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Farmacie, parafarmacie e liberalizzazione dei farmaci

Farmacie, parafarmacie e liberalizzazione dei farmaci

By Redazione

Si ritorna a parlare di liberalizzazioni nella vendita dei farmaci.

Il Disegno di legge n. 863 «Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell’esercizio farmaceutico», d’iniziativa dei senatori Gasparri, Tommasini e
Giancarlo Serafini, prevede, tra l’altro, l’elaborazione di un elenco di medicinali che possono essere venduti anche al di fuori delle farmacie e delle parafarmacie, ma soprattutto senza
obbligo della presenza di un farmacista.

Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il DDL a questo proposito:

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di
concerto con la Commissione permanente per la farmacopea ufficiale e con la conferenza dei Presidi delle facoltà di farmacia, provvede alla stesura di un elenco di medicinali, non
soggetti all’obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica, che, per tipo di principio attivo, per dose unitaria, per numero di unità posologiche contenute nella singola
confezione e per tipo di forma farmaceutica, possano essere venduti anche al di fuori delle farmacie e senza obbligo della presenza di un farmacista.Dall’elenco sono esclusi i farmaci che
richiedono particolari condizioni di conservazione o che abbiano validità inferiore a diciotto mesi.

7. Le strutture commercialiche intendono mettere in vendita esclusivamente farmaci di cui al comma 6, devono mantenerli
in aree distinte dalle altre merci ed escluderli da qualunque forma di promozione o di concorso a premio, ivi comprese qualsiasi forma di carta sconto o di carta fedeltà.

8. Gli esercizi commerciali che pongono in vendita esclusivamente i prodotti di cui al comma 6 non possono ritirare
ricette mediche di alcun tipo e sono esonerati dall’obbligo di avere un farmacista alle proprie dipendenze; la possibilità di esporre un’insegna, diversa da quelle delle farmacie e con
l’indicazione chiara della scritta «PARAFARMACIA» è riservata agli esercizi commerciali che abbiano alle proprie dipendenze un farmacista iscritto all’albo professionale,
sempre presente all’interno dell’esercizio stesso.

9. Ogni organizzazione commerciale che ponga in vendita esclusivamente i farmaci di cui al comma 6 deve indicare le
modalità di gestione dei farmaci posti in commercio ed il nominativo di un responsabile che garantisca il tempestivo ritiro dal commercio di ogni farmaco scaduto, revocato o sospeso dal
commercio per intervento delle autorità.

Verrebbero così a crearsi tre tipologie di prodotti:

  • i medicinali vendibili solo nelle farmacie tradizionali, dietro presentazione di ricetta medica;

  • quelli vendibili anche nelle parafarmacie (senza ricetta, ma con la presenza di un farmacista);

  • quelli non soggetti all’obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica e vendibili anche in esercizi commerciali (diversi da farmacie e parafarmacie) e senza obbligo della
    presenza di un farmacista.

La norma, se andrà in porto, comporterà certamente una riduzione nel volume d’affari delle parafarmacie, con conseguenti ricadute sulla loro attività (si parla della
chiusura di 2750 parafarmacie con la conseguente perdita di 5000 posti di lavoro).

Peraltro, l’effettivo impatto del DDL dipenderà, in larga misura, dalla quantità e qualità dei medicinali che potranno essere venduti senza la presenza del farmacista.
Poichè è ipotizzabile che tali prodotti proverranno dalla categoria dei «farmaci da banco», allora anche le farmacie tradizionali saranno chiamate in causa.

Così almeno lascia supporre la nota tratta da ADUC Salute :

«I farmaci da banco senza obbligo di ricetta continuano ad essere venduti prevalentemente in farmacia, solo il 6% del totale fatturato è stato
realizzato nelle parafarmacie o nei corner della grande distribuzione. Il bilancio è stato tracciato da Anifa, l’associazione delle industrie farmaceutiche, ad oltre due anni dalla
liberalizzazione di Bersani»
.

E’ chiaro che i farmacisti non ne fanno solo una questione economica, ma, come è giusto, sottolineano con forza anche l’aspetto etico-scientifico.

Scrive infatti il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti: «Tatticismi ed egoismi non possono far perdere di vista …, la gravità di una norma come
questa che, se approvata, consentirebbe ai cittadini di prelevare direttamente i farmaci dagli scaffali senza la mediazione del professionista ed alla stregua di qualsiasi altro prodotto di
consumo.

Quante volte sarà capitato ad ognuno di noi di dare un consiglio diverso dalla richiesta avanzata, quante volte sarà capitato di sconsigliare un farmaco d’automedicazione
perché poche parole scambiate con il paziente ci hanno fatto rendere conto che l’intervento del medico sarebbe stato più opportuno?

Quante volte il nostro intervento è stato importante perché abbiamo esercitato in scienza e coscienza la nostra professione?».

Di ben altro avviso, ovviamente, è il governo.

Il sottosegretario al Welfare, Ferruccio Fazio, per rispondere all’appello lanciato dai titolari delle parafarmacie al presidente del Consiglio Berlusconi, dichiara:

«Nessuno vuole togliere o creare privileg, anzi la decisione del governo precedente di distribuire i farmaci da banco fuori dalla farmacia è stata
molto opportuna, ma il disegno di legge Gasparri-Tomassini vuole solo razionalizzare l’offerta dei farmaci. Ci devono essere sia le farmacie sia la grande distribuzione. La curiosità
è questa terza via, queste parafarmacie. Cos’è questa terza via? Spesso è un modo per trasformare sottobanco la parafarmacia in farmacia. Sono sistemi all’italiana che non
servono a nessuno».

Più conciliante appare uno dei presentatore del DDL, il senatore del Pdl, Antonio Tomassini:

«Sono profondamente sorpreso dalla lettera che la Federazione Esercizi Farmaceutici e il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti hanno inviato al
Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Nei nostri disegni di iniziativa parlamentare, non c’è nessun atto contrario alle parafarmacie, ma c’è anzi l’obiettivo di raggiungere
con soddisfazione di tutti una migliore distribuzione farmaceutica, quindi più capillare, anche nelle zone disagiate con la previsione dell’apertura di nuove farmacie. Resta saldo un
nostro principio assoluto: che il farmaco sottoposto a ricetta o di particolare rilevanza chimica vada affidato esclusivamente alla distribuzione nelle farmacie. Inoltre, ben consapevoli della
situazione attuale, proprio presso il Ministero della Salute, su iniziativa del sottosegretario alla Salute Ferruccio Fazio, è stato aperto un tavolo di confronto al fine di conciliare –
conclude – le esigenze di tutti e quindi anche quelle delle parafarmacie».

Va infine segnalata l’esistenza di un secondo DDL (n. 950, d’iniziativa del senatore LANNUTTI. IdV) dal titolo «Disposizioni in materia di dispensazione
dei medicinali», che affronta l’argomento da una diversa angolazione.

Nella presentazione del DDL si legge:

Con il decreto Bersani, è stata data la possibilità di dispensare i cosiddetti farmaci da banco, oltre che nelle farmacie, anche negli esercizi di vicinato [parafarmacie] e nei
corner della grande distribuzione, sempre in presenza di un farmacista. le farmacie convenzionate in Italia, escludendo l’anomalia dei dispensari e delle succursali, ammontano a 17.063, di
queste 1.413 sono farmacie comunali e 3.392 sono rurali.

  • In applicazione del decreto Bersani, a fine maggio gli esercizi di vicinato sono 2.113 mentre i corner nei supermercati sono 264

  • Il fatturato globale del mercato farmaceutico in Italia ammonta a 19,6 miliardi di euro, di cui 17,4 miliardi riguardano farmaci con prescrizione medica (fascia A e fascia C) e i
restanti 2,2 miliardi sono imputati ai farmaci da banco. Dei 17,4 miliardi afferenti ai farmaci di fascia A e C, circa l’80 per cento e` a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), mentre
la spesa del restante 20 per cento e` sostenuta direttamente dai cittadini (circa 3,2 miliardi di euro);

  • Circa l’80 per cento dei comuni italiani, pari al 27 per cento della popolazione, ha a disposizione una sola farmacia: in questo quadro assume il rilievo di vero scandalo la
presenza di comuni che, con una popolazione di 8.000, 9.000, 10.000 ed anche di 16.000 abitanti, hanno una sola farmacia;

  • Circa il 37 per cento dei comuni italiani con popolazione fino a 2.000 abitanti non dispone di una farmacia e nei comuni che hanno una popolazione oltre i 5.000 abitanti
(complessivamente 48.317.509 abitanti pari all’83 per cento della popolazione nazionale) si ha mediamente una farmacia ogni 3.950 abitanti, mentre lo stesso rapporto calcolato sui paesi europei
più vicini al nostro, per legislazione e tenore di vita (Germania, Francia, Spagna, Belgio), assume il valore di 2.770 abitanti per farmacia.

In un contesto così definito, l’Antitrust italiana e la Commissione europea segnalano la necessità di aprire il mercato della vendita dei farmaci evidenziando i limiti alla
concorrenza posti dal contingentamento numerico delle farmacie (pianta organica) e dalle norme che proibiscono a non farmacisti di detenere la proprietà delle farmacie.

La riforma auspicata, sollecitata più volte dall’Antitrust e da esperti del settore, oltre ad essere in linea con quanto già applicato nei maggiori Paesi europei come Regno Unito
e Germania, introdurrebbe nel sistema modalità gestionali in grado di influenzare positivamente il mercato del farmaco, con ripercussioni benefiche anche sul versante della spesa
sanitaria.

Questo disegno di legge, con la formula del doppio binario, uno rappresentato dalla farmacia convenzionata (articolo 3) e l’altro dalla farmacia non convenzionata (articolo 4), vuole dare una
risposta definitiva alle sollecitazioni di superamento della pianta organica che chiedono l’opinione pubblica italiana, l’Europa e i farmacisti non titolari.

Nei fatti nelle attuali farmacie (farmacie convenzionate) si mantiene la esclusività della convenzione con il SSN, mentre nelle farmacie non convenzionate e` effettuabile la sola
dispensazione dei farmaci a pagamento.

All’articolo 10 il disegno di legge affronta il tema della sanatoria per le parafarmacie già attive, stabilendo criteri di esclusione dal provvedimento nei confronti di soggetti non
farmacisti e di farmacisti titolari di farmacia convenzionata Il disegno di legge nel suo complesso vuole fornire al sistema farmaceutico distributivo un quadro di stabilità peri
prossimi anni che assicuri a tutti gli operatori tranquillità all’industria farmaceutica e alla distribuzione intermedia un ampliamento dei mercato atteso ed auspicato.

Il testo completo del DDL n. 863

Il testo completo del DDL n. 950

Redazione NEWSFOOD.com

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