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Privacy: sì al ddl per la banca dati del DNA

By Redazione

A seguito della richiesta, da parte del consiglio dei ministri, del parere del Garante della privacy sul ddl volto ad istituire una banca dati del DNA a fini di giustizia, sono state pubblicate
le valutazioni del garante, che ha individuato i principali profili e garanzie che la legge dovrebbe considerare.

In particolare l’autorità ritiene che il testo presenti aspetti positivi rispetto a testi presentati in precedenza, ma che debba essere sottoposto ad “incisivi miglioramenti” che
consentano di conciliare l’esigenza di contrastare la criminalità con quella di tutelare i diritti degli interessati.
Il testo, in particolare, deve esplicitare meglio la definizione di “reperti di tipo biologico” e chiarire se si riferisce solo a reperti rinvenuti sulla scena di un delitto, nel corso di
attività svolte in un procedimento penale oppure in altra sede e per quali finalità. Il garante, poi, ha rilevato che, per le operazioni di prelievo dei campioni e per la loro
analisi, è necessario individuare personale altamente qualificato il cui operato sia periodicamente sottoposto a verifica.
In merito al tempo di conservazione dei dati (fissato in 40 anni), è stata rilevata “la necessità di un’ulteriore riflessione”, poiché, trattandosi “di un termine
indubbiamente molto ampio e di dubbia conformità rispetto al principio di proporzionalità”, è necessario valutare la possibilità di differenziare il termine a
seconda dei reati commessi e della pericolosità del soggetto.

Il garante ha anche sottolineato la necessità di stabilire “un criterio guida per individuare in termini più puntuali e selettivi le persone abilitate ad utilizzare la banca dati
nazionale” e di determinare le modalità di accesso (locale o telematica), introducendo sanzioni per chi violi la segretezza dei dati.
L’art. 5 del ddl, inoltre, prevede “la raccolta non consensuale di campioni e profili cui dovrebbe procedersi in modo generalizzato nei confronti di intere categorie di persone i cui dati
sarebbero inclusi per numerosi anni in una banca dati nazionale solo perché le medesime persone sono state sottoposte, anche per un breve periodo, a determinate misure restrittive della
libertà personale”. Secondo il Garante, invece, la raccolta non consensuale “riguarderebbe casi e situazioni molto diversi fra loro e sarebbe effettuata in ragione di circostanze del
tutto estrinseche e dei fattori più disparati”: “Le finalità della banca dati potrebbero, del resto, essere utilmente perseguite, almeno in una prima fase, utilizzando i soli
(numerosi) dati raccolti nei procedimenti penali per effettive esigenze di prova o quelli volontariamente conferiti, senza l’introduzione complementare di un prelievo automatico e coattivo del
Dna nei confronti di ampie categorie di soggetti”.
E’ necessario, infine, che nel testo vengano inserite modalità idonee a prevenire che il prelievo di un campione biologico possa essere eseguito più volte sulla stessa persona
senza giustificato motivo e che vengano introdotte forme più specifiche di controllo periodico da parte del Garante.

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