FREE REAL TIME DAILY NEWS

Coloranti “naturali” in etichetta: qualche chiarimento + commento e risposta

Coloranti “naturali” in etichetta: qualche chiarimento + commento e risposta

By Redazione

(Aggiornamento del 24 novembre 2011: vedi in calce all’articolo un commento e la relativa risposta)

3 Novembre 2011

Un lettore ci chiede chiarimenti circa la presenza, sulle etichette di alcuni prodotti, di frasi del tipo “solo coloranti naturali”.

L’argomento è interessante e merita una risposta articolata.

La legislazione riguardante l’etichettatura ammette l’uso del termine “naturale” solo in un caso, quello degli aromi. (Decr. L.vo 27.1.92 n. 109, art. 6): quindi, dal punto di vista normativo, i coloranti “naturali” non esistono.

Sono però possibili alcune valutazioni, diciamo così, merceologiche.

I coloranti, in quanto additivi, sono regolamentati dal DM 27.2.96 n. 209, che ne definisce l’elenco, le dosi massime d’impiego (quando previste) ed i prodotti nei quali è possibile impiegarli.

E’, peraltro, possibile notare, esaminando i requisiti di purezza (pure definiti per legge) che, in alcuni casi, i coloranti derivano da sostanze presenti in natura. Ad esempio:

E 100 curcumina (Curcuma longa L.); E 120 carminio, cocciniglia, acido carminico (dactylopius coccus Costa); E 140iclorofille (ceppi naturali di piante commestibili), E 150a caramello semplice (riscaldamento controllato dei carboidrati); E 153 carbone vegetale (carbonizzazione di sostanze vegetali); E 160aicaroteni misti (ceppi naturali di piante commestibili, Dunaliella salina); E 160aii (Blakeslea trispora); E 160b (Bixa orellana L.); E 160c estratto di paprica, capsantina, capsorubina (Capsicum annuum L); E 160d licopina (Lycopersicon esculentum L.); E 161b luteina
(ceppi naturali di frutti e piante commestibili); E 162 rosso di radice di barbabietola, betanina (Beta vulgaris L. var. rubra); E 163 antociani (ceppi naturali di verdure o di frutti commestibili).

Naturalmente anche questi coloranti (come gli altri, di origine esclusivamente “chimica”) sono sottoposti a trattamenti atti a renderli idonei all’uso, quindi sarebbe assolutamente arbitrario definirli naturali.

Da ricordare poi che non è possibile inventaredei coloranti (si veda ad esempio l’articolo Il colorante per il riso rosso fermentato deve essere autorizzato citato nelle note finali), né addomesticarele forme di dichiarazione in etichetta. L’E 162, ad esempio, non potrà essere dichiarato con la frase “colorato con estratto di barbabietola”, bensì, come prescrive la legge “CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CE” (quindi coloranti: E 162, oppure coloranti: rosso di radice di barbabietola o betanina).

Giova infine segnalare che l’impiego di alcune sostanze utilizzate per le loro caratteristiche aromatizzanti (zafferano, paprica, curcuma), seppur dotate di “effetto colorante secondario” non possono essere considerate (e quindi dichiarate) come coloranti. Per i più pignoli, precisiamo che l’E 100 non è costituito da curcuma (la pianta), bensì dal principio colorante in essa contenuto (curcumina), così come l’E 160c non è paprica, bensì estrattodi paprica.

Concludendo, è possibile che i produttori che dichiarano “coloranti naturali” lo facciano per ignoranza/buona fede?

Possibile, ma improbabile: noi propendiamo per la furberia.

Ulteriori informazioni:

Il colorante per il riso rosso fermentato deve essere autorizzato

ADDITIVI ALIMENTARI – Le schede tecniche

Le caratteristiche degli additivi alimentari (definite da specifiche direttive, che si sono susseguite per più di un decennio, con aggiornamenti che hanno via via tenuto conto delle conoscenze scientifiche, delle tecniche analitiche e delle considerazioni legate alla sicurezza alimentare) sono raccolte nelle quasi 400 schede monografiche che costituiscono il presente volume.

Ogni scheda contiene:

  • codici identificativi dell’additivo (numero CE, CAS, EINECS);
  • dati chimico-fisici (denominazione, definizione, formule chimiche, peso molecolare,      descrizione, tenore);
  • metodi d’identificazione;
  • requisiti di purezza.

L’opera, sicuramente interessante per tutti gli operatori del settore alimentare, si rivela particolarmente utile per i laboratori d’analisi e per i responsabili aziendali della qualità, impegnati nella redazione ed aggiornamento di specifiche tecniche d’acquisto (capitolati) e di piani di controllo e di sicurezza alimentare.

Per acquistare visita il sito: http://www.editricetaro.it

———————————–

22 – 11 – 2011- 00:27:15
(Commento del Dott. Ing. Aldino Fornaciari)
Da una attenta lettura dei testi delle normative in vigore in materia di additivi alimentari, si rileva che il presente articolo sui coloranti alimentari fornisce notizie frammentate, incomplete che portano ad alcune conclusioni errate. Si consiglia ai lettori di accedere direttamente ai testi del DM 209/96, DL 109/92 e Reg.CEn°1333/2008 tramite internet e con un po’ di pazienza avranno le idee chiarite.


22 – novembre 2011
(Risposta del Dott. Alfredo Clerici, Tecnologo Alimentare, autore dell’articolo)

Gentile ingegnere,
nel tentativo di essere ad un tempo sintetici e comprensibili, la possibilità di incappare in imprecisioni od errori è sempre in agguato.
La ringrazio, quindi, dell’opportunità, che il suo cortese commento mi offre, di ritornare, spero con miglior fortuna, sull’argomento trattato.

Il legislatore ammette l’uso del termine “naturale” per alcuni aromi, subordinando ciò al rispetto di determinate condizioni (cfr. 109/92 art. 6; reg. (CE) n. 1334/08, art. 3 ed all. II).
In altre parole, chiunque può riscontrare in maniera oggettiva se il termine “naturale” sia usato conformemente alla legge.
Tale riscontro non è possibile per i coloranti, visto che, sia nel 109/92, che nel DM 209/96, che nel reg. (CE) n. 1333/08 si parla sempre e soltanto di “coloranti”, non esistendo, in questo caso, la definizione oggettiva delle condizioni che giustificherebbero l’attributo “naturale”.

Sin qui, l’ambito strettamente normativo (tanto è vero che nel titolo ho precisato che i coloranti naturali non esistono “legalmente”.

Vediamo ora come il legislatore ha definito questa categoria di additivi ( reg. 1333/08, all. I):
I “coloranti” sono sostanze che conferiscono un colore a un alimento o ne restituiscono la colorazione originaria, e includono componenti naturali degli alimenti e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimento né usati come ingrediente tipico degli alimenti. Sono coloranti ai sensi del presente regolamento le preparazioni ottenute da alimenti e altri materiali commestibili di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico e/o chimico che comporti l’estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti
nutritivi o aromatici.

Viene introdotto il concetto di “origine naturale”. Dunque, mentre non è possibile parlare di “coloranti naturali”, almeno, lo ripeto, in ambito normativo (ad esempio nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari), esiste la possibilità di fare riferimento alle loro origini naturali.

Orbene, con buona pace della definizione testé riportata, è possibile affermare che tutti i coloranti sono di origine naturale (almeno agli occhi del consumatore medio)?
A mio avviso no.

Mi spiego con due esempi:
Gli antociani si ottengono mediante estrazione con acqua trattata al solfito, acqua acidificata, diossido di carbonio, metanolo o etanolo da ceppi naturali di verdure o di frutti commestibili.
Gli antociani contengono i componenti comuni ai materiali di partenza, quali l’antocianina, gli acidi organici, tannini, zuccheri, sali minerali ecc.; tuttavia, questi prodotti non si rinvengono necessariamente nelle proporzioni in cui sono presenti nei materiali di partenza.

Il giallo chinolina viene preparato mediante solfonazione del 2-(2-chinolil) indan-1,3-dione. Il giallo chinolina è composto essenzialmente dai sali sodici di una miscela di disolfonati (principalmente), di monosolfonati e di trisolfonati del composto su menzionato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o dasolfato sodico quali principali componenti non coloranti.

Entrambi sono coloranti, ma mentre per il primo (E 163) mi sentirei senz’altro di vantare le sue origini naturali, solo il pubblicitario più sfacciato (furbetto?) si azzarderebbe a farlo per il secondo (E 104).
Quindi, sempre secondo l’opinione del sottoscritto, “coloranti naturali” no, “coloranti di origine naturale” sì, previa verifica.

Un’ultima precisazione. Il mio articolo termina così:
Concludendo, è possibile che i produttori che dichiarano “coloranti naturali” lo facciano per ignoranza/buona fede?
Possibile, ma improbabile: noi propendiamo per la furberia.

Dato che l’articolo prendeva lo spunto dalla segnalazione di un consumatore e riguardava l’etichettatura degli alimenti, è evidente che i “produttori” di cui parlo sono quelli che utilizzano i coloranti per produrre alimenti (e che sono, quindi, responsabili dell’etichettatura e della pubblicità), non certamente quelli che i coloranti li fabbricano e vendono:
non ho dubbi, infatti, che questi ultimi la legge la conoscano, e bene.

Cordialmente.


_____________________
Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare

Newsfood.com

 

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD