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I versamenti effettuati sul conto corrente del professionista costituiscono reddito anche se provenienti da soggetti estranei all’attività professionale

I versamenti effettuati sul conto corrente del professionista costituiscono reddito anche se provenienti da soggetti estranei all’attività professionale

By Redazione

Non basta a superare la presunzione legale relativa di redditualità dei versamenti bancari risultanti dai conti del professionista, la circostanza che i versamenti stessi siano stati
effettuati da un soggetto radicalmente estraneo all’attività del soggetto accertato, ad esso legato solo da rapporti di tipo personale.

Con la sentenza n. 24933 depositata lo scorso 26 novembre, la Corte di Cassazione torna sugli accertamenti bancari sui conti dei professionisti, per chiarire che non è sufficiente
ad integrare la prova liberatoria richiesta dall’art. 32, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 600/1973 (al fine di superare la presunzione legale relativa di redditualità dei
versamenti bancari risultanti dai conti del contribuente) la circostanza – attestata in giudizio dalle distinte di versamento e dagli assegni bancari – che i versamenti stessi siano stati
operati da un soggetto privo di collegamento alcuno con l’attività professionale del soggetto accertato e legato a quest’ultimo esclusivamente da rapporti personali, quando
mancano fatture che giustifichino la causale dei versamenti.

Deve quindi essere respinto il ricorso avanzato dal professionista contro l’avviso di accertamento induttivo fondato sui versamenti che il fratello della convivente ha fatto sul suo conto
corrente e giustificati, secondo le dichiarazioni del contribuente, dalla necessità di pagare lavori di ristrutturazione, peraltro non fatturati.

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