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Buoni pasto per i lavoratori part time

By Redazione

Con circolare n. 1 del 3 gennaio 2007, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla risoluzione 118/2006 dell’Agenzia delle Entrate. Questa ha stabilito che anche ai lavoratori part-time, ove
fruiscano di buoni pasto, deve applicarsi il regime fiscale agevolato di cui all’art. 51, comma 2, lett c) del TUIR.
Detta risoluzione fa riferimento al DPCM del 18 novembre 2006, che stabilisce che i “buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente da
prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente
un  rapporto di collaborazione anche non subordinato.”
L’Agenzia delle Entrate, dunque, ha esaminato la situazione dal punto di vista fiscale, affermando i buoni pasto (in quanto compensi in natura di valore 5,29 ?) per i lavoratori part-time non
concorrono alla formazione della base imponibile fiscale e contributiva del lavoratore assunto con contratto a tempo parziale.

Circolare Inps del 3 gennaio 2007, n. 1
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Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 ottobre 2007, n117
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