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Attività di vigilanza sul servizio di prevenzione e sicurezza in azienda

By Redazione

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha risposto all’istanza di interpello avanzata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo, in merito al potere degli ispettori del lavoro
di irrorare sanzioni amministrative per l’omessa segnalazione del nominativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Il Ministero ha sottolineato che l’articolo 8, comma 11, del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni impongo al datore di lavoro di denunciare al Servizio Ispezione presso la Direzione
provinciale del lavoro e alle Unità Sanitarie i dati del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda, insieme ad una dichiarazione che ne espliciti le
mansioni e al curriculum del soggetto designato.
Il comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 626/1994, inoltre, stabilisce che il Servizio Ispezione presso le Direzioni del lavoro debba vigilare sul rispetto delle norme in materia di lavoro e
legislazione sociale e quindi l’attività di controllo e di sanzione appare legittima nei casi in cui si riscontri una violazione.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Nota 25 gennaio 2007, prot. 25/I/0000843
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