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Il candidato sorpreso con il telefonino al concorso pubblico non può essere allontanato

By Redazione

Con sentenza del 19 marzo 2008, n. 1214, la sezione VI del Consiglio di Stato, nel ribadire quanto previsto dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 801/Dip. del 28 maggio
2007 (recante disposizioni sugli adempimenti ed operazioni per lo svolgimento degli esami di stato a conclusione dei corsi di istruzione secondaria superiore), che ha stabilito che
«è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo… e che nei confronti di coloro che saranno sorpresi ad
utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione dalla prova», ha stabilito, però, che è illegittima l’esclusione
del candidato sorpreso col telefonino, se non vi è prova che l’abbia usato.
Dunque, per il Consiglio di Stato, la prova dell’utilizzo dello stesso per comunicare con soggetti esterni all’ambito in cui si svolge l’esame è fondamentale per determinare l’esclusione
dal concorso.

Fatto e diritto
Nel caso in questione era stata aperta un’istruttoria in primo grado nei confronti di un candidato tramite acquisizione dei tabulati dal gestore di telefonia mobile il cui esito ha escluso che
nel corso della prova di esame il cellulare detenuto dall’ appellante fosse stato utilizzato per contatto esterno così. In questo caso, dunque, non sussistevano gli estremi dell’illecito
cui alla direttiva ministeriale (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 801/Dip. del 28 maggio 2007) che stabilisce che «è assolutamente vietato, nei giorni
delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo… e che nei confronti di coloro che saranno sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in
materia di pubblici esami, l’esclusione dalla prova».
Il candidato ha presentato in Appello un ricorso che è stato accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di primo grado, annullando gli
atti con esso impugnati.

La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ribadito che la predetta disposizione, una volta posto il generale divieto di introduzione e di detenzione nel corso delle prove scritte delle apparecchiature di
telefonia mobile, sanziona con la grave misura espulsiva «coloro che saranno sorpresi ad utilizzarli». Come correttamente posto in rilievo dall’istante difesa,
l’illecito disciplinare – che viene a costituire indice sintomatico della non riconducibilità della prova scritta all’originale elaborazione dell’allievo – si concretizza nell’utilizzo
del sistema di telecomunicazione per il contatto con soggetti estranei all’ambito in cui si svolgono le prove di esame.
Tale conclusione è del resto avvalorata dal contesto normativo che regola lo svolgimento delle prove idoneative e concorsuali, teso a garantire l’automa e personale elaborazione degli
scritti da parte dei candidati, cui del resto fa richiamo la stessa direttiva ministeriale.
L’art. 5, comma primo, del D.P.R. n. 696/1957 vieta, tra l’altro, ai candidati «di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri
della commissione esaminatrice». Analogo precetto è ribadito all’art. 13, comma primo, del D.P.R. n. 487/1994.
In entrambe le suddette previsioni, ciò che inficia l’idoneità dell’elaborato ad esprimere il livello di preparazione del candidato è il contatto con soggetti esterni
all’ambito in cui si svolge l’esame e se questo viene riscontrato, determina l’effetto invalidante della prova.

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 1214 del 19 marzo 2008

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