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Giuridicamente irrilevante il concorso di colpa del lavoratore nell'infortunio

By Redazione

Con sentenza del 20 marzo 2008, n. 12348, la sezione quarta della Suprema Corte di Cassazione, in tema di responsabilità penale del datore di lavoro, ha stabilito che anche in un
contratto d’opera (quindi non di lavoro subordinato) il committente ha l’obbligo di predisporre le misure di prevenzione nei luoghi di lavoro per garantire la sicurezza di chi vi presta la
propria attività a qualunque titolo.
Infatti, anche se il contratto fosse qualificato come appalto, dovrebbe essere applicata la disciplina sancita dall’art. 7 comma 2° del D.Lgs. del 19 settembre 1994 n. 626, che prevede un
obbligo di cooperazione e coordinamento tra appaltante e appaltatore nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Per la Cassazione, il concorso di colpa della persona offesa è giuridicamente irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità penale ed al massimo ha rilievo ai fini
della determinazione della pena quando influisce sul grado della colpa dell’imputato.
Per la Cassazione, poichè la salute è un diritto indisponibile, il concorso di colpa del lavoratore non è ipotizzabile in ogni caso in cui egli abbia commesso un errore
nell’esecuzione del lavoro e anche se abbia accettato di prestare la sua attività in situazione di pericolo.

Fatto e diritto
Il legale rappresentante di una s.n.c. era stato condannato dal Tribunale per il delitto di lesioni colpose gravi in danno di un lavoratore extracomunitario che aveva subito un infortunio sul
lavoro e per contravvenzioni di cui agli artt. 26 e 27 d.p.r. 547/1955.
In particolare, il legale rappresentante della ditta si era reso responsabile del reato contestatogli perché, avendo avuto in appalto l’esecuzione di lavori di coibentazione dei balconi
di un edificio poi subappaltati alla persona offesa, aveva omesso la valutazione del rischio di caduta e aveva dotato il terrazzo di un parapetto inidoneo perché dotato di un solo
corrente intermedio e sprovvisto di tavola fermapiede. Il lavoratore, nel corso dell’esecuzione dei lavori, si era appoggiato al parapetto -che non aveva retto il peso – ed era precipitato al
suolo, subendo lesioni gravi.
Il legale rappresentante ha presentato ricorso in Corte d’Appello, che lo ha rigettato.

La decisione della Corte d’Appello
In particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto che il lavoratore infortunato non fosse in realtà un lavoratore autonomo, ma un lavoratore subordinato. In ogni caso, indipendentemente
dalla natura del rapporto, il legale rappresentante della ditta.era tenuto ad assicurare la sicurezza del luogo di lavoro e a questo obbligo era venuto meno.
Contro la sentenza della Corte d’Appello il legale rappresentante ha proposto ricorso in Cassazione.

Le ragioni del legale rappresentante
Il ricorrente non ha contestato che il parapetto che recingeva il terrazzo non fosse stato installato in osservanza delle regole indicate negli artt. 26 e 27 del D.P.R. n. 547 del 1955, ma ha
lamentato il mancato accertamento della dinamica del fatto (da parte della corte d’Appello) che, al contrario, l’infortunato si era appoggiato al parapetto per verificare la correttezza del
lavoro svolto e il parapetto aveva ceduto.
Il ricorrente, inoltre, ha contestato l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata con la persona offesa e l’affermazione del conseguente obbligo, da parte sua, di porre in atto
tutte le misure di protezione idonee ad evitare il verificarsi di eventi del tipo di quello in concreto avvenuto.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione il ricorso del legale rappresentante è infondato ed inammissibile.
La Corte, infatti, ha stabilito che la Corte d’Appello non è venuta meno al compito di fornire la dimostrazione della natura subordinata del rapporto con la persona offesa, richiamando
anche la circostanza per cui il lavoratore, già dipendente della ditta di cui l’imputato era titolare, aveva sostanzialmente proseguito l’attività con le modalità
precedenti – pur avendo aperto una ditta artigiana a lui intestata – perché era privo di autonomia, riceveva ordini dall’imputato di cui utilizzava le attrezzature, il mezzo di trasporto
e il materiale.
Inoltre, se anche potesse ritenersi accertato che il lavoratore avesse prestato la propria opera in esecuzione di un contratto d’appalto, non sarebbero venuti meno gli obblighi del committente
di assicurare che la prestazione di lavoro avvenisse in luogo protetto e privo di pericoli per la sicurezza.
Inoltre, ai fini del risarcimento del danno cagionato dall’imputato, la Corte ha ricordato che il concorso di colpa del lavoratore non è ipotizzabile in ogni caso in cui egli abbia
commesso un errore nell’esecuzione del lavoro.
La funzione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro è, infatti, principalmente quella di evitare le conseguenze degli errori commessi dai lavoratori – per
inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza, disattenzione ecc. – per cui non appare giuridicamente configurabile un concorso di colpa del lavoratore nel caso di violazione, da parte di altre
persone, di norme espressamente dirette a prevenire proprio le conseguenze di tali suoi comportamenti colposi. E ciò anche se il lavoratore ha acconsentito a prestare la sua
attività in situazione di pericolo, in considerazione dell’indisponibilità del diritto alla salute.
Tuttavia, poiché gli obblighi di prevenzione gravano anche sui lavoratori (art. 6 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547), va comunque sottolineato che, solo nel caso in cui l’infortunato abbia
volontariamente trasgredito alle disposizioni del datore di lavoro o abbia adottato di sua iniziativa modalità pericolose di esecuzione del lavoro, è possibile affermare, ai fini
civilistici che interessano, l’eventuale suo concorso di colpa.
Nel caso accertato dal giudice di merito, invece, non era ipotizzabile una colpa del lavoratore che aveva solo l’obbligo di osservare le cautele predisposte dal datore di lavoro il quale, nel
caso in esame, per quanto si è detto in precedenza, non aveva a tale obbligo adempiuto. Né può dirsi che il lavoratore abbia trasgredito alle disposizioni impartitegli
perché egli si è limitato, e ciò non è da alcuno contestato, ad eseguire i compiti assegnatigli con le modalità prescritte. D’altro canto il mancato uso delle
cinture di sicurezza, nel caso in esame, non consegue ad una volontà inosservante delle disposizioni del datore di lavoro, ma all’affidamento sulla solidità delle strutture in cui
l’infortunato prestava la sua attività.

Suprema Corte di Cassazione, sezione quarta, sentenza n. 12348 del 20 marzo
2008

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