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Decreto 22 gennaio 2008

Decreto 22 gennaio 2008

By Redazione

Decreto Ministero della Salute 22 gennaio 2008 – Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/62/CE della Commissione del 12 luglio 2006, della direttiva 2007/55/CE della Commissione
del 17 settembre 2007, della direttiva 2007/62/CE della Commissione del 4 ottobre 2007 e aggiornamento del decreto 27 agosto 2004 concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive
nei prodotti destinati all’alimentazione. Sedicesima modifica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l’art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l’adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari;
Visto l’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati
all’alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della
salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26
maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal
decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della
salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28
agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2007); dal
decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007);
Vista la direttiva 2006/62/CE della Commissione del 12 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda
i limiti massimi di residui delle sostanze attive desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos;
Vista la direttiva 2007/55/CE della Commissione del 17 settembre 2007, che modifica l’allegato delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda
i limiti massimi di residui della sostanza attiva azinfos-metile;
Vista la direttiva 2007/62/CE della Commissione del 4 ottobre 2007, che modifica l’allegato delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di
residui delle sostanze attive bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron;
Visto il decreto dirigenziale della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione emanato l’8 gennaio 2007, per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
azinfosmetile, con il quale sono stati revocate le loro autorizzazioni per la non iscrizione della relativa sostanza attiva nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Vista la necessità di rettificare l’elenco degli impieghi della sostanza attiva cimoxanil nell’allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 per l’impiego
sull’indivia;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 16 ottobre 2007 relativamente all’abrogazione dei limiti massimi di residui
delle sostanze attive sulla coltura del tabacco, riportati nell’allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive azinfos metile,
bifenazato, clorfenvinfos, desmedifam, fenmedifam, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 18 dicembre 2007 relativamente alla presente sedicesima modifica del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004;

Decreta:

Art. 1. Limiti massimi di residui

1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive azinfos metile, clorfenvinfos, desmedifam, fenmedifam, pirimetanil e rimsulfuron indicati nell’allegato 1 del presente decreto,
sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell’allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
2. I limiti massimi di residui delle sostanze attive bifenazato e petoxamide indicati nell’allegato 1 del presente decreto, sono aggiunti a quelli indicati nell’allegato 2 del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
3. I limiti massimi di residui delle sostanze attive azinfos-metile e clorfenvinfos, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell’allegato 3, parte A, del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
4. I limiti massimi di residui della sostanza attiva fenmedifam, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell’allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27
agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
5. I nuovi limiti massimi di residui, che trovano applicazione per i trattamenti effettuati dopo l’entrata in vigore dei limiti stessi, si applicano per le sostanze attive desmedifam,
fenmedifam e clorfenvinfos a decorrere dal 21 gennaio 2008; per la sostanza attiva azinfos-metile a decorrere dal 19 marzo 2008; per le sostanze attive bifenazato, petoxamide, pirimetanil e
rimsulfuron a decorrere dal 6 aprile 2008.

Art. 2. Impieghi e intervalli di sicurezza

1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive azinfos-metile e cimoxanil indicati nell’allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli dell’allegato 5 del
decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 307

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI
COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica Prodotti destinati all’alimentazione LMR in mg/kg
(= ppm)
Note   Frutta a guscio 0,5     Pomacee, drupacee, fragole (escluse le fragole selvatiche), frutti di piante arbustive (escluse le
selvatiche), ribes (rosso, nero e bianco), uva spina 0,5 1   AZINFOS-METILE
(insetticida) Mirtilli rossi 0,1 (1) LMR temporaneo fino al 18 settembre 2008. Dopo tale data l’LMR sarà di 0,05 * mg/kg salvo altrimenti modificato da una direttiva o da un
regolamento. Altra frutta 0,05 * Cetrioli 0,2 Altri ortaggi 0,05 * Legumi da granella 0,05 * Semi di cotone 0,2 Altri semi oleaginosi 0,05 * Patate
0,05 *0,1 * Luppolo 0,1 * Cereali 0,05 * Barbabietola da zucchero 0,2 Erba medica 0,5 BIFENAZATO
(acaricida) Fragole (escluse fragole selvatiche) 2 La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’art. 4, paragrafo 1, lettera f), della
91/414/CEE.
Salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 25 ottobre 2011. Altra frutta 0,01 * Pomodori, melanzane 0,5 Peperoni 2 Cucurnitacee con buccia
commestibile 0,3 Altri ortaggi 0,01 * Legumi da granella 0,01 * Semi oleaginosi 0,02 * Patate 0,01 *0,02 * Luppolo 0,02 * Cereali
0,01 * CLORFENVINFOS
(insetticida) Frutta 0,02 * Somma degli isomeri E e Z.
Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari. Carote, pastinaca, ravanelli, navoni-rutabaga, rape, agli, scalogni, cavoli cappuccio, prezzemolo, sedani 0,5 Zucchine, cavoletti di
Bruxelles, crescione, dolcetta, spinaci, asparagi, porri 0,1 Cavoli rapa 0,3 Funghi coltivati 0,05 Altri ortaggi 0,02 * Legumi da granella 0,02 * Semi
oleaginosi 0,02 * Patate 0,02 *0,05 * Luppolo 0,05 * Cereali 0,02 * DESMEDIFAM
(diserbante) Frutta 0,05 * p (p) Indica che la quantità di residui è stata fissata provvisoriamente a norma della direttiva 91/414/CEE. Ortaggi 0,05 * p Legumi da
granella 0,05 * p Semi oleaginosi 0,1 * p Patate 0,05 * p0,1 * p Luppolo 0,1 * p Cereali 0,05 * p Barbabietole da zucchero 0,1
FENMEDIFAM
(diserbante) Fragole (escluse le fragole selvatiche) 0,1 * p (p) Indica che la quantità di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’art. 4, paragrafo 1, lettera
f), della 91/414/CEE Altra frutta 0,05 * p Bietole (rosse o da orto) 0,1 * p Spinaci e simili 0,5 p Carciofi 0,2 p Altri ortaggi 0,05 * p Legumi da granella
0,05 * p Semi oleaginosi 0,1 * p Patate 0,05 * p0,1 * p Luppolo 0,1 * p Cereali 0,05 * p Barbabietole da zucchero 0,1 Barbabietole da
foraggio 0,1 PETOXAMIDE
(erbicida) Frutta 0,01 * La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’art. 4, paragrafo 1, lettera f), della 91/414/CEE.
Salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 25 ottobre 2011. Ortaggi 0,01 * Legumi da granella 0,01 * Semi oleaginosi 0,01 * Patate 0,01
*
0,02 * Luppolo 0,02 * Cereali 0,01 * PIRIMETANIL
(fungicida) Agrumi, pesche (comprese le nettarine ed ibridi simili), more, lamponi 10 La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’art. 4,
paragrafo 1, lettera f), della 91/414/CEE.
Salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 25 ottobre 2011. Mandorle, pistacchi 0,2 Albicocche, prugne 3 Banane 0,1 Pomacee , uve da tavola e
da vino, fragole (escluse le fragole selvatiche), altra piccola frutta e bacche (escluse quelle selvatiche) 5 Altra frutta 0,05 Carote, pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia
commestibile, porri 1 Cipolle 0,1 Peperoni, fagioli (con baccello) 2 Lattuga 10 Erbe fresche 3 Piselli (senza baccello) 0,2 Altri ortaggi 0,05 * Legumi
da granella 0,5 Semi oleaginosi 0,1 * Patate 0,05 *0,1 * Luppolo 0,1 * Cereali 0,05 * RIMSULFURON
(diserbante) Frutta 0,05 * La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’art. 4, paragrafo 1, lettera f), della 91/414/CEE.
Salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 25 ottobre 2011. Ortaggi 0,05 * Legumi da granella 0,05 * Semi oleaginosi 0,05 * Patate 0,05
*
0,1 * Luppolo 0,1 * Cereali 0,05 *

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica

ALLEGATO 2

PARTE A

 

Limiti massimi in mg/kg (ppm)

Residui di antiparassitari di grassi delle carni, preparazioni a base di carni, frattaglie e dei grassi animali elencati nell’allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206,
0207, ex 0208, 0209 00, 0201, 1601 00, 1602 (1) (4) per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell’allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401,
0402, 0405 00 e 0406 conformemente a
(2) (4) di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d’uovo elencati nell’allegato I alle voci 0407 00, 0408
(3) (4) AZINFOS-METILE 0,01 * 0,01 * 0,01 * CLORFENVINFOS
(somma degli isomeri E e Z) 0,01 * 0,01 * 0,01 * p

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica

PARTE B

 

Limiti massimi in mg/kg (ppm)

Residui di antiparassitari di carni, inclusi i grassi , preparazioni a base di carni, frattaglie e grassi animali elencati nell’allegato I di cui alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00
00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0201, 1601 00, 1602 per il latte e i prodotti lattiero – caseari dell’allegato I; di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00 e 0406 di uova fresche in guscio, uova di
volatili e tuorli d’uovo elencati nell’allegato I alle voci 0407 00, 0408 FENMEDIFAM
[metil-N-(3-idrossifenil) carbammato (MHPC) espresso in fenmedifarm 0,05 * p 0,05 * p 0,05 * p

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica
(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’art. 4, paragrafo 1, lettera f), della 91/414/CEE. Salvo modifica, tale quantità
massima diverrà definitiva il 9 agosto 2010.

ALLEGATO 3

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L’ULTIMO TRATTAMENTO (1) E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L’ULTIMO TRATTAMENTO
E L’IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE

(1) Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica Colture Intervallo in gg. Altri impieghi
Note AZINFOS-METILE
(insetticida) Impieghi ammessi fino al 31.12.2007   Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo Sostanza attiva non iscritta nell’allegato 1 del DL 17 marzo 1995, n. 194
(Regolamento CE n. 1335/2005 della Commissione del 12.08.2005)

Applicazione alla coltura e al terreno.

Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, dupacee, vite, fragola, olivo 20 Ortaggi a radice e tubero, solanacee, cetriolo, zucca, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, legumi,
asparago, cardo, sedano, finocchio, carciofo 20 Soia, colza 20 Patata 20 Frumento, mais 20 Barbabietola da zucchero 20 Erba medica 20 Tabacco 20 Floreali, forestali, ornamentali, pioppo 20
CIMOXANIL
(fungicida) Vite 10 Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico. (1) Anche applicazione in serra. Aglio, cipolla, pomodoro (1), cetriolo, zucchino, melone, lattuga,
indivia, spinacio, pisello, porro 10 Carciofo 21 Girasole, soia 28 Patata 10 Tabacco 10 Rosa —

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