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Rimborso al professionista delle spese sostenute nella causa in difesa della società cliente

By Redazione

D: Volevo sapere se la somma che una società, a seguito di sentenza del tribunale, è tenuta a versare al professionista a titolo di risarcimento danni in relazione alle spese
sostenute da quest’ultimo, debba essere assoggettata o meno a ritenuta d’acconto. Grazie.

R: La disposizione contenuta nella prima parte del comma 2 dell’art. 6 del Tuir stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi
crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di
quelli sostituiti o perduti.
A riguardo se l’indennizzo stesso compensi, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive
di reddito, vanno assoggettate a tassazione e quindi ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente.
Se invece il risarcimento erogato vuole indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (il cosiddetto danno emergente), ed abbia, quindi, la precipua funzione di reintegrazione
patrimoniale, tale somma non sarà soggetta a tassazione.
Al riguardo è rilevante il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale normativa e contenzioso, ha chiarito con la Risoluzione del 7 dicembre 2007, n. 356e che con riferimento alle indennità risarcitorie, la norma
in esame prevede l’assoggettabilità a tassazione solo delle indennità dirette a sostituire un reddito non conseguito, quindi, dirette a risarcire il c.d. lucro cessante.
Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica
subita dal patrimonio (il c.d. danno emergente).
Il c.d. «danno all’immagine» configura un’ipotesi di risarcimento del danno da lucro cessante, in quanto la somma oggetto del risarcimento è diretta a
reintegrare forfetariamente «una perdita di credibilità e di stima agli occhi della clientela».

Quindi, la somma suddetta, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuir, costituisce «reddito della stessa categoria di quello sostituito», ovvero reddito di lavoro
autonomo, da assoggettare a ritenuta a titolo d’acconto, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto riguarda la quota dell’indennità diretta a risarcire il professionista per le spese dallo stesso sostenute, si osserva che la relativa somma è finalizzata a compensare
una spesa che l’utente ha sostenuto per la produzione del reddito professionale. In altri termini, quest’ultima indennità rappresenta il «rimborso» di un costo
che, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale ai sensi dell’art. 54 del Tuir, il professionista ha potuto dedurre dal reddito di lavoro autonomo.
Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata
sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.

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