Estendere l'arbitrato in materia di agricoltura14 Maggio 20070 Commentsin : Senza categoria0 Dunque un duplice positivo “accesso”: in un contesto nuovo condizionato dall’Europa; un riferimento importante ad un settore quale quello agricolo mai interessato da simili profili di riforma. L’arbitrato, infatti, è stato sempre estraneo al settore derivante dalle normative comunitarie perché ritenuto impropriamente inconciliabile con tale atti, ma in cui oggi, alla luce delle urgenze proprie dei nuovi programmi di finanziamento comunitario, si sono poste le giuste premesse per adottare tale istituto in queste problematiche dove, probabilmente, potrebbe addirittura dare il meglio di sé. La nuova regolamentazione comunitaria pone, infatti, esigenze temporali di rendicontazione che rendono di fatto impossibile qualsiasi altra modalità di risoluzione delle controversie in termini ordinari; i tempi della rendicontazione sono, infatti, talmente lontani dai termini di riferimento (esigenza posta dai regolamenti comunitari) del settore agricolo che in pratica condannano qualsiasi controversia dovesse insorgere, alla non imputabilità delle risorse all’Unione Europea. Ciò, ovviamente, comporta la perdita da parte del soggetto beneficiario delle provvidenze comunitarie e l’impossibilità (ovvero un’onerosa e rischiosissima possibilità) per lo Stato italiano di intervenire qualora la controversia dovesse concludersi a favore del beneficiario. In questa situazione non era possibile non pensare ad una qualche soluzione che risolvesse i problemi ricordati, riconducendo anche i profili contenziosi, spesso considerati esogeni all’amministrazione ordinaria, all’interno della stessa; individuando forme d’interrelazione utili alla risoluzione, ove possibile, in via preventiva, e comunque ove questo non sia possibile, successivamente, in tempi compatibili con l’Europa. La Camera Arbitrale ed il suo Sportello di conciliazione sono dunque fortemente ancorati a tali premesse con l’obiettivo di realizzare procedure di semplificazione della risoluzione delle controversie che velocizzino i tempi della risoluzione mediante l’adozione dell’arbitrato o della conciliazione. Una scelta al cui fondamento è la consapevolezza che il potere di risoluzione delle controversie in modo semplificato è parte del generale potere di amministrare una determinata procedura. Il contenzioso finisce così per essere considerato non più quale elemento patologico ed “esogeno” alla procedura, affidata a soggetti sostanzialmente distinti dal soggetto competente nel merito, ma parte esso stesso della procedura medesima, disegnando così un modello di organizzazione amministrativa assolutamente originale. Gli strumenti proposti disegnano dunque anche un modo nuovo di fare pubblica amministrazione in cui il rapporto tra questa e i suoi amministrati da competitivo diviene cooperativo ed è finalizzato, prima di tutto, a creare i presupposti per comprendersi superando quei profili meramente burocratici che nel passato ne hanno caratterizzato la forma ed i contenuti. L’iniziativa realizzata definisce le modalità di semplificazione ed accelerazione delle procedure di risoluzione delle controversie ed i contenuti possono così riassumersi: • l’indipendenza rispetto ai soggetti interessati alle controversie; • la tempestività della risoluzione delle controversie entro tempi compatibili con le esigenze U.E.; • la trasparenza e la economicità delle procedure rispetto alle procedure ordinarie; • la pubblicizzazione delle decisioni adottate in modo da favorire la rapida composizione di controversie successive aventi analogo contenuto; • la definizione di regole deontologiche che sottolineano in modo assoluto l’alta qualificazione tecnica e morale degli arbitri; • la strutturazione del procedimento in modo analitico e completo atta ad eliminare ogni profilo discrezionale nella concreta gestione delle procedure arbitrali. Si tratta, ovviamente, di principi fondamentali il cui scopo è dare sostanza ad un unico importante principio in materia, ossia il garantire l’assoluta terzietà delle procedure al fine di dare certezza del diritto ed equilibrio nella sua applicazione. Competenza della Camera arbitrale Rientrano nelle competenze della Camera arbitrale le attività di risoluzione delle controversie in materia agricoltura per i procedimenti di competenza AGEA, nelle controversie che concernono crediti o obbligazioni non sottratti alla disponibilità delle parti (Art. 1 comma 1 Decreto ministeriale 20.12.2006). Il Decreto disciplina conseguentemente gli arbitrati diretti a definire tali controversie deferite espressamente al giudizio arbitrale mediante l’inserimento di apposita clausola compromissoria, sulla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei rapporti. Rientrano nella competenza, altresì le controversie discendenti dalla attuazione degli atti comunitari in materia di agricoltura. Con il riferimento all’attuazione degli atti comunitari si è voluto così specializzare l’operatività della Camera alle controversie realmente in grado di condizionare la capacità dell’Italia di utilizzare i fondi comunitari e non introdurre profili estranei od ulteriori rispetto a tale esigenza fondamentale. In tale situazione e quadro operativo di riferimento è necessario svolgere alcune considerazioni riguardo l’arbitrabilità delle controversie. www.politicheagricole.it Crea/Invia pdf Share This