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Cittadini comunitari : le nuove regole per circolare e soggiornare sul territorio nazionale

By Redazione

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27/03/2007 il D.Lgs 6 febbraio 2007 n. 30 che, attuando la direttiva 2004/38/Ce, detta le nuove regole per i cittadini comunitari che vogliono circolare
e soggiornare sul territorio italiano.
Il decreto legislativo disciplina le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell’Unione europea e
dei familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini, il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell’Unione europea e dei familiari che
accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini, le limitazioni ai diritti per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Ingresso e soggiorno in Italia
Sono ammessi nel territorio nazionale i cittadini dell’Unione europea in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio ed anche i
suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido.
I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio
nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione
dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando si
tratta di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato o è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi
o di formazione professionale.
Il diritto di soggiorno in taluni casi è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono
nel territorio nazionale il cittadino dell’Unione.
Ulteriore condizione è che il cittadino dell’Unione disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse
economiche sufficienti per non diventare un onere per lo Stato durante la permanenza in Italia.

Iscrizione anagrafica
Per ottenere la carta di soggiorno è necessario richiedere al Comune l’iscrizione all’anagrafe, allegando i documenti che attestano il suo diritto a
soggiornare per più di tre mesi in Italia. Al momento della richiesta, gli verrà rilasciata una ricevuta, il domicilio e la data di presentazione della domanda, documento che
sostituirà la vecchia carta di soggiorno.

Diritto di soggiorno permanente
Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno
permanente. La continuità del soggiorno non e’ pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento
di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o
distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di
durata superiore a due anni consecutivi.

Matteo Mazzon

Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
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