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Welfare: come si va in pensione dal 2008

By Redazione

L’Inpdap, con nota n. 220 dell’8 gennaio 2008, ha reso noto le modalità che dal 2008 permetteranno di accedere alla pensione in base a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n.
247 (che ha modificato la “legge Maroni” del 23 agosto 2004, n. 243).

Pensione di anzianità
Dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009 potranno accedere alla pensione di anzianità i lavoratori che abbiano maturato 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni d’età,
mentre per il periodo successivo resta invariato il requisito dei 35 anni di anzianità e si modifica quello dei requisiti anagrafici, dalla cui somma si determina la quota minima
prevista per ciascun anno.

Anno

Requisiti accordo di luglio

Dal 1/1/2008 al 30/6/2009

58 35

Dal 1/7/2009 al 31/12/2009

59 36
60 35
(quota 95)

2010

60 35 (quota 95)

2011

60 36
61 35
(quota 96)

2012

60 36
61 35
(quota 96)

2013

61 36
62 35
(quota 97)
soggetto a verifica

2014

61 36
62 35
(quota 97)
soggetto a verifica


Se l’anzianità non è inferiore a 40 anni, invece, si consegue il diritto alla pensione a prescindere dall’età.
Fanno eccezione ai dati riportati nella tabella i dipendenti del comparto scuola, che per tutto il 2009 mantengono i requisiti previsti per il primo semestre (58 anni e 35 di contributi) e per
cui rimangono valide le disposizioni dell’art. 59, comma 9, della legge 449/1997, che consentono di accedere alla pensione all’inizio dell’anno scolastico o accademico se i requisiti vengono
maturati entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Esistono, poi, dei casi particolari per cui si mantiene il diritto alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 di anzianità e si tratta di:
– lavoratrici dipendenti che optano per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo contributivo previste dal Dlgs n. 180/1997;
– lavoratori in mobilità di cui all’art. 1, comma 18-bis della legge n. 243/2004;
– lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007;
Infine non cambia il trattamento previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, delle Forze Armate e del personale del Corpo dei vigili del fuoco e dei
rispettivi dirigenti.

Sistema contributivo
In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera b), della legge 243/2004, il requisito anagrafico per i destinatari del sistema contributivo sale a 60 anni per le donne e 65 per gli
uomini (e rimane invariato il requisito contributivo di 5 anni).

Finestre
Dal 2008 restano 2 finestre per accedere alla pensione di anzianità, che si applicano anche alle pensioni liquidate con sistema contributivo quando i limiti di età sono inferiori
a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne:

Maturazione dei requisiti entro

Decorrenza della pensione

Entro il 1° semestre

1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti

Entro il 2° semestre

1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti


L’Inpdap ha precisato che, trattandosi di “finestre” a partire dalle quali si può accedere al trattamento pensionistico, la decorrenza è immediata ad eccezione dell’ipotesi in cui
l’interessato abbia maturato i requisiti nel 4° trimestre dell’anno 2007; in questo caso la prima data utile per l’accesso al pensionamento è il 1° aprile 2008.
Inoltre le finestre per l’accesso alla pensione sono estese anche ai trattamenti di vecchiaia con almeno 40 anni di contribuzione, ma in tali circostanze saranno previste 4 finestre:

Possesso del requisito contributivo entro

Decorrenza pensione

1° trimestre

1° luglio (se l’interessato ha 57 anni di età entro il 30 giugno)

1° gennaio dell’anno successivo con età inferiore a 57 anni

2° trimestre

1° ottobre (se l’interessato ha 57 anni di età entro il 30 settembre)

1° gennaio dell’anno successivo con età inferiore a 57 anni

3° trimestre

1° gennaio anno successivo

4° trimestre

1° aprile anno successivo


Finestre per le pensioni di vecchiaia

Possesso del requisito contributivo entro

Accesso al pensionamento

1° trimestre

1° luglio

2° trimestre

1° ottobre

3° trimestre

1° gennaio anno successivo

4° trimestre

1° aprile anno successivo


Totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi – Con l’entrata in vigore della legge sul Welfare diventa possibile cumulare i contributi versati nelle diverse gestioni, casse o fondi
anche se si è raggiunto di diritto a pensione in una singola gestione e nel sistema retributivo o misto il limite minimo di anzianità contributiva per la totalizzazione dei
contributi versati nelle diverse gestioni scende da 3 a 6 anni.

Riscatto – Dal 1 gennaio 2008, chi non ha ancora iniziato a lavorare (e che dunque non è iscritto a nessuna forma di previdenza obbligatoria) può richiedere il riscatto del
diploma universitario, del diploma di laurea, del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca e l’onere da sostenere per ottenere il riscatto può essere pagato in un’unica
soluzione o in dieci anni senza interessi ed è deducibile a fini fiscali.
L’importo da versare all’Inps viene calcolato moltiplicando il livello minimo imponibile annuo per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale
obbligatoria per i dipendenti.
Infine l’Inpdap ricorda che il comma 5-ter della legge 247/2007 prevede che i periodi di studio necessari al conseguimento dei suddetti titoli universitari, una volta riscattati, debbano essere
utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo.

INPDAP, nota n. 220 dell’8 gennaio 2008

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