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Sanzioni per il superamento dell'orario di lavoro massimo delle 48 ore settimanali

By Redazione

D: Cosa è previsto in capo al datore di lavoro nel caso che superi l’orario di lavoro massimo delle 48 ore settimanali? E cosa è previsto se la durata massima sia stata
raggiunta nell’apprendistato professionalizzante?

R: Se l’orario di lavoro massimo delle 48 ore settimanali viene sforato il datore di lavoro è soggetto a sanzione pecuniaria da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ogni periodo di
violazione.
Tale periodo non deve essere considerato settimana per settimana ma deve essere riferito a un periodo fino a quattro mesi, ovvero a un periodo superiore se così lo identifica la
contrattazione collettiva in relazione a specifiche esigenze di settore. Infatti non esiste un limite orario massimo settimanale, bensì un limite orario massimo settimanale
«medio». Ciò significa che sono consentite prestazioni lavorative superiori a 48 ore settimanali, a condizione che rientrino nei limiti ove si consideri il
lavoro svolto nell’arco di un quadrimestre.

Per quanto attiene al raggiungimento della durata massima nell’apprendistato professionalizzante il datore di lavoro può cumulare anche i «vecchi» periodi di
apprendistato, quelli cioè svolti e regolati dalla L. n. 25 del 1955 a condizione che i due rapporti non siano separati da un’interruzione superiore a un anno e che si riferiscano alle
stesse attività.
La durata del nuovo apprendistato può perciò essere calcolata sommando la durata del vecchio rapporto. A tale riguardo il Ministero del Lavoro, a corollario delle sue
interpretazioni fornite con le Note di gennaio e febbraio 2008 (n. 1625 e 11 febbraio 2008, n. 2319, n. 2321, n. 2322), ha precisato che il nuovo rapporto di lavoro debba avere per oggetto
contenuti formativi diversi e aggiuntivi rispetto a quelli che hanno caratterizzato il primo rapporto.

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