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AUN: le precisazioni del Ministero dell'Interno

By Redazione

Il direttore centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell’Interno, prefetto Annapaola Porzio, ha puntualizzato le competenze previste dal nostro ordinamento ed il correlato ruolo del
Ministero dell’Interno in materia di anagrafe, le precisazioni si sono rese necessarie a seguito della notizia della firma di un protocollo d’intesa – diffusa presso alcuni siti internet – tra
aziende private ed associazioni di categoria, per la costituzione di una Anagrafe Unica Nazionale Italiana.

Il responsabile dei Servizi Demografici del Viminale, dopo una dettagliata panoramica sul quadro normativo di riferimento, ha sottolineato la funzione istituzionale dell’Indice Nazionale delle
Anagrafi (INA), istituito presso il Ministero dell’Interno, alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i Comuni. In sede di conclusione dell’intervento,
«Qualsiasi iniziativa che si ponga al di fuori del citato quadro normativo, deve ritenersi illegittima e contraria alle norme sulla privacy» ha precisato il prefetto Porzio.

Il comunicato della Direzione Centrale dei Servizi Demografici
Attraverso alcuni siti internet si è appreso che, fra talune aziende private ed associazioni di categoria, è stato firmato un protocollo d’intesa per la costituzione di una
Anagrafe Unica Nazionale Italiana, contenente i dati anagrafici dell’intera popolazione. In merito, si precisa che l’anagrafe è un servizio di esclusiva competenza statale, come
stabilito dall’art. 117 della Costituzione – che ha previsto, per la materia, una specifica potestà legislativa dello Stato – e dal D.lgs 30.7.1999, n. 300, che ne ha attribuito le
funzioni di vigilanza ed indirizzo al Ministero dell’Interno. Il servizio anagrafico è gestito dai Comuni e, in tale materia, il Sindaco agisce quale Ufficiale di Governo, ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 14 e 54 del Testo Unico n. 267/2000. Tale disciplina risulta, peraltro, già contenuta nell’art. 3 della Legge 24.12.1954 n. 1228 (legge anagrafica) e
nell’art. 2 del DPR 30.5.1989 n. 223 (regolamento anagrafico), i quali stabiliscono che in ogni Comune vi è un ufficio di anagrafe e che il titolare della relativa funzione è il
Sindaco, quale Ufficiale di Governo. Sulla materia, è da evidenziare che l’articolo 1-novies della legge n. 88/2005 ha stabilito che «per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di
cui all’articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell’Interno, l’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da
tutti i Comuni». Tale previsione ha disposto, inoltre, in tema di utilizzo di dati, che «l’INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di
consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia,
certificati dai Comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle Entrate». Il quadro normativo è completato dal DM 13 ottobre 2005, n. 240, pubblicato sulla G.U. n.
273 del 23.11.2005, recante il regolamento di gestione dell’INA, nel quale sono previste, fra l’altro, le modalità di accesso da parte di soggetti legittimati alle informazioni
demografiche. In tema di circolarità dei dati anagrafici, il Garante per la protezione dei dati personali, ha più volte ribadito l’esigenza che la gestione informatica dei flussi
documentali debba avvenire tassativamente entro un preciso quadro di garanzie.

Alla luce di quanto sopra, qualsiasi iniziativa che si ponga al di fuori del citato quadro normativo, deve ritenersi illegittima e contraria alle norme sulla privacy. Tanto si rappresenta,
nell’auspicio che l’iniziativa in questione sia rispettosa della normativa descritta e non si prefigga la raccolta di dati anagrafici presso i Comuni. Si rappresenta tuttavia, che in caso
diverso verranno assunte le iniziative necessarie a garantire il rispetto delle previsioni legislative. Prefetto Annapaola Porzio.

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