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Indennità di prima sistemazione nella PA: è un contributo forfetario

By Redazione

Con la sentenza del 23 gennaio 2008, n. 1426, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’indennità di prima sistemazione per il dipendente pubblico rappresenta
solo un contributo forfetario per le maggiori spese sostenute dallo stesso e dalla sua famiglia per il cambio di residenza o di domicilio e non ha natura di beneficio ad personam per il
trasferimento d’ufficio della sede di lavoro.
Quindi, per la Cassazione, il solo provvedimento amministrativo che cambia la sede di servizio da solo non è sufficiente a far scattare l’indennità di prima sistemazione.
Per la Corte, infatti, l’istituto dell’indennità di prima sistemazione richiede l’effettivo spostamento della residenza o del domicilio del dipendente e serve ad indennizzare
forfetariamente il dipendente delle maggiori spese sostenute per reperire, ed avviare, una nuova sistemazione.
Se ciò non avviene e se il dipendente (la cui sede di lavoro è stata trasferita) ha conservato la stessa residenza e lo stesso domicilio, viene a mancare il presupposto di fatto
dell’indennità di prima sistemazione. Tale indennità, infatti, non spetta mai in caso di trasferimento all’interno del territorio dello stesso Comune proprio perchè il
legislatore presume che in tale evenienza non ci sia mai il mutamento della residenza o del domicilio.

Fatto e diritto
Un docente scolastico era ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale emessa nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione con la quale era stata rigettata la sua domanda per il
pagamento della indennità di prima sistemazione, a seguito del suo trasferimento d’ufficio da un Istituto scolastico ad una altro di diversa città.
La Corte d’Appello aveva accolto in quanto per la stessa la domanda era fondata su di una circostanza non controversa e cioè l’avvenuto trasferimento d’ufficio in una diversa sede di
servizio senza mutamento dell’originaria residenza. Controversa, infatti, era solo l’interpretazione dell’art. 21 della L. n. 836 del 1973 relativa alla indennità di prima
sistemazione.
Unico presupposto per l’erogazione di tale indennità è il trasferimento d’ufficio del docente in una diversa sede di servizio in quanto rivolta a remunerare forfetariamente spese
non altrimenti quantificabili o il maggior disagio affrontato del dipendente, prescindendo dal trasferimento effettivo della residenza o del domicilio.
La diversa decisione del Tribunale era in contrasto con la norma nella sua formulazione letterale, in quanto la legge ricollega al trasferimento, inteso come
«trasloco», altre provvidenze economiche aventi una specifica connotazione risarcitoria in relazione alla ricerca di nuovo alloggio, trasporto mobili e bagagli. Il
Ministero quindi doveva essere condannato al relativo pagamento.

La decisione della Cassazione
Secondo la Cassazione, non c’è stato alcun trasferimento in quanto il dipendente ha continuato ad abitare con la famiglia nella sua vecchia residenza. Pertanto il trasferimento della
sede di servizio non ha comportato la necessità per il docente di trasferire la residenza sua e della sua famiglia e, quindi, di affrontare le relative spese, per cui l’eventuale
concessione del beneficio si tradurrebbe in un ingiustificato arricchimento.
La Cassazione ha chiarito che l’indennità di prima sistemazione per il dipendente pubblico rappresenta solo un contributo forfettario per le maggiori spese sostenute dal lavoratore e
dalla sua famiglia per il cambio di residenza o di domicilio e non ha natura di beneficio ad personam per il trasferimento d’ufficio della sede di lavoro.
Quindi, per la Cassazione, il solo provvedimento amministrativo che cambia la sede di servizio da sola non è sufficiente a far scattare l’indennità di prima sistemazione.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 1426 del 23 gennaio 2008

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