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Versamento dei contributi associativi di artigiani e commercianti – Convenzione Inps-Ailp

By Redazione

D: Volevo avere qualche notizia in merito al servizio di esazione delle quote associative dovute dagli artigiani e commercianti, attraverso il mod. F 24 che gli associati all’AILP
(cioè l’Associazione Italiana Lavoratori e Pensionati) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.

R: Per quanto attiene al servizio di esazione delle quote associative dovute dagli artigiani e commercianti, attraverso il mod.F 24 che gli associati all’AILP (cioè l’Associazione
Italiana Lavoratori e Pensionati) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori, la novità consiste nel fatto che anche gli iscritti all’Associazione italiana lavoratori e
pensionati (AILP) possono versare all’INPS i contributi dovuti alla associazione sindacale secondo la convenzione in tal senso che è stata firmata da INPS e AILP, in virtù della
quale la riscossione del contributo sindacale viene fatta dall’INPS unitamente a quella dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale. Sull’avviso di pagamento dei contributi INPS
sarà evidenziato l’importo della quota associativa e il nome dell’associazione beneficiaria.
L’Ailp ha l’obbligo di trasmettere all’INPS le deleghe alla riscossione timbrate e controfirmate dai responsabili territoriale se arriveranno due o più deleghe gli uffici INPS non
terranno conto di alcuna.

Nessun obbligo di riscossione coattiva del contributo è imposto all’INPS. E se arriveranno revoche della delega da parte degli interessati gli uffici provvederanno a togliere il
contributo a partire dall’esercizio successivo.
Secondo la Circolare del 21 dicembre 2007, n. 138, l’Inps ha evidenziato che il contributo annualmente stabilito dall’Ailp, diversificato per provincia, è versato dagli associati a mezzo
del mod. F 24, congiuntamente al versamento della contribuzione obbligatoria; la quota associativa sarà inserita nell’importo totale da versare.
Come detto la convenzione prevede che l’Inps non si faccia carico di alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative, né derivano responsabilità verso terzi
dall’applicazione degli atti convenzionali.

L’entità del rimborso – spese, che l’AILP verserà all’INPS per l’espletamento del servizio, è regolata dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5
febbraio 2002.
Gli adempimenti relativi alla tenuta ed alla definizione dei rapporti finanziari con l’AILP, ivi compreso quanto stabilito al punto 3, saranno curati direttamente dalla Sede Centrale –
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.
I versamenti devono essere eseguiti presso la Banca di Credito Cooperativo (BBC) di Roma, Agenzia n. 72, Via Piave 66/70 – sul conto corrente intestato a AILP, che verrà comunicato alle
Strutture dell’Istituto con successivo messaggio.

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