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Norme regolamentari per l’emissione e l’uso della tessera di riconoscimento attestante l’iscrizione all’albo professionale

Norme regolamentari per l’emissione e l’uso della tessera di riconoscimento attestante l’iscrizione all’albo professionale

By Redazione

Norme regolamentari per l’emissione e l’uso della tessera di riconoscimento attestante l’iscrizione all’albo
professionale

 
 
Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
 
NORME REGOLAMENTARI PER L’EMISSIONE E L’USO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO ATTESTANTE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
VERSIONE DEFINITIVA 14 DIC 2007
 
Norme regolamentari per l’emissione e l’uso della tessera di
riconoscimento attestante l’iscrizione all’albo professionale
Vista la Legge 18 gennaio 1994, n. 59;
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1999, n. 283;
considerata la necessità di stabilire le caratteristiche e le norme per l’emissione e l’uso della tessera di riconoscimento;
 
il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari ha disposto:
 
Art. 1
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine, a spese del Tecnologo Alimentare iscritto all’albo, rilascia all’interessato una tessera di riconoscimento, con l’indicazione della sua situazione
giuridico-professionale, ai sensi dell’art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n.59.

Art. 2
La tessera, di forma rettangolare, di dimensioni massime 85mm x 55mm, munita di fotografia del Professionista, reca il timbro a secco del Consiglio dell’Ordine Regionale, è firmata dal
Presidente e dal Segretario del Consiglio dell’Ordine Regionale ed indica il nome, il cognome, il numero d’ordine di iscrizione del titolare e riporta l’indicazione dell’Ordine territoriale ed il
logo dei tecnologi Alimentari. 
Possono altresì essere incluse altre indicazioni utili al riconoscimento ed alla
identificazione del professionista, come ad esempio il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita e la residenza del titolare, oltre che alla data ed il luogo di emissione della
tessera.
Ove previsto, le iscrizioni dovranno essere riportate anche in altra lingua oltre a quella nazionale.

Art. 3
La tessera di riconoscimento è rilasciata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine Territoriale al Tecnologo Alimentare che ne faccia richiesta.
Alla consegna della tessera, che avverrà dietro pagamento della medesima, il Tecnologo Alimentare apporrà la propria firma in un apposito registro quale attestazione di ricevuta e
deposito di firma.
 
Art. 4
Qualora il Tecnologo Alimentare cessasse di essere iscritto nell’Albo per dimissioni volontarie o per trasferimento ad altra Circoscrizione territoriale o in seguito a provvedimento di
cancellazione o sospensione, dovrà all’atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione, di trasferimento e della comunicazione del provvedimento, se adottato ad iniziativa
del Consiglio dell’Ordine Territoriale, restituire la tessera di riconoscimento senza rimborso della medesima. Della avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta annotando sull’apposito
registro di cui all’art. 3 l’operazione di restituzione, nonché i motivi e la data. La tessera a cura del Consiglio dell’Ordine
Territoriale deve essere distrutta onde evitare la possibile utilizzazione.
Nel caso di trasferimento per cambio residenza, il Presidente del Consiglio dell’Ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il trasferimento rilascia all’interessato una nuova tessera
di riconoscimento.

Art. 5
Dell’ipotetico caso la tessera di riconoscimento, si sia deteriorata o comunque si sia resa inservibile, il professionista è obbligato a riconsegnarla al Consiglio dell’Ordine
Territoriale, il quale a richiesta e dietro pagamento, provvederà alla duplicazione.  In caso di smarrimento della tessera di riconoscimento, il Professionista dovrà fare
immediata denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza e trasmettere la stessa al Consiglio
dell’Ordine Territoriale, il quale, dietro rimborso delle spese, potrà rilasciare il duplicato.

Art. 6
La duplicazione di una tessera di riconoscimento dovrà essere annotata sul registro di cui all’art. 3, mediante l’indicazione della lettera “D”. Tante volte saranno duplicate, tante
lettere “D” dovranno essere annotate. 

Art. 7
E’ vietato provvedersi direttamente della tessera di riconoscimento o di usare
caratteristiche simili a quelle deliberate dal Consiglio dell’Ordine Nazionale e dal Consiglio dell’Ordine Territoriale. 
L’uso della tessera di riconoscimento che non sia stata rilasciata dal Consiglio dell’Ordine Territoriale è considerato infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare.

Art. 8
L’Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici comunque preposti, possono richiedere l’esibizione della tessera di riconoscimento, ai fini della identificazione dei professionisti e
per accertarne l’iscrizione Albo. Agli Enti stessi sarà comunicata copia delle presenti disposizioni.

Art. 9
Il presente regolamento entra in vigore da oggi 14 dicembre 2007.
 
FAC-SIMILE TESSERA DI RICONOSCIMENTO
 
Approvato durante la Riunione di Consiglio
Nazionale in data
14 dicembre 2007
 
 
(dal sito ufficiale http://www.tecnologialimentari.it)

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