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Le ore di formazione durante il periodo di apprendistato professionalizzante

By Redazione

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha risposto all’istanza di interpello presentata dalla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di formazione durante il periodo di
apprendistato professionalizzante.
In particolare la Regione ha richiesto di ridurre il monte ore (fissato in 120 ore annue) di attività formativa.
Il Ministero, tuttavia, ha ribadito quanto affermato dall’art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003, ovvero che “la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante
é rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale” nel rispetto di criteri e principi direttivi, fra i quali il seguente: “previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda di almeno centoventi ore per
anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali”.
Pertanto il monte ore indicato dal legislatore deve essere considerato il livello minimo del periodo di formazione, al di sotto del quale non è possibile scendere.
L’attività formativa, d’altra parte, deve essere articolata al fine di incrementare sia le competenze di base e teoriche, che gli aspetti più pratici e tecnici.
Infine il Ministero ricorda che l’eventuale possesso di competenze professionali da parte dell’apprendista prima dell’inizio del rapporto di lavoro non consente la riduzione del monte ore, ma
soltanto una diversa organizzazione del processo formativo.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nota del 18 gennaio 2007 n. 5, prot. 804
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