale  4/2012 contiene dei vincoli di accesso basati sulla presenza, nel collegio sindacale e in quello dei
probiviri, di rappresentanti nominati dall’Amministrazione provinciale.
Sul punto l’Autorità ha già evidenziato, le restrizioni concorrenziali derivanti dall’inserimento di vincoli di governance quali condizioni per l’assegnazione dei contributi ai
confidi. In particolare, in quell’occasione, è stato chiarito che “con riguardo ai vincoli legati alla composizione dei Confidi, gli stessi si riferiscono, come si è segnalato, alla
composizione degli organi di governance (nomina di rappresentanti dell’ente negli organi sociali del confidi) […]. Anche questi vincoli appaiono non giustificati dall’esigenza di
destinazione  dei fondi al territorio di riferimento incidendo, invece, sulla struttura di governance dei Confidi con l’effetto di determinare ostacoli sia all’ingresso di nuovi analoghi
operatori sia al confrontocompetitivo tra gli stessi”.
In quest’ottica quanto previsto dall’art. 2, lett. d) della L.P. Bolzano 4/2012 potrebbe limitare l’ingresso di nuovi operatori nel mercato frenando lo sviluppo dello stesso. Si evidenzia,
infatti,che i vincoli di governance costituiscono un’ingiustificata barriera all’ingresso che non trova ragion d’essere né sulla base della necessità di finalizzare i contributi
alle imprese della Provincia, né con esigenze di controllo del funzionamento dei confidi. Queste ultime, in particolare, possono adeguatamente essere soddisfatte attraverso il requisito
richiesto all’art. 2, lett. e) ossia “disporre di sistemi informativi adeguati all’operatività svolta e idonei all’assolvimento degli obblighi di rendicontazione stabiliti dalla Giunta
provinciale”, ovvero attraverso l’individuazione di strumenti di controllo e vigilanza esterni che risultino maggiormente proporzionati al raggiungimento degli obiettivi di verifica della
destinazione delle eventuali risorse pubbliche che fossero intermediate dai confidi.

Legge provinciale n. 7 del 16 marzo 2012: Liberalizzazione delle attività commerciali

    Viene liberalizzato il commercio al dettaglio nella provincia di Bolzano. Si dettano in particolare disposizioni sulla comunicazione, sul commercio al dettaglio nelle zone
residenziali, al di fuori delle zone edificabili, nelle zone produttive, sulle sanzioni, sugli orari d’apertura.

A cura di Bruno Nobile
per Newsfood.com

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD